Detrazione IVA: al 100% per il cellulare aziendale
Si tratta di una novità introdotta dalla finanziaria 2008, grazie alla quale le aziende potranno dal 1° gennaio 2008 dedurre al 100% l’Iva sulle spese di telefonia mobile. L’imposta sul valore aggiunto per l’acquisto, il noleggio, i contratti di locazione finanziaria e gli oneri relativi all’uso dei telefoni cellulari di telefonia mobile è detraibile al 100%, fermo restando il principio dell’inerenza ovvero dell’utilizzo effettivo nell’esercizio dell’arte, impresa o professione.
Si abbandona la detrazione forfettaria al 50% in vigore durante il 2007, ritenuta illegittima dalla stessa Commissione Europea. Si possono detrarre le spese, stando alle novità normative, anche in caso di uso promiscuo de bene, purchè i costi siano ascrivibili unicamente ad attività d’impresa o professionali. Come si distingue l’uso personale da quello professionale? Due le strade percorribili per differenziare l’Iva dovuta in base alla tipologia di utilizzo del servizio telefonico:limitare da subito la detrazione proporzionalmente all’utilizzo dei servizi per fini imprenditoriali, detrarre interamente l’Iva e sottoporre a tassazione in un secondo momento l’uso personale. E’ certamente difficile calcolare in bolletta il traffico realizzato a titolo personale da quello totalizzato a fine imprenditoriale, a meno di non utilizzare particolari prodotti con numerazioni differenziate. Il rischio di controlli si accentua però per le detrazioni Iva oltre il 50%, per cui sarà richiesta un accurato dettaglio sul traffico realizzato.
Rottamazione di frigoriferi e congelatori
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata
Detrazione IRPEF/IRES del 55% per interventi sul risparmio energetico
Con la definitiva approvazione della manovra Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006 n.296) sono state introdotte nuove detrazioni fiscali. Tra queste quella del 55% per interventi finalizzati a:
- Sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaia a condensazione;
- Installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- Interventi su edifici esistenti riguardanti coperture o pavimenti e finestre compresi gli infissi, con bassa trasmittanza termica.
Va ricordato che tale detrazione, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, è in alternativa a quella del 36% che comunque rimane in vigore.
Nello specifico:
Intervento | Massimo importo detraibile | Detrazione |
Riqualificazione energetica edifici esistenti con un valore limite di fabbisogno energetico | € 100.000,00 | 55% |
Coibentazione pavimenti, pareti e infissi | € 60.000,00 | 55% |
Installazione pannelli solari | € 60.000,00 | 55% |
Sostituzione caldaie | € 30.000,00 | 55% |
Realizzazione di nuovi edifici con volumetria superiore a 10.000 metri cubi | Contributo sugli extra costi sostenuti per conseguire il valore limite di fabbisogno energetico | 55% |
Vantaggi
Ad esempio, un investimento di 100mila euro per la riqualificazione energetica di un fabbricato, effettuato da una società di capitali, potrà costare solo 7.750 euro, se si considera la detrazione Ires del 55% del costo sostenuto e la deduzione dall'imponibile Ires e Irap delle quote di ammortamento. La società, infatti, potrà abbattere l'Ires da pagare per 55mila euro, grazie alla detrazione dall'imposta, e diminuire l'imponibile Ires (33%) e Irap (4,25%) con le quote di ammortamento dell'intervento, risparmiando così altri 37.250 euro. Uno sconto dalle imposte di 92.250 euro, che è rilevante, anche considerando che la detrazione di 55mila euro va ripartita in quote uguali in tre esercizi e che i costi degli impianti acquistati e/o capitalizzati ai fabbricati sono solitamente ammortizzabili in un periodo che va dai 3 ai 33 anni.
Rinegoziazione dei Mutui: c’è la possibilità di sospendere la rata!
Le principali banche italiane iniziano a recepire le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 in materia di rinegoziazione e rifinanziamento dei mutui. La nuova Finanziaria prevede infatti la possibilità, per i mutuatari nei confronti dei quali la banca non abbia già avviato il procedimento esecutivo per il recupero del credito, di sospendere fino ad un massimo di due volte il pagamento rateale. Il provvedimento introdotto in Finanziaria stabilisce anche che il numero massimo di rate che potranno essere "saltate" durante la vita del mutuo non dovrà eccedere le 18 mensilità.
Al mutuatario viene quindi riconosciuta la possibilità di rinegoziare con la banca le condizioni contrattuali del mutuo. La variazione delle condizioni contrattuali avverrà tramite una scrittura privata anche non autenticata e non dovrà comportare alcuna spesa per il contraente. La rinegoziazione del mutuo permetterà inoltre di allungarne la durata con la conseguenza di pagare rate più basse. Per chi ha contratto un mutuo a tasso variabile la scelta di allungare la durata del mutuo presenta il vantaggio di spalmare i costi su una durata temporale maggiore in un momento in cui il tasso Euribor ha raggiunto il picco più alto degli ultimi sei anni.
Nel frattempo i principali gruppi bancari italiani hanno iniziato a muoversi nella direzione delle nuove direttive introdotte in Finanziaria: Il gruppo Monte Dei Paschi ha da poco lanciato la formula "Mutuo On Off" che permette di sospendere il pagamento di tre rate mensili consecutive fino ad un massimo di quattro volte senza incorrere in alcuna penale se il mutuatario ha pagato regolarmente le rate nei primi due anni.
Il gruppo Intesa San Paolo ha da poco annunciato che, a partire dal primo gennaio 2008, sarà possibile posticipare il pagamento della rata mensile fino ad un massimo di tre volte durante la vita residua del mutuo. Il provvedimento riguarderà sia i mutui a tasso fisso che quelli a tasso variabile che finanziano fino all' 80% del costo della casa. Posto che siano state pagate integralmente le prime 24 rate del mutuo, la sospensione del pagamento delle rate mensili potrà durare per un massimo di sei mesi e potrà essere ripetuta solo dopo il pagamento di sei rate mensili consecutive. Il gruppo Intesa San Paolo assicura inoltre che le richieste di sospensione avverranno a costo zero tramite una semplice richiesta scritta da inoltrare alla banca.
Al gruppo Unicredit, che già da alcuni mesi permette di rinegoziare la durata del mutuo al fine di riequilibrare la rata mensile con il reddito disponibile.
Antiriciclaggio: nuova disciplina per assegni e contanti
La normativa modifica le regole relativamente agli assegni liberi che dovranno essere richiesti all'istituto di credito per iscritto previo il pagamento di un'imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun assegno. Detti assegni potranno essere utilizzati solo per importi inferiori a 5 mila euro ed ogni girata dovrà recare il codice fiscale del girante a pena di annullamento mentre gli assegni superiori all' importo di 5 mila euro dovranno recare il nome del beneficiario ed essere sigillati con la dicitura "non trasferibile". Da oggi quindi i nuovi carnets saranno muniti della clausola "non trasferibile" e chi vorrà utilizzare assegni liberi dovrà necessariamente pagare la suddetta imposta di bollo che poi la banca avrà cura di versare allo Stato. I vecchi libretti di assegni potranno ancora essere utilizzati a condizione di inserirvi la clausola di non trasferibilità e di intestarli con il nome o la ragione sociale del beneficiario del pagamento. Sono considerati non trasferibili anche gli assegni emessi all’ordine dell’emittente con la dicitura “me medesimo” per cui non potranno essere girati né circolare ma solo incassati da chi li emette. Le nuove regole valgono anche per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari.
Un’altra modifica riguarda i pagamenti in contante che non potranno superare i 5 mila euro, per cui ogni pagamento che superi detta cifra dovrà essere effettuato solo con assegno, bonifico o carta di credito. Sempre da oggi, non sarà possibile possedere libretti di deposito al portatore per un importo pari o superiore a 5 mila euro e l’eventuale eccedenza dovrà essere eliminata entro il prossimo 30 giugno 2009. La normativa è riferibile sia ai depositi bancari che a quelli postali.
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