martedì 5 settembre 2006

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 04/06

 F24 ON LINE:

Obbligo di pagamento telematico delle imposte e contributi.

A partire dal 1° ottobre 2006 i soggetti titolari di Partita Iva sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui al D.Lgs 241/97.

In particolare potranno essere utilizzati i seguenti canali:

- F24 on line, che consente al contribuente di pagare direttamente dal sito internet Fisconline alle Entrate, previa richiesta di un Pin di 10 cifre e di una password;

- F24 cumulativo, che permette di pagare attraverso gli intermediari abilitati a Entratel;

- F24 telematico, che permette di pagare attraverso il servizio bancario Cbi.

 IMMOBILI:

Compravendita tra privati.

La L. 248/06 oltre ad avere pesantemente inciso sul regime di tassazione delle compravendite, ha disposto per le vendite di immobili l’obbligo di ricevimento da parte del notaio di una serie di dichiarazioni al fine di combattere il fenomeno dell’evasione fiscale, tra cui:

- indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo;

- indicazione dell’ammontare della spesa sostenuta per la mediazione immobiliare (se ce ne si è avvalsi), le analitiche modalità di pagamento della stessa, il numero di Partita Iva o del codice fiscale dell’agente immobiliare.

La suddetta Legge, inoltre, preclude al Fisco l’accertamento di maggior valore del bene oggetto della vendita e cioè di pretendere la tassazione del trasferimento sulla base non del prezzo dichiarato in atto, ma del supposto maggior valore del bene ceduto.

Infine, per le compravendite aventi a oggetto immobili a uso abitativo (e relative pertinenze) è possibile richiedere al notaio la tassazione dell’atto sul valore catastale dell’immobile anziché sul prezzo di vendita.

 

 LAVORO AUTONOMO:

Pagamenti delle parcelle.

I professionisti non potranno più ricevere pagamenti in contanti sopra di una certa cifra, per consentire la tracciabilità degli incassi. La riscossione delle parcelle dovrà avvenire attraverso assegno non trasferibile, bonifico e altre modalità di pagamento bancario o postale(Rid, Riba, Mav, Rav, giroconto) o con sistemi di pagamento elettronico (bancomat, carta di credito o di debito).

Rimborsi spese.

Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande rimborsate dai clienti, secondo il nuovo art. 54 del TUIR, se sostenute dal committente per conto del professionista sono integralmente deducibili dal reddito di entrambi. Così alberghi e ristoranti dovranno intestare le fatture al committente e indicare il professionista che fruisce della prestazione. Quest'ultimo a sua volta dovrà indicarne l'ammontare in parcella. In questo modo tali spese non soggiacciono al limite di deduzione del 2% dei compensi percepiti. Questa procedura ha la sua convenienza se il professionista sostiene tali spese nel periodo d'imposta in misura superiore al 2% dei compensi percepiti.

SCADENZARIO:

Settembre:

18/09/06:

§ Liquidazione Iva mensile;

§ Versamenti unitari;

§ Versamento 7^ rata Iva risultante dalla dichiarazione annuale per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione;

§ Versamento 4^ rata delle imposte IRES, IRAP ed IVA a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2006 per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione (con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43%).

§ Versamento della 4^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2006 per i contribuenti non titolari di partita iva (con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43%);

§ Versamento 3^ rata delle imposte IRES, IRAP ed IVA a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2006 per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione con maggiorazione dello 0,4% (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,93%);

Ottobre:

02/10/06:

§ Versamento 4^ rata delle imposte IRES, IRAP ed IVA a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2006 per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione con maggiorazione dello 0,4% (con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%);

§ Versamento della 5^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2006 per i contribuenti non titolari di partita iva (con applicazione degli interessi nella misura dello 1,67%);

§ Presentazione mediante invio telematico del Mod. 770/06 semplificato.

16/10/06:

§ Liquidazione Iva mensile;

§ Versamenti unitari;

§ Versamento 8^ rata Iva risultante dalla dichiarazione annuale per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione;

§ Versamento 5^ rata delle imposte IRES, IRAP ed IVA a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2006 per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione (con applicazione degli interessi nella misura dello 1,93%).

31/10/06:

§ Versamento 5^ rata delle imposte IRES, IRAP ed IVA a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2006 per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione con maggiorazione dello 0,4% (con applicazione degli interessi nella misura dello 1,67%);

§ Presentazione mediante invio telematico del Mod. Unico 2006.

Il nostro Studio resta a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito ai temi trattati in circolare ed a tutti quelli che vorrete per vostra necessità sottoporci.

mercoledì 5 aprile 2006

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 02/06

 IRPEF/IRES:

Finanziaria 2006 - Deduzioni dall’imposta e detrazioni dal reddito imponibile.

LIBERALITA’

Le liberalità sono deducibili dall’imposta dovuta per un importo non superiore a € 2.065,83 o al 2%

del reddito d’impresa (senza limite).

Le erogazioni liberali sono deducibili dal reddito d’impresa nel limite del 10% e comunque nella

misura massima di € 70.000,00 annui.

Se il reddito è pari a 0 o è negativo (perdita) non è consentita alcuna deduzione per liberalità.

ASILI NIDO

E’ prevista, nel periodo d’imposta 2005, una detrazione del 19% delle spese documentate sostenute

dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido. Tetto massimo di spesa

fissato in 632 euro annui per ogni figlio all’asilo.

IRAP:

Nuova deduzione Irap per gli incrementi occupazionali.

Per i soggetti passivi Irap (escluse le Pubbliche Amministrazioni) che incrementano, in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale (indicato nel bilancio a titolo di salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto) ovvero, se minore, del costo effettivamente sostenuto per i neo occupati. I dipendenti part-time rilevano, ai fini del calcolo della media occupazionale, in proporzione alle ore lavorate; l’importo massimo deducibile per ciascun dipendente (20.000 euro) non va ragguagliato alle ore contrattuali poiché il limite del costo effettivamente sostenuto consente di per sé di adeguare l’importo dell’agevolazione alla particolare fattispecie dei contratti di lavoro a tempo parziale. La deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, sempreché permanga il medesimo rapporto di impiego (da intendersi per tale il rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e decade se al termine di ciascun esercizio agevolato il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati al 31 dicembre 2004.

LAVORO:

Ispezioni mirate per le collaborazioni.

Terminata la lunga fase di transizione prevista dal decreto legislativo n. 276/03 si avvia una massiccia campagna ispettiva sulla corretta applicazione del lavoro progetto.

Resta in particolare confermato che in assenza di forma scritta e di individuazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso il contratto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

SCADENZARIO:

Maggio:

16/05/06:

§ Liquidazione Iva mensile;

§ Liquidazione Iva I° trimestre 2006 con maggiorazione dell’1%;

§ Versamento 1^ rata trimestrale anno 2006 contributi INPS dovuti sul minimale per gli artigiani e commercianti;

§ Versamenti unitari;

§ Versamento della 2^ rata del premio INAIL relativo al saldo 2005 ed all'acconto 2006, risultante da autoliquidazione;

§ Versamento 3^ rata Iva annuale per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione.

30/05/06

§ Termine ultimo per il deposito dei bilanci chiusi al 31/12/05 presso il Registro delle Imprese.

Giugno:

16/06/06:

§ Liquidazione Iva mensile;

§ Versamento 4^ rata Iva annuale per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione.

§ Versamenti unitari.

20/06/06:

§ Versamento saldo 2005 e I° acconto 2006 imposte sui redditi;

§ Versamento saldo 2005 e I° acconto 2006 contributi INPS eccedenti il minimale per artigiani e commercianti;

§ Versamento diritto camerale.

30/06/06

§ Versamento I° acconto 2006 ICI.

Il nostro Studio resta a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito ai temi trattati in circolare ed a tutti quelli che vorrete per vostra necessità sottoporci. Studio Commercialista Roma.

sabato 1 aprile 2006

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 03/06

ANTIRICICLAGGIO:

Obbligo di segnalazione per i professionisti di operazioni sospette.

Il decreto 141/06 dell’Economia attuativo del Dlgs 56/04 ha dettato le modalità applicative dell’antiriciclaggio disciplinando gli obblighi dei professionisti.

Pertanto, sarà cura del professionista identificare e registrare il cliente qualora la prestazione professionale abbia a oggetto anche scambi di mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a € 12.500 ed eventualmente segnalare gli incarichi che contengono operazioni le quali per caratteristiche, entità, natura inducano a ritenere che il denaro oggetto delle operazioni possa provenire dai delitti di riciclaggio.

Per reato di riciclaggio, indicato dall’articolo 648-bis del Codice penale, s’intendono tutte quelle operazioni di sostituzione, trasferimento o qualsiasi altra attività tale da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, denaro o altra utilità, poste in essere al fine di “ripulire” i proventi economici derivanti da un reato doloso.

 

IRAP:

Aumento dell’1% delle aliquote previste per legge.

Per i soggetti passivi Irap residenti in una delle cinque regioni (Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia) con i conti sanitari fuori linea quest’anno il pagamento dell’imposta sarà più salato. Infatti i contribuenti dovranno versare l’1% in più rispetto all’anno precedente entro il 20 luglio (il termine ordinario è scaduto il 20 giugno). In risposta alle richieste di rimediare alla situazione di incertezza determinata dall’applicazione degli aumenti automatici per le Regioni con defici sanitario l’Esecutivo è intervenuto con un emendamento al Dl 206/06 per escludere la maggiorazione dello 0,40% a carico di chi paga entro il 20 luglio.

 

FINANZIAMENTI:

Bando L. 488/92 prorogato il termine di scadenza.

In corso di pubblicazione il decreto che dispone la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate, di cui alla legge n. 488/1992, riferite ai bandi del 2006 dei settori industria, turismo e commercio e al bando riservato alle imprese artigiane, indetti, rispettivamente, con decreto 23 marzo 2006 e decreto 7 aprile 2006; la scadenza, inizialmente fissata per il 31 luglio, è prorogata al 31 agosto 2006.

Il differimento si è reso necessario al fine di consentire la conclusione dell’iter per la stipula della convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati all’istruttoria del finanziamento agevolato; situazione che ha come conseguenza immediata l’impossibilità per le banche che concedono il finanziamento ordinario di adottare le relative delibere da allegare alla domanda di finanziamento. Tenendo conto dell’esigenza di concludere il procedimento per la concessione delle agevolazioni entro l'anno in corso, secondo quanto previsto dall’autorizzazione del regime di aiuto della legge 488/92 da parte della Commissione UE, la nuova scadenza è da considerarsi indifferibile 31 agosto 2006.

 

 MOD. 730/06:

Mod. 730 anche dopo il 15 giugno.

Con nota del 07.06.2006 l'Agenzia delle Entrate ha disposto che CAF e professionisti abilitati potranno accettare modelli 730 presentati dai contribuenti dopo il 15.06.2006. Ne consegue quindi che i sostituti d'imposta che riceveranno i modelli di dichiarazione dopo il 30.06.2006 dai CAF e professionisti abilitati saranno tenuti ad accettare i prospetti e ad effettuare le relative operazioni di conguaglio.

 

SCADENZARIO:

Luglio:

17/07/06:

§ Liquidazione Iva mensile;

§ Versamenti unitari;

§ Versamento 5^ rata Iva risultante dalla dichiarazione annuale per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione;

§ Versamento 2^ rata delle imposte IRES, IRAP ed IVA a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2006 per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,43%).

20/07/06

§ Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, delle imposte IRES, IRAP ed IVA a titolo di saldo per l'anno 2005 e di 1° acconto per l'anno 2006 con maggiorazione dello 0,4%

§ Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, dei contributi INPS dovuti, a titolo di saldo per il 2005 e di 1° acconto per il 2006, sul reddito eccedente il minimale con maggiorazione dello 0,4%;

§ Versamento diritto camerale con maggiorazione dello 0,40%;

31/07/06

§ Versamento della 2^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2006 per i contribuenti non titolari di partita iva con maggiorazione dello 0,4% (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,17%);

§ Versamento della 3^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2006 per i contribuenti non titolari di partita iva (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,67%);

§ Presentazione della dichiarazione dei redditi Unico 2006 e della scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille mediante presentazione presso banche e uffici postali;

Agosto:

16/08/06:

§ Liquidazione Iva mensile;

§ Liquidazione Iva I° trimestre 2006 con maggiorazione dell’1%;

§ Versamenti unitari.

§ Versamento 3^ rata delle imposte IRES, IRAP ed IVA a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2006 per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,93%).

§ Versamento 2^ rata delle imposte IRES, IRAP ed IVA a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2006 per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione con maggiorazione dello 0,4% (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,43%);

§ Versamento 3^ rata trimestrale anno 2006 contributi INPS dovuti sul minimale per gli artigiani e commercianti;

§ Versamento 6^ rata Iva annuale per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione.

31/08/06:

§ Versamento della 3^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2006 per i contribuenti non titolari di partita iva con maggiorazione dello 0,4% (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,67%);

§ Versamento della 4^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2006 per i contribuenti non titolari di partita iva (con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%);

Il nostro Studio resta a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito ai temi trattati in circolare ed a tutti quelli che vorrete per vostra necessità sottoporci. Studio Commercialista Roma.

mercoledì 1 febbraio 2006

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 01/06

REDDITO PERSONE FISICHE:

Destinazione 5 per mille dell’imposta a finalità di sostegno del volontariato.

 

La legge finanziaria ha previsto per l’anno 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute; finanziamento della ricerca scientifica e delle università; finanziamento della ricerca sanitaria; attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro.

 

IMMOBILI:

Aliquota al 12,5% per le plusvalenze realizzate nella vendita di immobili.

La legge finanziaria ha previsto per l’anno 2006 che in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 12,50 per cento.

A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva.

Nuova tassazione sulle compravendite di immobili.

Dal primo Gennaio 2006 cambia la tassazione della compravendita immobiliare.

La tassazione può essere determinata in due modi:

1) sul valore catastale dell'immobile;

2) sul prezzo di vendita dell'immobile.

Quindi si possono pagare le tasse (registro e ipotecarie), a richiesta dell'acquirente al notaio, in base al valore catastale dell'immobile e indicare nell'atto di compravendita il valore realmente pattuito sul quale si dovrà invece pagare il notaio (con uno sconto di legge del 20% sulla parcella).

 

IMMIGRAZIONE:

Informazioni per l'assunzione di lavoratori stranieri per il 2006.

Dal 18 febbraio sono disponibili presso gli uffici postali i “KIT” contenenti i moduli da utilizzare per la presentazione delle domande di assunzione dei lavoratori stranieri.

Le domande potranno essere inoltrate, negli uffici postali abilitati, esclusivamente dalla data e dall'ora stabilite nel Decreto di programmazione dei flussi d´ingresso dei lavoratori extracomunitari per il 2006 di prossima pubblicazione.

 

 

SCADENZARIO:

Marzo:

15/03/06:

§ Consegna CUD e certificazioni dei compensi corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2005.

16/03/06:

§ Liquidazione Iva mensile;

§ Versamenti unitari;

§ Pagamento tassa di concessione governativa;

§ Versamento dell’Iva relativa all’anno 2005 risultante dalla dichiarazione annuale.

Aprile:

16/04/06:

§ Liquidazione Iva mensile;

§ Versamenti unitari.

30/04/06:

§ Versamento Cosap/Tosap in un’unica soluzione o I^ rata;

§ Versamento I^ rata Iva annuale per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione;

§ Chiusura bilancio d’esercizio al 31/12/05.

Il nostro Studio resta a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito ai temi trattati in circolare ed a tutti quelli che vorrete per vostra necessità sottoporci. Studio Commercialista Roma.

Via Augusto Pierantoni, n. 34 - 00139 ROMA (zona Nuvo Salario)