martedì 31 luglio 2007

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 04/07

TFR :

Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente, ad eccezione dei lavoratori domestici e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, può scegliere di destinare il proprio TFR maturando, cioè futuro, alle forme pensionistiche complementari oppure di mantenerlo presso il datore di lavoro. Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta scade il 30 giugno 2007; per i lavoratori assunti in data successiva, il termine scade dopo sei mesi dall’assunzione. Non deve scegliere il lavoratore che già in data antecedente al 1° gennaio 2007 aderiva a un fondo pensione versando integralmente il TFR.
La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata compilando i moduli
TFR1 e TFR2 allegati al decreto del Ministero del lavoro 30 gennaio 2007 che devono essere consegnati dal lavoratore, compilati e sottoscritti, al datore di lavoro. I moduli TFR1 e TFR2 dovranno essere compilati rispettivamente dai lavoratori già assunti al 31.12.2006 e da quelli assunti dopo il 31.12.2006, che non abbiano già espresso una scelta in merito alla destinazione del Tfr in relazione a una precedente attività lavorativa.
Se entro il termine del 30 giugno 2007 o dei sei mesi dalla data di assunzione, se avvenuta dopo il 31 dicembre 2006, il lavoratore non consegna il modulo al datore di lavoro si realizza un’adesione automatica ai fondi pensione tramite il meccanismo del tacito conferimento del TFR (silenzio assenso).
In relazione alla data di assunzione e all’anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori:- Fondi pensione chiusi o negoziali, destinati ai dipendenti di una determinata azienda oppure ad una categoria professionale;- Fondi pensione aperti, destinati a chiunque voglia aderirvi e promossi da Banche, Compagnie di Assicurazione, Sim ed Sgr;- PiP, ovvero Piani individuali Pensionistici, destinati a chiunque voglia aderirvi e promossi dalle Compagnie di assicurazione.- lasciare il proprio TFR al datore di lavoro, che se ha meno di 50 dipendenti, lo terrà in azienda, mentre se ha più di 50 dipendenti, dovrà versarlo presso l'INPS che lo gestirà per suo conto; in entrambi i casi, comunque, non cambierà nulla rispetto alla disciplina finora vigente.
Allo stato attuale la pluralità di fondi e le procedure disomogenee nella comunicazione delle informazioni, le scadenze diversificate e le quote personalizzate di contribuzione stanno complicando la vita degli uffici delle aziende che curano l’amministrazione del personale. Infatti, le novità introdotte comportano per i fondi la necessità di implementare e aggiornare le procedure e, in alcuni casi, anche di modificare la decorrenza dell’iscrizione. Il risultato di tutto ciò è che le aziende si trovano a gestire più fondi, con scadenze, modalità di calcolo e di comunicazione diverse e in moltissimi casi non ancore rese note.
Infatti, mentre l’Inps ha fornito alle aziende le istruzioni per la gestione del rapporto con il fondo di tesoreria, la maggior parte delle forme pensionistiche complementari tarda nell’indicare i tempi e le modalità con cui devono essere versati le quote di TFR e i contributi devoluti nel primo semestre.
In assenza di informazioni sul sito internet, le aziende sono obbligate a contattare direttamente il fondo, per conoscere le scadenze, nonché le modalità con cui le somme devono essere trasferite.

STUDI SETTORE:

Nessun accertamento sarà fatto utilizzando i maggiori valori “puntuali” comprensivi dell’applicazione degli indicatori di normalità economica, mentre i maggiori importi derivanti dall’analisi della normalità economica dovranno specificamente essere motivati da parte dell’Ufficio nell’avviso di accertamento, fornendo gli ulteriori elementi probatori idonei, in relazione alle specifiche condizioni del contribuente e dell’attività svolta, a giustificare la pretesa tributaria.
L’Agenzia delle Entrate con una nuova circolare
(Circoalre n. 41/E del 6 luglio2007), che si sofferma anche sui soggetti interessati dalla proroga dei versamenti al 9 luglio, fornisce ulteriori chiarimenti agli uffici sull’applicazione degli studi di settore dopo le ultime modifiche apportate alla normativa e spiega che dal prossimo anno l’indicatore ‘valore aggiunto per addetto’ sarà sostituito con un altro indicatore. La circolare, chiarisce che la congruità, anche per effetto dell’adeguamento in dichiarazione, alle risultanze degli studi di settore per il periodo d’imposta 2006, dovrà essere verificata con riferimento al maggior valore tra il livello minimo risultante dall’applicazione degli studi di settore, che tiene conto dei maggiori ricavi o compensi derivanti dagli indicatori di normalità economica, ed il livello puntuale di riferimento derivante dalla sola analisi di congruità.
In pratica un contribuente che dichiara ricavi/compensi per 105.000 euro, superiore al ricavo/compenso puntuale determinato senza tener conto degli indicatori di normalità , parai a 100.000 euro, ma inferiore a quello minimo con indicatori pari a 110.000 euro per adeguarsi dovrà dichiarare un maggior ricavo di 5.000 euro. Il contribuente per essere congruo deve adeguarsi al maggiore dei due riferimenti indicati. Nel caso in cui il ricavo/compenso risulta superiore ai due valori il contribuente, e questa è la novità rispetto a prima, manterrebbe la congruità anche se applicando gli indicatori di normalità al ricavo/compenso puntuale, il nuovo valore dovesse risultare superiore a quello dichiarato.
La Circolare chiarisce, inoltre, che i nuovi criteri di congruità si applicano anche in relazione alla preclusione degli accertamenti presuntivi nei confronti dei contribuenti congrui alle risultanze degli studi di settore. In pratica l’accertamento presuntivo nei confronti dei contribuenti che risultano congrui secondo i nuovi criteri potrà essere fatto quando l’ammontare delle attività non dichiarate ricostruita presuntivamente risulta superiore al 40% dell’ammontare dichiarato o di importo superiore a 50.000 euro.
Viene poi fornita una precisazione in relazione alla maggiorazione del 3% per chi si adegua in dichiarazione. Il contribuente potrà non applicare la maggiorazione relativamente al periodo d’imposta 2006 qualora il valore di riferimento, cui il contribuente potrà adeguarsi per evitare l’accertamento sulla base degli studi, risulti pari al ricavo o compenso stimato da Gerico tenendo conto degli indicatori di normalità economica. Al contrario se l’eventuale adeguamento viene fatto al ricavo o compenso puntuale determinato senza tener conto degli indicatori di normalità occorrerà versare la maggiorazione del 3%.
L’Agenzia delle Entrate preannuncia poi che per l’elaborazione dei prossimi studi di settore che entreranno in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2007 non si terrà conto dell’indicatore ‘Valore aggiunto per addetto’ per la stima di eventuali maggiori ricavi o compensi, ma di un nuovo indicatore. L’Agenzia comunque utilizzerà l’indicatore ‘Valore aggiunto per addetto’ per approfondire l’analisi della coerenza di singoli contribuenti rispetto ai valori considerati normali per ogni comparto di attività economica.
Relativamente alla proroga al 9 luglio dei versamenti dei contribuenti sottoposti agli studi di settore, in precedenza previsti al 18 giugno, la circolare precisa che la proroga si applica anche ai contribuenti che devono dichiarare un reddito imputato per ‘trasparenza’ da un soggetto che esercita attività per la quale sia stato approvato lo studio di settore. Inoltre godono della proroga anche i contribuenti interessati da una causa di inapplicabilità o esclusione dello studio di settore. Sono invece esclusi i contribuenti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare. Per chi sceglie il versamento rateale la prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell’acconto e coincide con la nuova scadenza del 9 luglio (o dell’8 agosto, nel caso in cui si sia optato per il pagamento con la maggiorazione dello 0,40 per cento). Le rate successive alla prima vanno il giorno 16 di ciascun mese, per i per soggetti titolari di partita Iva, e fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti.

SCADENZE:

Più tempo a contribuenti e professionisti per le dichiarazioni dei redditi.

Contribuenti e professionisti avranno più tempo per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi. Il governo si appresta a emanare un provvedimento che rimodula alcune scadenze e sposta in avanti il termine del 31 luglio per alcune categorie di contribuenti. Inoltre, i Caf potranno prestare assistenza fino al 15 giugno.

Il calendario delle scadenze, pertanto, subisce le seguenti variazioni: le persone fisiche titolari di redditi d’impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione potranno procedere all’invio telematico del modello Unico entro il 25 settembre; tutti i soggetti Ires potranno effettuare l’invio telematico entro il 10 settembre. Resta invariato il termine di presentazione per tutti gli altri contribuenti.
Nessuna modifica, inoltre, è intervenuta in merito alla scadenza per i versamenti del saldo e degli acconti.

Di seguito il nuovo calendario delle scadenze.

15 giugno 2007 - È stato previsto un breve differimento, dal 31 maggio al 15 giugno 2007, della possibilità di prestare l’assistenza fiscale mediante l’accettazione fino a tale data del modello 730.

2 luglio 2007 -Resta fissata al 2 luglio la scadenza per le persone fisiche non Iva che presentano la dichiarazione modello Unico cartacea a banche e Posta, ferma restando la facoltà per detti contribuenti di avvalersi del più ampio termine del 31 luglio previsto per l’invio telematico.

31 luglio 2007 - Resta fissata al 31 luglio la scadenza per l’invio telematico del modello Unico da parte di persone fisiche non Iva, soggetti non partecipanti a società di persone, ad associazioni professionali e a società di capitali per trasparenza.

10 settembre 2007 - Slitta al 10 settembre il termine del 31 luglio per l’invio telematico di Unico da parte di società di capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali, nonché per i predetti oggetti, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine ordinario scade nell’arco temporale tra il 1° maggio 2007 e il 9 settembre 2007.

25 settembre 2007 - Slitta al 25 settembre il termine del 31 luglio per l’invio telematico di Unico da parte di persone fisiche titolari di redditi d’impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione, e da parte di società di persone, associazioni tra artisti e professionisti, società semplici e soggetti equiparati.
Versamenti delle imposte e tabelle di rateizzazione per alcune tipologie di contribuenti.
Interessi calcolati al tasso annuo del 6%.

Studio Commercialista Roma

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