giovedì 10 luglio 2008

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 04/08

Abolizione ICI prima casa

Silvio Berlusconi

Il Consiglio dei Ministri riunitosi lo scorso 21 maggio 2008, ha varato un decreto legge contenente misure urgenti in materia fiscale tra cui l’abolizione dell’ICI sulla prima casa, ovvero, per precisione, sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

In particolare è previsto che l’abolizione avrà effetto già a partire dall'acconto di giugno e riguarderà tutte le prime case e le relative pertinenze (garage, cantine e soffitte) ad esclusione dei fabbricati di alto valore come le ville, i castelli e le abitazioni di lusso, ossia quelli accatastati nelle categorie A1, A8 e A9 (per le quali continua comunque ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto n. 504 del 1992).

Chi ha già pagato l'acconto potrà chiedere il rimborso/compensazione.

E’ stato altresì istituito un apposito fondo presso il ministero degli Interni attraverso il quale verranno rifinanziati i Comuni per gli introiti persi con l'abolizione dell'imposta.

Nuova tassazione dividendi e capital gain

A seguito della riduzione dell’aliquota IRES al 27,5%, con decorrenza dal periodo d’imposta 2008, sono state rideterminate la percentuali di concorrenza al reddito dei dividendi su partecipazioni qualificate detenute da privati e sulla totalità delle partecipazioni detenute da imprese e la percentuale di concorrenza al reddito del capital gain su partecipazioni qualificate.

Per la determinazione della quota imponibile dei dividendi su partecipazioni qualificate, riferiti a redditi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la percentuale di concorrenza al reddito IRPEF sale dal 40% al 49,72%.

Anche in tema di capital gain su partecipazioni qualificate, la quota rilevante di plusvalenze e minusvalenze sale dal 40% (ancora applicabile per le cessioni effettuate entro il prossimo 31 dicembre 2008) al 49,72% (per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2009).

Schede telefoniche cellulare: deducibili se documentate

    cellulare                     

 L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la deducibilità delle spese telefoniche non è condizionata al concetto di abbonamento.

Tutti i costi di telefonia, comprese quindi le ricariche telefoniche dei cellulari, possono essere dedotti (nei limiti consentiti) a condizione che siano inerenti all’attività e sia dimostrabile che sono rimaste a carico del contribuente, mediante tracciabilità del pagamento effettuato.

 

 

 Cartelle esattoriali via email: attenzione alle truffe

Con comunicato stampa del 4 giugno 2008, Equitalia, preso atto che alcuni contribuenti si sono visti recapitare, per posta elettronica, da una fantomatica vice responsabile del Dipartimento Esattoria , una “richiesta di saldo, gravato da pene pecuniarie, per il pagamento oltre la scadenza della cartella unica delle tasse”, ha avvisato che la suddetta richiesta di pagamento è sicuramente identificabile come tentativo di truffa e che in nessun caso gli agenti della riscossione inviano cartelle di pagamento utilizzando la posta elettronica.

Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008

clip_image001 Abrogazione del libro matricola e paga e istituzione del libro unico lavoro - Tutti i datori di lavoro privati, con l'eccezione di quelli domestici, debbono istituire il c.d. “libro unico del lavoro” (destinato a sostituire libri come, ad esempio, quello di matricola e di paga), nel quale vanno riportati tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve, altresì, contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro. Il libro va compilato, per il mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.

Le modalità di tenuta del libro unico saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e degli Affari Sociali, da emanare entro 30 giorni. E' appena il caso di ricordare che, fin tanto non sarà emanato il Decreto ministeriale, i libri matricola continueranno ad essere obbligatori.

Il libro va conservato presso la sede legale dell’impresa (o presso i professionisti individuati dalla legge n. 12/1979) e può essere esibito agli organi ispettivi, intervenuti sul posto di lavoro, anche via fax o per e-mail. L’obbligo della consegna del prospetto paga (legge n. 4/1953) è assolto dal datore di lavoro con la consegna di copia delle scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro. Sono previste sanzioni:

a) l’omessa esibizione del libro unico del lavoro è punita con una sanzione compresa tra 200 e 2.000 euro;

b) la mancata ottemperanza, entro 15 giorni e senza giustificato motivo, alla richiesta di documentazione da parte del personale addetto alla vigilanza, commessa dai professionisti individuati dalla legge n. 12/1979 è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 250 e 2.000 euro che in caso di recidiva, sale ad una sanzione compresa tra 500 e 3.000 euro;

c) l’omessa o infedele registrazione, nell’ipotesi in cui dalla stessa discendano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita da 150 a 1.500 euro, aumentata, se i lavoratori sono più di 10, in un “range” compreso tra 500 e 3.000 euro;

d) la mancata compilazione entro il 16 del mese successivo è punita con una sanzione compresa tra 100 e 600 euro: tale somma aumenta se riguarda più di 10 lavoratori (da 150 a 1.500 euro); e) la mancata conservazione del libro unico del lavoro è punita con una sanzione compresa tra 100 e 600 euro.

La contestazione di tali mancanze è opera degli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Il rapporto ex art. 17 della legge n. 689/1981 va inviato alla DPL competente per territorio.

clip_image001[1] Soppressione degli elenchi clienti e fornitori - L’adempimento, reintrodotto nel 2006 dal Dl 223/2006 (e già precedentemente soppresso nel 1994), viene cancellato con decorrenza dal periodo fiscale 2008.

clip_image001[2] Innalzamento del limite per la circolazione di contanti e assegni liberi - Sale da 5.000 a 12.500 euro il tetto massimo di denaro contante e titoli al portatore liberamente trasferibili, così come quello per l’emissione di assegni bancari e postali in forma libera e per il saldo massimo consentito al 30 giugno 2009 per i libretti di deposito bancari o postali al portatore. Per gli assegni in forma libera è inoltre soppresso l’obbligo di indicare il codice fiscale del girante, mentre resta l’imposta di bollo di 1,50 euro.

clip_image001[3] Pagamenti ai professionisti anche in contanti - Sono soppresse le norme che imponevano agli esercenti arti e professioni di tenere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, ai compensi e alle spese relativi all’esercizio dell’attività e quelle che prevedevano, per gli stessi soggetti, l’obbligo di incassare i pagamenti esclusivamente tramite strumenti finanziari “tracciabili”, come assegni non trasferibili, bonifici, sistemi elettronici e altre modalità di pagamento bancario o postale (l’originario limite sarebbe sceso da 1.000 a 500 euro proprio a decorrere dal 1° luglio 2008). Naturalmente anche questi pagamenti devono rispettare i limiti antiriciclaggio di cui al paragrafo precedente.

clip_image001[4] Studi di settore da pubblicare in anticipo - E’ previsto che gli studi di settore riferiti al periodo fiscale 2008 dovranno essere pubblicati in Gazzetta entro il 31 dicembre 2008, mentre a decorrere dal 2009 dovranno essere pubblicati entro il 30 settembre del periodo d’imposta che li riguardano.

clip_image001[5] Verifiche e accertamenti fiscali - Verrà potenziato il redditometro, individuato come lo strumento fondamentale per la determinazione dei redditi delle persone fisiche.

Viene introdotta una nuova adesione semplificata. Il contribuente che accetterà integralmente ed entro 30 giorni dalla notifica, il contenuto dei processi verbali di constatazione che consentono l'emanazione di atti di accertamento parziali ai fini di imposte sui redditi e Iva vedrà le sanzioni ridotte a un ottavo del minimo.

clip_image001[6] Iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) - Quando un contribuente ne richiederà l’iscrizione i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta, dovranno confermare all'Ufficio dell'agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale se il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Nei successivi tre anni è inoltre previsto un monitoraggio sull'effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale da parte di comuni e Agenzia dell'entrate.

ParlamentoVi ricordiamo che il decreto-legge è un atto normativo avente forza di legge che può essere adottato dal governo, senza l'autorizzazione preventiva delle Camere, solo in casi di necessità ed urgenza; la sua validità è limitata nel tempo, per cui nel caso non sia convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla sua emanazione decade automaticamente.

 

 

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