giovedì 24 febbraio 2011

Il sito aziendale: da vetrina ad autentico strumento di lavoro

cudoma Nel corso del tempo il ruolo del sito internet di una azienda si sta evolvendo. Nato come vetrina per ospitare le informazioni essenziali della società, quali i servizi e i contatti oggi il cosiddetto "Sito aziendale" è divenuto un elemento integrato ad un autentico sistema informativo che abbraccia diversi ambiti.
Il DMS CuDoMa è stato progettato per fornire un servizio completo a consulenti del lavoro, commercialisti e studi professionali.
La peculiarità di questa piattaforma è la presenza di un CMS (Content mangement system) integrato che consente al professionista gestire autonomamente un sito in cui vengono pubblicate periodicamente tutte le novità che riguardano il suo ambito aziendale.
Contemporaneamente dal sito si può accede ad una area riservata all'interno della quale è possibile trovare tutti i documenti messi a disposizione di clienti e collaboratori.
CuDoMa, mette a disposizione dei suoi utenti una piattaforma "brandizzabile" con il proprio marchio, che facilita il processo di gestione documentale aziendale.
In questo modo l'azienda non solo fidelizza la propria clientela ma trasmette un servizio di qualità elevato che aumenta sensibilmente il valore percepito all'esterno.
Sono ormai più di 10.000 le aziende che usano CuDoMa e sui innovativi sistemi di condivisione dei file integrabili con la posta elettronica certificata PEC.
I professionisti che non usano CuDoMa apprendono con stupore dell'esistenza di queste funzioni forse pensando che meccanismi informatici di questo genere non possano esistere.
Il software di gestione documentale di CuDoMa è gratuito fino a 5 utenti quindi è possibile a chiunque abbia la partita iva testare di persona le tante funzioni di questo DMS

martedì 1 febbraio 2011

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 02/11

 Attilio Befera - presidente equitaliaNUOVI VINCOLI ALL’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI ERARIALI

A decorrere dal 1° Gennaio 2011 sono entrate in vigore nuove limitazioni per le compensazioni in presenza di imposte iscritte a ruolo. La Manovra Correttiva 2010, infatti, ha vietato la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In pratica, finalità della disposizione è quella di evitare che i contribuenti compensino crediti erariali (IVA, IRPEF, IRES ecc..), nel modello F24, qualora siano debitori verso l’erario di importi iscritti a ruolo, in relazione a imposte erariali.

Il suddetto limite di 1.500 euro deve ritenersi costituito dall'ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, anche se i debiti derivanti dalle singole cartelle di pagamento non superano tale soglia (ad esempio, il divieto opera in presenza di una cartella di pagamento scaduta per 1.000 euro a titolo di IRPEF e di un’altra per 900 euro a titolo di IVA).

In buona sostanza l’utilizzo in compensazione dei crediti erariali risulta inibito solo fino a concorrenza dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro, di cui è scaduto il pagamento. Di conseguenza:

clip_image001[1] qualora i crediti erariali superino l’importo dei debiti iscritti a ruolo e non pagati, la compensazione deve ritenersi ammessa in relazione agli importi eccedenti, ad esempio: credito IRPEF 10.000 euro, debito IVA iscritto a ruolo e non pagato per 6.000 euro, in tal caso sarà possibile utilizzare in compensazione il credito IRPEF per 4.000 euro;

clip_image001[2] non sussiste alcun divieto alla compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo e non pagati di importo pari o inferiore a 1.500 euro;

clip_image001[3] ai fini dell’applicazione del divieto di compensazione deve essere scaduto il termine di pagamento della cartella, ovvero deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Qualora sia intervenuta, invece, l'ipotesi di:

o sospensione della riscossione:

o concessione di regolare il pagamento delle rate, a seguito di dilazione delle somme iscritte a ruolo ex art. 19, DPR n. 602/73,

non potrà configurarsi un inadempimento del contribuente per i debiti iscritti a ruolo.

In relazione agli importi a debito iscritti a ruolo, si noti che per “accessori” delle imposte erariali si intendono:

clip_image001[4] gli interessi,

clip_image001[5] le sanzioni.

E’ infine da chiarire se nel novero degli oneri “accessori” rientrano anche quegli importi che non sono originariamente compresi nel ruolo, quali ad esempio gli aggi della riscossione e le spese di notifica della cartella.

La disposizione in esame è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.). Unico dubbio è rappresentato dall’IRAP, infatti ad oggi non è chiaro se, ai fini che qui interessano, questa imposta ha natura erariale (come più volte ribadito in passato dalla Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza 296/2003), ovvero costituisce tributo proprio delle regioni e quindi esce dalla sfera di competenza dello stato quale tributo erariale.

Alla luce di quanto sopra sono, pertanto, escluse dall’ambito applicativo del divieto le altre imposte, quali:

clip_image001[6] i tributi locali (es. ICI);

clip_image001[7] i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95);

clip_image001[8] i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

clip_image001[9] le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada).

In caso di inosservanza del divieto, sarà applicata una sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato, calcolata sull’intero ruolo compreso di sanzioni, interessi e aggio. La sanzione non potrà essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale o amministrativa e non potrà essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

Al fine di bilanciare il divieto finora esaminato, è stata prevista la possibilità di pagare, anche parzialmente, somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, demandando le relative modalità operative, ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, (D.L. 78/2010, ossia il 31.05.2010) e quindi entro il 27.11.2010, ma che ad oggi non risulta ancora essere stato emanato.

elenco clienti e fornitori

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA SUPERIORI A 3.000 EURO

Il D.L. n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro.

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione in esame tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, così come successivamente individuate.

Oggetto della comunicazione

Oggetto della comunicazione sono:

clip_image001 le cessioni di beni,

clip_image001[1] le prestazioni di servizi

rese e ricevute, dai soggetti passivi IVA, di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’imposta.

Per le operazioni IVA per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura (documentate quindi da scontrini o ricevute fiscali), il predetto limite è elevato a 3.600 euro al lordo dell’imposta sul valore aggiunto applicata.

Ai fini di verificare il limite al raggiungimento del quale scatta l’obbligo di effettuare la comunicazione, occorre considerare che in caso di contratti di appalto, fornitura, somministrazione o altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l’operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a 3.000 euro. Inoltre, qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

Casi particolari

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

a) soggetto che, per effetto dell'operazione straordinaria, si è estinto: il subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;

b) soggetto che, per effetto dell’operazione straordinaria, non si è estinto: la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.

Operazioni escluse

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

clip_image001 importazioni;

clip_image001esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633/72;

clip_image001le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;

clip_image001operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 605/73 (si pensi ad esempio a quelle di amministratori di condominio e istituti finanziari).

Termini di invio della comunicazione telematica

I soggetti passivi IVA tenuti all’adempimento in esame effettuano la comunicazione entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, mediante utilizzo del servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni.

Si evidenzia che è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

Disciplina transitoria

In fase di prima applicazione l’Agenzia delle Entrate ha disposto una disciplina transitoria, per effetto della quale, per il periodo d’imposta 2010:

clip_image001la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione (non vanno pertanto comunicate le operazioni documentate da scontrino e/o ricevuta fiscale);

clip_image001l’importo di 3.000 è stato elevato a 25.000 euro (al netto dell’IVA);

clip_image001l’invio telematico della comunicazione può essere effettuato fino al 31 ottobre 2011.

Limitatamente alle sole operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura, sono altresì escluse dalla comunicazione le operazioni effettuate fino al 30 aprile 2011.

Riepilogando:

 

DISCIPLINA TRANSITORIA

DISCIPLINA ORDINARIA

 

per il 2010

Dal 2011

operazioni con OBBLIGO di FATTURA

comunicazione per operazioni di importo superiore a 25.000 euro (al netto di IVA)

comunicazione per operazioni di importo superiore a 3.000 euro (al netto di IVA)

TERMINI: ENTRO IL 31/10/2011

TERMINI: ENTRO IL 30/4/2012

operazioni SENZA obbligo di FATTURA

nessun adempimento

nessun adempimento per operazioni effettuate fino al 30/4/2011

comunicazione per operazioni effettuate dal 1/5/2011 di importo superiore a 3.600 euro (al lordo dell’IVA)

TERMINI: ENTRO IL 30/4/2012

Elementi da indicare nella comunicazione

Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

a) l’anno di riferimento;

b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;

c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di codice fiscale i dati di cui all’art. 4, co. 1, lett. a) e b), del DPR n.605/73 (se persona fisica il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale);

d) i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto applicata.

Per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione dovranno essere indicati i dati identificativi del committente o del commissionario ed i corrispettivi saranno comprensivi dell’Iva.

SCADENZARIO:

Febbraio:

16/02/10:

clip_image001Autoliquidazione INAIL;

clip_image001Liquidazione Iva mensile;

clip_image001Liquidazione Iva trimestrale;

clip_image001Versamenti unitari.

28/02/10:

clip_image001Invio certificazione dei compensi erogati nel 2010;

clip_image001Invio telematico comunicazione dati IVA.

Via Augusto Pierantoni, n. 34 - 00139 ROMA (zona Nuvo Salario)