REGOLARIZZAZIONE COLF E BADANTI
Datori di lavoro
Italiani, cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea, extracomunitari in possesso di titolo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art.9 D.Lgs 286/98), cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadino comunitario.
Sono assimilati ai datori di lavoro persona fisica, ai sensi delle norme vigenti, le comunità religiose, le convivenze militari, le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale).
Lavoratori
Italiani, cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea, cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di validità, che consente attività di lavoro subordinato, cittadini extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale.
Nel caso di emersione di lavoratore extracomunitario senza permesso di soggiorno, ciascun nucleo familiare potrà presentare dichiarazione al massimo per un lavoratore addetto al bisogno familiare e due lavoratori addetti all’assistenza di persona non autosufficiente ed alla stipulazione del contratto di soggiorno. Dovrà essere presentata certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con Servizio sanitario nazionale attestante la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per cui si chiede assistenza;
Condizioni per emersione
Possono presentare la dichiarazione di emersione i datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi i lavoratori (italiani/comunitari/extracomunitari) e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione adibendoli a:
assistenza per sé o altri componenti della famiglia, anche non conviventi, non autosufficienti (badanti).
lavoro domestico di assistenza al bisogno familiare (colf).
Possono essere regolarizzati anche periodi antecedenti il 1° aprile 2009 alle modalità di corresponsione di quanto dovuto come contributi e interessi stabiliti in apposito Decreto del Ministero del Lavoro. A tal fine il datore di lavoro, dopo l’iscrizione del rapporto di lavoro all’INPS, sarà invitato a compilare un apposito modulo (LD15-ter).
Modalità:
Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario, per ciascun lavoratore, di € 500,00 di cui una parte coprirà a fini previdenziali e assistenziali il periodo di lavoro aprile-giugno 2009 (2° trimestre 2009). Il pagamento deve essere effettuato, presso sportelli bancari, uffici postali o con modalità on line, attraverso il modello “F24 – versamenti con elementi identificativi “ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sul sito del Ministero dell’Interno, sul sito del Ministero del Lavoro e sul sito dell’Inps. Il pagamento potrà essere eseguito dal 21 agosto 2009.
La dichiarazione di emersione può essere presentata dal 1° al 30 settembre:
ALL’INPS se riferita a lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari muniti di permesso di soggiorno che consente attività di lavoro subordinato e in corso di validità, utilizzando il mod. LD-EM2009, disponibile sul sito Internet dell’INPS. La dichiarazione ha efficacia di comunicazione obbligatoria e sarà trasmessa ai Servizi competenti del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’Inail, nonché ai Servizi regionali.
Il modulo può essere presentato attraverso il Contact Center, al numero 803 164, compilato e inviato on line oppure presentato o spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno ad una sede INPS e in tale ultimo caso farà fede la data del timbro postale di spedizione. Sul modulo è richiesta l’indicazione degli estremi di pagamento del contributo forfetario (data del pagamento, importo versato, codici ABI e CAB dello sportello presso cui si è provveduto al pagamento). L’INPS provvederà all’iscrizione del rapporto di lavoro dopo la verifica dell’avvenuto pagamento della quota forfetaria e della rispondenza di quanto dichiarato alle norme vigenti in materia di lavoro domestico e ne darà comunicazione al datore di lavoro, inviando contestualmente i bollettini necessari per il pagamento dei contributi successivi al 2° trimestre 2009.
ALLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE se riferita a lavoratori extracomunitari. La dichiarazione deve essere presentata con modalità informatiche e contenere, pena l’inammissibilità:
dati identificativi del datore di lavoro (titolo di soggiorno se extracomunitario);
generalità , nazionalità ed estremi del passaporto del lavoratore extracomunitario;
tipologia e modalità di impiego;
attestazione, se la dichiarazione è riferita ad un lavoratore addetto al bisogno familiare (colf) di un reddito imponibile - risultante da dichiarazione dei redditi 2008 - non inferiore a € 20.000,00 annui, per nucleo familiare con un solo percettore di redditi oppure non inferiore a € 25.000,00 annui per nucleo familiare con più percettori di reddito;
attestazione sul periodo di occupazione dal 1 aprile alla data di presentazione della dichiarazione;
dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella stabilita dal CCNL e, nel caso di lavoratore addetto al bisogno familiare, che l’orario di lavoro non è inferiore a quello indicato all’art.30 bis, comma 3, lettera c) DPR 394/99 (20 ore settimanali);
proposta di contratto di soggiorno;
estremi del pagamento del contributo forfetario.
Lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno.
Tutte le informazioni relative alla dichiarazione, al modello relativo, alle norme collegate ecc.. sono disponibili sul sito del Ministero Interno.
Entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS, utilizzando il mod. LD-EM2009extraUE, disponibile sul sito internet dell’INPS da ottobre.
Effetti giuridici
Dall’entrata in vigore della legge e fino alla conclusione del procedimento volto all’emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale nonché delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.
Per i lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari muniti di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in corso di validità l’iscrizione del rapporto di lavoro all’INPS comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale
Per i lavoratori extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS ed alla successiva iscrizione del rapporto di lavoro, nonché il rilascio del permesso di soggiorno comportano l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all’impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
FERIE
La “riforma dell’orario di lavoro” ha apportato notevoli modifiche in materia di orario di lavoro, lavoro notturno, riposi, e ha statuito che:
“fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo,salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”, e ha precisato che:
Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Pertanto il datore di lavoro, così come indicato nella circolare n. 8/2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, deve rispettare i seguenti obblighi normativi:
concedere un periodo di ferie di due settimane nel corso dell’anno di maturazione;
concedere due settimane consecutive di ferie, se richiesto dal lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione: la richiesta del lavoratore dovrà intervenire nel rispetto dei principi dell’articolo 2109 del Codice civile pertanto, anche in assenza di norme contrattuali sull’argomento, la domanda dovrà essere formulata tempestivamente, in modo che il lavoratore possa operare il corretto contemperamento tra le esigenze dell’impresa e gli interessi del prestatore di lavoro;
far osservare la fruizione del restante periodo minimo di due settimane nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione o altro periodo previsto contrattualmente.
L’articolo 18 bis, comma 3 del D.lgs. 66/2003, così come introdotto dal D.lgs. 213/2004, ha previsto che in caso di violazione delle disposizioni in materia di ferie di cui all’articolo 10 comma 1 del decreto istitutivo:
il datore di lavoro sarà punito con una sanzione amministrativa da €