DAL 1° GENNAIO 2010 NUOVE TARIFFE ACI
L’Agenzia delle Entrate rende note le tabelle elaborate dall'Aci relative ai costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli, ai fini di effettuare, a decorrere dal 1° gennaio 2010, i calcoli del fringe benefit per l'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti.
La tabella Aci del benefit auto viene predisposta sulla base di una percorrenza annua di 15 mila chilometri è quella prevista dal Fisco per il calcolo del reddito da indicare in busta paga. L'imponibile si ottiene moltiplicando il costo al chilometro dell'autovettura interessata per 15 mila e calcolando quindi il 30% del risultato, quota che la legge attribuisce all'uso privato da parte del dipendente.
Dal 1° gennaio 2010 la misura del tasso legale di interesse è passata dal 3% all’1%, così come disposto dal DM 4.12.2009.
Nel corso degli ultimi anni la misura del saggio legale ha subito le seguenti variazioni:
Dal | Al | Misura percentuale |
21.04.1942 | 15.12.1990 | 5% |
16.12.1990 | 31.12.1996 | 10% |
01.01.1997 | 31.12.1998 | 5% |
01.01.1999 | 31.12.2000 | 2,5% |
01.01.2001 | 31.12.2001 | 3,5% |
01.01.2002 | 31.12.2003 | 3,0% |
01.01.2004 | 31.12.2007 | 2,5% |
01.01.2008 | 31.12.2009 | 3% |
01.01.2010 | | 1% |
La modifica, che rientra nelle previsioni di cui all’art. 1284 c.c., esplica i suoi effetti con particolare riguardo:
- ai rapporti tra creditori e debitori (in questo ambito l’intervento interessa ad esempio i danni e gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie, gli interessi sulle somme riscosse nel contratto di mandato, gli interessi nel contratto di mutuo, le anticipazioni all’affittuario, gli interessi ultralegali da pattuire per iscritto di cui all’art. 1284 c.c., gli interessi maturati sul deposito cauzionale delle locazioni di immobili urbani ecc..)
- agli usufrutti e rendite vitalizie (il tasso legale di interesse è da utilizzare per la quantificazione fiscale dell’usufrutto e delle rendite di cui agli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 346/90, secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23.12.09, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 31/12/2009);
- ai ravvedimenti operosi (la misura del tasso legale si riflette anche sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente ai fini di regolarizzare omissioni o irregolarità commesse in sede di versamento di tributi fiscali, quali IVA, IRPEF, IRES, ecc.... Per i periodi a cavallo del 2009 e 2010 sarà pertanto necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno).
TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI
Il prossimo 16 marzo scadrà il termine per effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri, dovuta per i libri contabili nonché per tutti gli altri libri o registri sottoposti a bollatura per obbligo di legge ovvero volontariamente, ad eccezione di quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.
Con l’aiuto del seguente prospetto riepiloghiamo gli adempimenti previsti per la messa in uso dei principali libri e registri:
tipo | bollatura e vidimazione iniziale | Imposta di bollo | numerazione progressiva per anno |
libro giornale | no | Si | si |
libro inventari | no | Si | si |
registri iva | no | No | si |
registro beni ammortizzabili | no | No | si |
Libri sociali | si | Si | si |
Soggetti Interessati all’Adempimento
L’obbligo dell’assolvimento della tassa di concessione governativa in commento si differenzia a seconda che il soggetto passivo sia una società di capitali ovvero una società di persone o un’impresa individuale.
Società di Capitali
La tassa per la numerazione e bollatura di libri e registri deve essere assolta esclusivamente dai soggetti obbligati alla tenuta dei libri sociali di cui all’art. 2421 c.c., ossia le società di capitali ed in particolare:
- dalle società a responsabilità limitata;
- dalle società per azioni;
- dalle società in accomandita per azioni;
- dalle società consortili a responsabilità limitata;
- da tutti quegli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale.
Sono altresì tenute all’adempimento in oggetto:
- le società in liquidazione ordinaria;
- le società soggette a procedure concorsuali (ad eccezione del fallimento) , sempre che vi sia l’obbligo di tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.
Restano escluse dal versamento della tassa:
- le società cooperative di mutua assicurazione;
- le società dichiarate fallite, poiché il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare e soggette all’obbligo di vidimazione dal Giudice Delegato;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili.
La tassa in esame, come precisato nella circolare 3 maggio 1996, n. 108, non si rende dovuta nell'ipotesi di trasferimento della sede sociale comportante la variazione di competenza dell'ufficio del Registro delle imprese, in quanto non è prevista una nuova numerazione dei libri contabili e legali interessati.
Società di Persone ed Imprese Individuali
Per tali soggetti, non essendo tenuti alla predisposizione dei libri sociali di cui all’art. 2421 del c.c., la tassa per la bollatura e numerazione di libro giornale ed inventari nonché dei registri previsti esclusivamente dalla normativa tributaria, non si applica in forza dell’abrogazione attuata con la Legge n. 383/2001.
Resta ferma la facoltà del contribuente di bollare e vidimare tutti i libri contabili presso il Registro delle Imprese o un Notaio. In tal caso è dovuta, oltre all’imposta di bollo, anche la tassa di concessione governativa nella misura di euro 67,00 ogni 500 pagine o frazione.
Ammontare della Tassa di C.C. G.G. dovuta dalle società di capitali
La tassa sui libri sociali è dovuta dalle società di capitali con cadenza annuale ed in misura forfetaria indipendentemente dal numero di libri e/o registri e dal numero delle pagine di ognuno e può aumentare in relazione al valore, al 1° gennaio di ogni anno, del capitale sociale o fondo di dotazione.
Di seguito gli importi da corrispondere:
Capitale Sociale o Fondo di dotazione al 01.01.2010 | Ammontare Tassa Annuale |
Inferiore o pari a: | € 516.456,90 | € 309,87 |
Superiore a: | € 516.456,90 | € 516,46 |
Qualora successivamente all’1.1.2010, intervenga una variazione del capitale sociale o del fondo di dotazione che influenzi l’importo della tassa sui libri sociali, di detta variazione non se ne dovrà tener conto nell’effettuare il versamento della tassa in oggetto per l’anno in corso, in quanto la data di riferimento per il calcolo della concessione governativa è il 1° gennaio; per contro la modifica in esame assumerà rilevanza solo per il versamento della tassa sui libri sociali dell’anno successivo, ossia il 2011.
Modalità e Termini per il Versamento della Tassa Annuale sui libri sociali
Il versamento della tassa in esame deve essere effettuato entro il termine di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno precedente, ossia per l’anno 2009, entro il 16.03.2010, mediante presentazione telematica del modello di pagamento unificato “F24” sul quale dovranno essere riportati i seguenti dati:
Codice Tributo: | 7085 |
Periodo di riferimento: | 2010 |
L’importo della tassa può essere compensato con eventuali crediti disponibili tenendo presente che anche le deleghe ad importo pari a zero devono comunque essere presentate sempre telematicamente.
Di seguito si riporta un prospetto che riepiloga i principali adempimenti da rispettare per la messa in uso dei principali libri e registri da parte di società di capitali, società di persone ed imprese individuali.
Soggetto | tipo libro contabile | tassa C.C. G.G. | imposta di bollo | Numerazione |
SOCIETA’ DI CAPITALI | Libri previsti dal codice civile (libro giornale - libro inventari – libri sociali) | Forfetaria: euro 309,87 se il capitale sociale è inferiore o uguale a euro 516.456,90 euro 516,46 se il capitale sociale è superiore a euro 516.456,90 | n. 1 marca da bollo da Euro 14,62 ogni 100 pagine o frazione di 100 | Progressiva per anno da apporre all’atto della messa in uso del libro o registro |
MODALITÀ DI VERSAMENTO |
pagamento con modello F24 codice tributo 7085 | le marche vanno applicate sulla prima pagina numerata* e intestata |
SOCIETA’ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI | Libri previsti dal codice civile (libro giornale - libro inventari) | NON DOVUTA Per bollatura e vidimazione facoltativa: Euro 67,00 ogni 500 pagine o frazione | n. 2 marche da bollo da Euro 14,62 (totale euro 29,24) ogni 100 pagine o frazione di 100 | Progressiva per anno da apporre all’atto della messa in uso del libro o registro |
MODALITÀ’ DI VERSAMENTO |
Per bollatura e vidimazione facoltativa: c/c postale n. 6007 intestato a Agenzia delle Entrate – C.C.G.G. (l’attestazione deve essere allegata) | le marche vanno applicate sulla prima pagina numerata e intestata oppure modello F23, utilizzando il codice tributo 711T oppure marche di concessione governativa da applicare sull’ultima pagina numerata |
| | | | |
QUALSIASI | Libri previsti da norme fiscali (registri IVA – registro beni ammortizzabili) | NON DOVUTA | NON DOVUTA | Progressiva per anno da apporre all’atto della messa in uso del libro o registro |
SCADENZARIO:
Marzo:
01/03/09:
- Presentazione telematica comunicazione dati Iva;
- Invio certificazione dei compensi corrisposti nel 2009.
16/03/09
- Liquidazione Iva mensile;
- Versamento Saldo Iva annuale;
- Versamento tassa di vidimazione libri sociali;
- Versamenti unitari.
Il nostro Studio resta a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito ai temi trattati in circolare ed a tutti quelli che vorrete per vostra necessità sottoporci.
Tutte le nostre Circolari Informative sono disponibili sul blog del nostro Studio nel quale potrete inviarci, se vorrete, i vostri commenti sugli argomenti trattati.
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