lunedì 22 marzo 2010

IL TUO 730 ON-LINE IN 3 PASSI

modello 730 Da oggi puoi presentare il tuo 730 comodamente da casa, senza fissare scomodi appuntamenti, fare code o inutili attese per essere ricevuto e con la certezza che la tua dichiarazione dei redditi sia elaborata da professionisti del settore.

Al costo di soli € 35,00 avrai diritto anche ad una consulenza verbale gratuita con uno dei nostri collaboratori per chiarimenti sulla dichiarazione di quest’anno.

Inoltre, riceverai uno sconto del 5% sul 730 congiunto e del 2% per ogni familiare o amico che presenterà la sua dichiarazione con noi.

Allora che aspetti segui questi tre semplici passi e al resto ci pensiamo noi!

1. Inviaci la documentazione (verifica con l’elenco dei documenti necessari se hai dimenticato qualcosa) per fax, e-mail o posta ordinaria;

2. Effettua il bonifico bancario di € 35,00 (richiedici con una mail le coordinate bancarie) ed inviaci la contabile a riprova dell’avvenuto pagamento;

3. Stampa e conserva il tuo 730 non appena lo riceverai.

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 730

clip_image001 Documento di identità personale del dichiarante;

clip_image001[1] Codice fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico;

clip_image001[2] Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap proprio e/o dei propri familiari;

clip_image001[3] Modello 730/09 o Unico 2009 relativo ai redditi del 2008;

clip_image001[4] Dati del sostituto d’imposta che effettuerà le operazioni di conguaglio nel mese di luglio 2010;

clip_image001[5] Modello CUD 2010 (rilasciato dal datore di lavoro e/o ente pensionistico);

clip_image001[6] Redditi prodotti all’estero, pensioni estere;

clip_image001[7] Altri redditi (prestazione occasionale, attività sportive dilettantistiche, borse di studio, utili, assegni di mantenimento, bonifiche, Rendite, vitalizi, indennità corrisposte per la perdita dell’avviamento, ecc.);

clip_image001[8] Deleghe f24 attestanti i versamenti effettuati nel 2009 ed eventuali dichiarazioni dell’azienda relativa al mancato conguaglio del mod. 730/09 (mancato rimborso);

Per chi possiede fabbricati e/o terreni

clip_image001[9] Visure catastali aggiornate;

clip_image001[10] Copia dei contratti dei beni concessi in locazione e canone di locazione aggiornato 2008;

clip_image001[11] Copia del Rogito per gli acquisti o le vendite avvenute nel 2009; Atto di Donazione per i beni ricevuti in donazione nel 2009; Dichiarazione di Successione per i beni ereditati nel 2009; autocertificazione.

clip_image001[12] Bollettini ICI pagati nel 2009;

Spese sanitarie

clip_image001[13] Spese mediche (ticket, visite, analisi, protesi, spese per acquisto occhiali, ecc.);

clip_image001[14] Spese sostenute da portatori di handicap (sanitarie, veicoli, cani guida, interpretariato, assistenza);

Spese per la famiglia

clip_image001[15] Abbonamento trasporti pubblici;

clip_image001[16] Spese funebri sostenute per familiari;

clip_image001[17] Ricevute di pagamento anno 2009 per asili nido;

clip_image001[18] Tassa di iscrizione a scuole superiori o università;

clip_image001[19] Spese sostenute per l’adozione di minori all’estero;

clip_image001[20] Spese per attività sportiva ragazzi (dai 5 ai 18 anni);

clip_image001[21] Assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato;

clip_image001[22] Buste paga o ricevute 2009 di addetti alla persona (colf/badanti);

clip_image001[23] Contributi previdenziali per collaboratori domestici (bollettini postali);

clip_image001[24] Canoni relativi a contratti di ospitalità agli studenti universitari fuori sede;

clip_image001[25] Spese per la sostituzione di frigoriferi e congelatori, di motori ad alta efficienza, di variatori di velocità;

Spese per la casa

clip_image001[26] Contratti di affitto concordati;

clip_image001[27] Interessi passivi per prestiti o mutui agrari;

clip_image001[28] Interessi passivi mutuo ipotecario acquisto, costruzione o ristrutturazione “prima casa”;

clip_image001[29] Fattura 2009 del notaio per la stipula mutuo “prima casa”; intermediazione immobiliare;

clip_image001[30] Spese per interventi condominiali sugli immobili per detrazione del 36% (riepilogo amministratore);

clip_image001[31] Spese per interventi personali sugli immobili per detrazione 36% (domanda, fatture, raccomandata, bonifici);

clip_image001[32] Spese per interventi di riqualificazione energetica, impianti di climatizzazione, pannelli solari per detrazione 55% (bonifico, fattura, comunicazione Agenzia delle Entrate);

Spese Assicurative e Previdenziali

clip_image001[33] Assicurazioni RC auto (ove è indicato il CSSN)

clip_image001[34] Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e/o volontari;

clip_image001[35] Premi di assicurazione vita e infortuni; versamenti pensione integrativa;

clip_image001[36] Assicurazione INAIL contro infortuni domestici (assicurazione casalinghe);

clip_image001[37] Contributi previdenziali pagati per il riscatto della laurea, ricongiunzione di periodi assicurativi, ecc.;

Altre spese

clip_image001[38] Spese veterinarie;

clip_image001[39] Eventuali rimborsi percepiti da enti locali;

clip_image001[40] Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici; istituzioni religiose e ONLUS; associazioni di promozione sociale; contributo per ONG a favore dei paesi in via di sviluppo;

clip_image001[41] Spese di aggiornamento e formazione dei docenti di ogni ordine e grado;

mercoledì 3 marzo 2010

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 03/10

 

matteoli - ministro delle infrastrutture e dei trasportiDAL 1° GENNAIO 2010 NUOVE TARIFFE ACI

L’Agenzia delle Entrate rende note le tabelle elaborate dall'Aci relative ai costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli, ai fini di effettuare, a decorrere dal 1° gennaio 2010, i calcoli del fringe benefit per l'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti.

La tabella Aci del benefit auto viene predisposta sulla base di una percorrenza annua di 15 mila chilometri è quella prevista dal Fisco per il calcolo del reddito da indicare in busta paga. L'imponibile si ottiene moltiplicando il costo al chilometro dell'autovettura interessata per 15 mila e calcolando quindi il 30% del risultato, quota che la legge attribuisce all'uso privato da parte del dipendente.

Dal 1° gennaio 2010 la misura del tasso legale di interesse è passata dal 3% all’1%, così come disposto dal DM 4.12.2009.

Nel corso degli ultimi anni la misura del saggio legale ha subito le seguenti variazioni:

Dal

Al

Misura percentuale

21.04.1942

15.12.1990

5%

16.12.1990

31.12.1996

10%

01.01.1997

31.12.1998

5%

01.01.1999

31.12.2000

2,5%

01.01.2001

31.12.2001

3,5%

01.01.2002

31.12.2003

3,0%

01.01.2004

31.12.2007

2,5%

01.01.2008

31.12.2009

3%

01.01.2010

 

1%

La modifica, che rientra nelle previsioni di cui all’art. 1284 c.c., esplica i suoi effetti con particolare riguardo:

- ai rapporti tra creditori e debitori (in questo ambito l’intervento interessa ad esempio i danni e gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie, gli interessi sulle somme riscosse nel contratto di mandato, gli interessi nel contratto di mutuo, le anticipazioni all’affittuario, gli interessi ultralegali da pattuire per iscritto di cui all’art. 1284 c.c., gli interessi maturati sul deposito cauzionale delle locazioni di immobili urbani ecc..)

- agli usufrutti e rendite vitalizie (il tasso legale di interesse è da utilizzare per la quantificazione fiscale dell’usufrutto e delle rendite di cui agli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 346/90, secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23.12.09, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 31/12/2009);

- ai ravvedimenti operosi (la misura del tasso legale si riflette anche sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente ai fini di regolarizzare omissioni o irregolarità commesse in sede di versamento di tributi fiscali, quali IVA, IRPEF, IRES, ecc.... Per i periodi a cavallo del 2009 e 2010 sarà pertanto necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno).

clip_image003TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

Il prossimo 16 marzo scadrà il termine per effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri, dovuta per i libri contabili nonché per tutti gli altri libri o registri sottoposti a bollatura per obbligo di legge ovvero volontariamente, ad eccezione di quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.

Con l’aiuto del seguente prospetto riepiloghiamo gli adempimenti previsti per la messa in uso dei principali libri e registri:

tipo

bollatura e vidimazione iniziale

Imposta di bollo

numerazione progressiva per anno

libro giornale

no

Si

si

libro inventari

no

Si

si

registri iva

no

No

si

registro beni ammortizzabili

no

No

si

Libri sociali

si

Si

si

Soggetti Interessati all’Adempimento

L’obbligo dell’assolvimento della tassa di concessione governativa in commento si differenzia a seconda che il soggetto passivo sia una società di capitali ovvero una società di persone o un’impresa individuale.

Società di Capitali

La tassa per la numerazione e bollatura di libri e registri deve essere assolta esclusivamente dai soggetti obbligati alla tenuta dei libri sociali di cui all’art. 2421 c.c., ossia le società di capitali ed in particolare:

- dalle società a responsabilità limitata;

- dalle società per azioni;

- dalle società in accomandita per azioni;

- dalle società consortili a responsabilità limitata;

- da tutti quegli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale.

Sono altresì tenute all’adempimento in oggetto:

- le società in liquidazione ordinaria;

- le società soggette a procedure concorsuali (ad eccezione del fallimento) , sempre che vi sia l’obbligo di tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.

Restano escluse dal versamento della tassa:

- le società cooperative di mutua assicurazione;

- le società dichiarate fallite, poiché il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare e soggette all’obbligo di vidimazione dal Giudice Delegato;

- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili.

La tassa in esame, come precisato nella circolare 3 maggio 1996, n. 108, non si rende dovuta nell'ipotesi di trasferimento della sede sociale comportante la variazione di competenza dell'ufficio del Registro delle imprese, in quanto non è prevista una nuova numerazione dei libri contabili e legali interessati.

Società di Persone ed Imprese Individuali

Per tali soggetti, non essendo tenuti alla predisposizione dei libri sociali di cui all’art. 2421 del c.c., la tassa per la bollatura e numerazione di libro giornale ed inventari nonché dei registri previsti esclusivamente dalla normativa tributaria, non si applica in forza dell’abrogazione attuata con la Legge n. 383/2001.

Resta ferma la facoltà del contribuente di bollare e vidimare tutti i libri contabili presso il Registro delle Imprese o un Notaio. In tal caso è dovuta, oltre all’imposta di bollo, anche la tassa di concessione governativa nella misura di euro 67,00 ogni 500 pagine o frazione.

Ammontare della Tassa di C.C. G.G. dovuta dalle società di capitali

La tassa sui libri sociali è dovuta dalle società di capitali con cadenza annuale ed in misura forfetaria indipendentemente dal numero di libri e/o registri e dal numero delle pagine di ognuno e può aumentare in relazione al valore, al 1° gennaio di ogni anno, del capitale sociale o fondo di dotazione.

Di seguito gli importi da corrispondere:

Capitale Sociale o Fondo di dotazione al 01.01.2010

Ammontare Tassa Annuale

Inferiore o pari a:

€ 516.456,90

€ 309,87

Superiore a:

€ 516.456,90

€ 516,46

Qualora successivamente all’1.1.2010, intervenga una variazione del capitale sociale o del fondo di dotazione che influenzi l’importo della tassa sui libri sociali, di detta variazione non se ne dovrà tener conto nell’effettuare il versamento della tassa in oggetto per l’anno in corso, in quanto la data di riferimento per il calcolo della concessione governativa è il 1° gennaio; per contro la modifica in esame assumerà rilevanza solo per il versamento della tassa sui libri sociali dell’anno successivo, ossia il 2011.

Modalità e Termini per il Versamento della Tassa Annuale sui libri sociali

Il versamento della tassa in esame deve essere effettuato entro il termine di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno precedente, ossia per l’anno 2009, entro il 16.03.2010, mediante presentazione telematica del modello di pagamento unificato “F24” sul quale dovranno essere riportati i seguenti dati:

Codice Tributo:

7085

Periodo di riferimento:

2010

L’importo della tassa può essere compensato con eventuali crediti disponibili tenendo presente che anche le deleghe ad importo pari a zero devono comunque essere presentate sempre telematicamente.

Di seguito si riporta un prospetto che riepiloga i principali adempimenti da rispettare per la messa in uso dei principali libri e registri da parte di società di capitali, società di persone ed imprese individuali.

Soggetto

tipo libro contabile

tassa C.C. G.G.

imposta di bollo

Numerazione

SOCIETA’ DI CAPITALI

Libri previsti dal codice civile

(libro giornale - libro inventari – libri sociali)

Forfetaria:

euro 309,87 se il capitale sociale è inferiore o uguale a euro 516.456,90

euro 516,46 se il capitale sociale è superiore a euro 516.456,90

n. 1 marca da bollo da Euro 14,62 ogni 100 pagine o frazione di 100

Progressiva per anno da apporre all’atto della messa in uso del libro o registro

MODALITÀ DI VERSAMENTO

pagamento con modello F24 codice tributo 7085

le marche vanno applicate sulla prima

pagina numerata* e intestata

SOCIETA’ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI

Libri previsti dal codice civile

(libro giornale - libro inventari)

NON DOVUTA

Per bollatura e vidimazione facoltativa:

Euro 67,00 ogni 500 pagine o frazione

n. 2 marche da bollo da Euro 14,62

(totale euro 29,24)

ogni 100 pagine o frazione di 100

Progressiva per anno da apporre all’atto della messa in uso del libro o registro

MODALITÀ’ DI VERSAMENTO

Per bollatura e vidimazione facoltativa:

c/c postale n. 6007 intestato a Agenzia delle Entrate – C.C.G.G. (l’attestazione deve essere allegata)

le marche vanno applicate sulla prima pagina numerata  e intestata

oppure

modello F23, utilizzando il codice tributo 711T

oppure

marche di concessione governativa da applicare sull’ultima pagina numerata

 

 

 

QUALSIASI

Libri previsti da norme fiscali

(registri IVA – registro beni ammortizzabili)

NON DOVUTA

NON DOVUTA

Progressiva per anno da apporre all’atto della messa in uso del libro o registro

SCADENZARIO:

Marzo:

01/03/09:

- Presentazione telematica comunicazione dati Iva;

- Invio certificazione dei compensi corrisposti nel 2009.

16/03/09

- Liquidazione Iva mensile;

- Versamento Saldo Iva annuale;

- Versamento tassa di vidimazione libri sociali;

- Versamenti unitari.

Il nostro Studio resta a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito ai temi trattati in circolare ed a tutti quelli che vorrete per vostra necessità sottoporci.

Tutte le nostre Circolari Informative sono disponibili sul blog del nostro Studio nel quale potrete inviarci, se vorrete, i vostri commenti sugli argomenti trattati.

Blog: http://commercialistaroma.blogspot.com

 

Via Augusto Pierantoni, n. 34 - 00139 ROMA (zona Nuvo Salario)