DETRAZIONE DEL 55% ANCHE SE I LAVORI CONTINUANO NEL 2011: CHIARIMENTO DELL'ENEA
Come noto, la detrazione d’imposta del 55% ai fini IRES e IRPEF per le spese di riqualificazione energetica degli edifici può essere fruita relativamente agli interventi effettuati entro il prossimo 31 dicembre 2010, salvo l’approvazione di una proroga per i futuri periodi d’imposta.
Ad oggi, quindi, le spese sostenute dal 1° gennaio 2011 non potranno godere di alcun tipo di detrazione, pertanto i contribuenti che intendono beneficiare dell’agevolazione in parola devono obbligatoriamente avere sostenuto le spese entro il prossimo 31 dicembre 2010.
Recentemente l’Enea ha chiarito che qualora gli interventi finalizzati al risparmio energetico non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2010, la continuazione dei lavori nell'anno 2011, non impedirà ai contribuenti di beneficiare dell'agevolazione sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, posto che gli stessi effettuino, entro il prossimo 31 marzo 2011, la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute nel periodo di imposta 2010.
Si ricorda infine che la Circolare n. 21/10 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento dell’invio telematico delle spese sostenute nel periodo di imposta precedente per i lavori a cavallo d’anno non comporta la decadenza dalla fruizione della detrazione del 55%. È, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da € 258 a € 2.065) prevista dall’art. 11, co. 1 del D.Lgs. n. 471/97, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.
IL GOVERNO SI PRONUNCIA SULLA DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI
Con la risposta all’interrogazione parlamentare del 30 settembre, n. 5-03498, il sottosegretario all’Economia affronta la problematica scaturente dalla pronuncia della Corte di Cassazione che, recentemente, ha affermato l’indeducibilità dal reddito d’impresa dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ricorda come il TUIR, all’articolo 95, comma 5, disciplini i compensi in esame. In particolare, il riferimento all’esercizio in cui i compensi sono “erogati” impone – in deroga al generale principio di competenza che governa la determinazione del reddito d’impresa – la deducibilità dei compensi agli amministratori, secondo il principio di cassa. Peraltro, la deducibilità del compenso presuppone la sua inerenza all’attività d’impresa secondo il principio di cui all’art. 109, co. 5 del Tuir; inerenza che va valutata caso per caso.
LA STAMPA DI REGISTRI E LIBRI CONTABILI
Come noto, dall'01.01.2008, i registri e i libri contabili si reputano regolarmente tenuti con sistemi meccanografici senza che debba avvenire la trascrizione su supporti cartacei dei dati che si riferiscono all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da più di tre mesi.
Ecco dunque che la stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2009, tenuti con sistemi meccanografici deve essere effettuata entro tre mesi dal 30 settembre 2010 (data ultima di presentazione di Unico 2010), ossia entro il 31.12.2010.
Unica eccezione alla suddetta disposizione è rappresentata dal registro dei beni ammortizzabili il cui termine di redazione continua a coincidere, in base all’art. 16 del D.P.R. n. 600/1973, con quello di invio delle dichiarazioni, ossia per il periodo d’imposta 2009, il 30 settembre 2010.
TERMINI di AGGIORNAMENTO LIBRI e REGISTRI | |
Entro il 30 settembre 2010 | Entro il 31 dicembre 2010 |
- Registro beni ammortizzabili | - libro giornale con scritture al 31 dicembre 2009 - scritture ausiliarie (mastrini economici e patrimoniali) - registri Iva anno 2009 - libro inventari al 31 dicembre 2009 - scritture ausiliarie di magazzino (quando obbligatorie). |
Per quanto riguarda le modalità operative di stampa è necessario osservare le seguenti disposizioni:
le scritture devono essere elaborate secondo le prescrizioni delle corrette tecniche contabili, quindi in modo ordinato, senza spazi in bianco, interlinee e trasporti a margine; sono vietate abrasioni e cancellazioni e, qualora si renda necessaria una correzione, la stessa va fatta in modo che le parole cancellate siano leggibili;
il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente ma non sono più soggetti all’obbligo di bollatura preventiva e vidimazione periodica; tuttavia è necessario assolvere l’imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per ogni 100 pagine o frazione, (€ 29,24 se i libri si riferiscono ad un soggetto Irpef) e la marca va apposta sulla prima pagina. Se, dal precedente periodo 2008, residuano pagine in relazione alle quali è già stata assolta l’imposta, (ad esempio, sono state apposte marche per 100 pagine, ma ne sono state stampate solo 70), è possibile utilizzare le residue 30 senza alcun pagamento;
non è più richiesta la numerazione preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina prima del suo utilizzo;
la numerazione è annuale e riporta l’indicazione dell’anno cui si riferisce la contabilità e non quello in cui si effettua la stampa (ad esempio: 2009/01, 2009/02, 2009/03) sia per il libro giornale che per i registri Iva e il libro dei beni ammortizzabili.
Libro Giornale | ||||
Numerazione | Imposta di bollo | Tassa CC. GG. | ||
Società di capitali | Altri soggetti | Società di capitali | Altri soggetti | |
SI Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità. Es.2009/1, 2009/2, 2009/3 ecc. | € 14,62 ogni 100 pagine o frazione | € 29,24 ogni 100 pagine o frazione | da € 309,87 a € 516,46 entro il 16 marzo | Non dovuta |
Libro Inventari | ||||
Numerazione | Imposta di bollo | Tassa CC. GG. | ||
Società di capitali | Altri soggetti | Società di capitali | Altri soggetti | |
SI Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno. L’indicazione dell’anno può essere omessa qualora le annotazioni occupino poche pagine. Es.2009/1, 2009/2, 2009/3 ecc. | € 14,62 ogni 100 pagine o frazione | € 29,24 ogni 100 pagine o frazione | Come sopra | Non dovuta |
Registri Fiscali | ||||
Numerazione | Imposta di bollo | Tassa CC. GG. | ||
Società di capitali | Altri soggetti | Società di capitali | Altri soggetti | |
SI Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità. Es.2009/1, 2009/2, 2009/3 ecc. | Non dovuta | Non dovuta | Non dovuta | Non dovuta |
Si precisa che la scadenza del 31.12.2010, per la stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2009 riguarda tutte le persone fisiche e tutte le società il cui termine naturale di trasmissione di Unico 2010 scade fra il 1° maggio e il 30 settembre 2010, ad eccezione dei soggetti Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per tali soggetti infatti, il termine per l'adempimento in questione si calcola aggiungendo tre mesi alla scadenza prevista per l’invio del modello Unico.
SMART CARD: AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2011
La deliberazione n. 45/2009, emanata dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), ha modificato la normativa relativa alla firma digitale cambiando i formati delle firme e imponendo la sostituzione delle Smart Card con numero di serie che inizia con 1202, le più vecchie in circolazione, per poter supportare i nuovi algoritmi. Pertanto, entro il 30 giugno 2011, termine così recentemente prorogato, dovranno essere sostituiti:
i programmi di firma dei documenti per poter apporre le nuove firme e verificare tutti i documenti firmati;
le “vecchie” Smart Card con numero di serie 1202.
La mancata sostituzione o aggiornamento delle smart card determinerà dal prossimo 1° luglio 2011 la non validità legale dei documenti prodotti e la non conformità dei documenti sottoscritti digitalmente.
SCADENZARIO:
Novembre:
16/11/10:
30/11/10:
Versamento II° acconto contributi inps artigiani/commercianti 2010;
Versamento II° acconto delle imposte 2010.