CIRCOLARE INFORMATIVA N. 01/08
PREMESSA: FINANZIARIA 2008
A differenza della Finanziaria 2007, che aveva visto numerosi provvedimenti fiscali entrare in vigore nel corso dell’esercizio (quindi con una sostanziale retroattività all’anno in corso), gli interventi fiscali contenuti nella Finanziaria 2008 sono contenuti in un apposito D.D.L. e, pertanto, avranno effetto solo a partire dall’esercizio successivo a quello in corso (ossia, dal 2008; per alcuni interventi di miglior favore è prevista l’entrata in vigore dall’esercizio 2007).
NOVITA’ IRES
I principi di fondo che hanno ispirato questi interventi si possono così sintetizzare:
- invarianza del gettito (la manovra avrà un effetto redistributivo tra le imprese ed i lavoratori autonomi garantendo il gettito attuale pur a fronte di una riduzione delle aliquote legali);
- neutralità della tassazione dei redditi d’impresa rispetto alla forma organizzativa (non sarà più necessario modificare la forma giuridica dell’impresa per poter usufruire del regime di tassazione proporzionale anziché progressivo);
- semplificazione strutturale del sistema (non si tratta di interventi “spot” ma di interventi “a regime”);
- reintroduzione di una imposta sostitutiva sulle operazioni di riorganizzazione aziendale (facoltà questa abolita nel 2004 con l’introduzione del nuovo regime dell’IRES).
Il primo principio (invarianza di gettito) è stato realizzato, da un lato, abbassando l’aliquota d’imposta dal 33% al 27,5% e, dall’altro lato, ampliando la base imponibile (non si è quindi dato seguito all’ipotizzata revisione delle agevolazioni fiscali alle imprese).
L’allargamento della base imponibile si ottiene con i seguenti provvedimenti:
1. revisione dei criteri di deducibilità degli interessi passivi;
2. abrogazione della possibilità di calcolare, ai fini fiscali, ammortamenti anticipati o accelerati;
3. allungamento della durata minima dei contratti di locazione finanziaria (leasing);
4. revisione del c.d. regime pex (ossia delle plusvalenze esenti) che torna al livello del 95%;
5. semplificazione della deducibilità delle spese di rappresentanza;
6. modifica del regime del consolidato fiscale (cui sono ammesse le sole società di capitali).
Al fine di compensare l’abbattimento della aliquota IRES al 27,5% è poi prevista una modifica al regime di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze realizzate in capo ai soggetti possessori di partecipazioni c.d. qualificate (ossia superiori al 20% se trattasi di partecipazioni in società di capitali non quotate ovvero del 25% se trattasi di partecipazioni in società di persone): l’invarianza di gettito, in questo caso, è garantita dalla modifica della parte di dividendo o di plusvalenza soggetta a tassazione (che passerà dal 40% al 54,6%).
NOVITA’ IRAP
Anche gli interventi di razionalizzazione della disciplina IRAP sono improntati ai principi di invarianza di gettito e di semplificazione strutturale del sistema.
L’aliquota formale base dell’imposta (ferme restando le facoltà attribuite alle regioni di fissare aliquote differenziate) scende dal 4,25% al 3,90%. Anche in questo caso, al fine di garantire l’invarianza del gettito, si provvede ad ampliare la base imponibile. E’ previsto, in generale, che la base imponibile per i soggetti esercenti attività d’impresa (sia quelli più grandi che quelli più piccoli) sia non più influenzata dalle differenti valorizzazioni fiscali rispetto a quelle civilistiche (in pratica, rileveranno ai fini della determinazione della base imponibile, esclusivamente i dati riportati in bilancio). Ne deriva che non potranno più essere fatte valere variazioni relative, ad esempio agli ammortamenti anticipati, così come non si potrà più utilizzare (ai soli fini IRAP) la rateizzazione delle plusvalenze realizzate sui beni strumentali e diventa indeducibile l’ICI imputata a bilancio (in precedenza questa imposta, pur essendo indeducibile ai fini delle imposte dirette, era deducibile ai fini IRAP.
DETRAZIONI: FINANZIARIA 2008
La Finanziaria per il 2008 contiene una serie di detrazioni, alcune nuove, altre riproposte o integrate da nuove opportunità. Ci sono agevolazioni per l'acquisto dei computer da parte dei collaboratori, compresi i titolari di assegni di ricerca, detrazioni per chi ha una casa in affitto o per i giovani che se ne vanno da casa di mamma e papà. Bonus anche per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti e per le spese per l'asilo nido del bebè. Dalle detrazioni per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, a quelle per le ristrutturazioni edilizie, ecco cosa può essere detratto dai cittadini in se de di dichiarazione dei redditi.
1. Abbonamenti ai servizi di trasporto: Spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% e per un importo non superiore a 250 euro.
2. Affitti: Vengono proposte due nuove tipologie di detrazioni che decorrono dal periodo di imposta 2007. La prima spetta ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998: si tratta di 300 euro se il reddito complessivo annuo non supera i 15.493,71 euro e di 150 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.
La seconda detrazione spetta a giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che sia diversa da quella dei genitori o di coloro ai quali sono affidati per legge: per i primi 3 anni spetta una detrazione di 991,6 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro. Le detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può scegliere di fruire di quella più favorevole.
Estensione della detraibilità del 19% del canone di locazione pagato per l'alloggio degli studenti universitari fuori sede, ai canoni relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o in locazione stipulati con enti per i diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti ed enti senza fine di lucro e cooperative (importo non superiore a 2.633 euro). L'alloggio deve trovarsi in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri da casa e, comunque, in provincia diversa.
3. Aggiornamento e formazione degli insegnanti. Per il 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, spetta una detrazione del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per l'aggiornamento e la formazione. L'importo massimo di spesa detraibile è di 500 euro, conseguentemente la detrazione massima è di 95 euro.
4. Asili nido. Prorogata al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la detrazione Irpef del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato. L'importo massimo della detrazione è, dunque, di 120,08 euro.
5. Computer ai collaboratori. Ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi collaboratori a progetto e titolari di assegni per la collaborazione in attività di ricerca sarà dato un contributo per l'acquisto di un computer nuovo di fabbrica.
6. Detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia e per tipologie di reddito, il percipiente deve indicare annualmente di avervi diritto e il codice fiscale dei soggetti per i quali usufruisce della detrazione. Le detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro si calcolano sul reddito complessivo, al netto della rendita dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze. La norma si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
7. Detrazioni per famiglie numerose. In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale.
8. Ici, detrazione prima casa. Ulteriore riduzione Ici per abitazione principale pari all'1,33 per mille della base imponibile, con un tetto di 200 euro. Dall'agevolazione sono esclusi castelli, ville e case di lusso. Si tratta di un ulteriore importo rispetto alla detrazione in vigore (103,29 euro). Previsto che la delibera comunale possa fissare a decorrere dal 2009 un'aliquota Ici agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico (per 3 anni per gli impianti termici solari e per 5 per tutte le altre fonti rinnovabili).
9. Ici, separazione e divorzio. I benefici Ici per l'abitazione principale sono estesi ai soggetti che in conseguenza di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio non risultano assegnatari della casa coniugale.
10. Mutui. Aumenta da 3.615,20 euro a 4mila euro il limite massimo degli oneri, dipendenti da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, sui quali applicare la detrazione Irpef del 19 per cento.
11. Riqualificazione energetica degli edifici. Proroga delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni si applicano anche per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, spetta fino a un tetto massimo di 100mila euro. La spesa è autorizzata nel limite di 2 milioni di euro l'anno.
La detrazione d'imposta per una quota pari al 55% delle spese sostenute, fino a un valore massimo di 30mila euro, da ripartire in 3 quote annuali, è estesa alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
12. Ristrutturazioni edilizie. Proroga al 31 dicembre 2010 della normativa relativa alla detrazione Irpef e all'aliquota agevolata Iva al 10% relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il precedente termine di applicazione scadeva il 31 dicembre 2007. Viene reintrodotto per 3 anni il beneficio previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 448/2001, finanziaria per il 2002: prevede la detrazione del 36% e l'aliquota agevolata al 10% anche in favore dei soggetti privati che divengano proprietari entro il 30 giugno 2011 di immobili ceduti dall'impresa che ha ristrutturato l'intero fabbricato entro il 31 dicembre 2010. Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.
SCADENZARIO:
Gennaio:
16/01/08:
Liquidazione Iva mensile;
Versamenti unitari.
31/01/08:
Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nell'anno 2007 (operatori annuali).
Febbraio:
18/02/08:
Liquidazione Iva mensile;
Liquidazione Iva trimestrale;
Versamenti unitari;
Versamento contributi fissi artigiani / commercianti;
29/02/08:
Presentazione della comunicazione dati Iva per l'anno 2007;
Consegna CUD e certificazione dei compensi corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2007.
Il nostro Studio resta a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito ai temi trattati
in circolare ed a tutti quelli che vorrete per vostra necessità sottoporci.
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