giovedì 27 novembre 2008

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 06/08

clip_image003Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

E’ stato istituito il codice tributo “6808” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo alle spese sostenute dalle imprese per l’attività di ricerca e sviluppo.

L’articolo 1, commi da 280 a 283 della Finanziaria 2007 (L. n. 296/06) ha disposto l’attribuzione alle imprese di un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo pre-competitivo da utilizzare, previa indicazione nella dichiarazione dei redditi (quadro RU), per ridurre i versamenti delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di ricerca e sviluppo sono state sostenute (2007); l'eventuale eccedenza è ora utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso (a partire dunque dal mese di ottobre 2008).

Stampa dei registri contabili

La Legge Finanziaria 2008, ha prorogato di tre mesi il termine entro cui le scritture contabili, tenute con sistemi meccanografici, sono considerate regolari in assenza di trascrizione su carta.

Fino al 31/12/2007 le scritture contabili “meccanografiche” erano considerate regolari anche se non si era provveduto alla loro trascrizione su carta, purchè debitamente registrate su supporto informatico nei termini di legge e stampate su libri e registri entro i termini di presentazione delle dichiarazioni dell’esercizio cui si riferivano; dal 1° gennaio 2008 è possibile usufruire di 3 mesi in più per poter effettuare la stampa cartacea delle predette scritture contabili. A tal fine la stampa del libro giornale relativo all’anno 2007 potrà essere regolarmente predisposta entro il 31/12/2008 anziché entro il 30/09/2008, termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno cui si riferisce la contabilità da stampare.

Opzione Irap

Entro il prossimo 31/10/2008 le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono esercitare l’opzione per la determinazione dell’IRAP con le regole previste per i soggetti IRES, mediante presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate di apposito modulo di comunicazione. L’opzione è valida ed irrevocabile per tre periodi d’imposta (2008-2010) al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio. I contribuenti interessati nel valutare la convenienza ad esercitare l’opzione dovranno considerare che:

clip_image001 la base imponibile per i soggetti IRES è costituita dalla differenza tra valore e costo della produzione (con esclusione dei costi del personale, delle svalutazioni delle immobilizzazioni, della svalutazione sui crediti, degli accantonamenti per rischi e oneri) così come imputata a bilancio senza che i valori fiscali assumano alcuna rilevanza;

clip_image001[1] per i soggetti IRPEF invece assumono rilevanza i valori fiscali; la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.

Per entrambi i soggetti non sono in ogni caso deducibili ai fini IRAP i costi del personale dipendente ed assimilato, i compensi per collaboratori ed amministratori, gli utili spettanti agli associati in partecipazione, la quota degli interessi dei canoni di leasing desunta dal contratto, le perdite su crediti e l’ICI.

A favore dell’opzione per il regime IRAP delle srl potrebbe configurarsi la piena ed integrale deducibilità di costi che altrimenti sconterebbero le limitazioni previste dal TUIR, quali ad esempio:

clip_image001[2] l’ammortamento ed il canone di locazione dell’immobile relativamente alla quota riferita al terreno;

clip_image001[3] l’ammortamento, il canone di locazione e le spese riferite alle autovetture;

clip_image001[4] le spese telefoniche;

clip_image001[5] le manutenzioni e riparazioni eccedenti il 5%;

Per contro l’opzione non risulta conveniente qualora si preveda il realizzo, nel triennio di validità dell’opzione, di plusvalenze connesse alla cessione di beni strumentali con particolare riferimento alle cessioni di immobili. Dal tenore letterale della norma (art. 5-bis, D.Lsg. n. 446/97) parrebbe che, per i soggetti IRPEF, gli “oneri diversi di gestione” (quote associative, imposte e tasse indirette, abbonamenti a libri, giornali e riviste, diritto annuale CCIAA, ecc.) non siano da considerarsi deducibili, come pure le quote di ammortamento di costi ed oneri ad utilità pluriennale. Sul punto si auspica un chiarimento ministeriale.

Scheda Carburante: novità compilazione

Scheda CarburanteCon la sentenza nr. 19820 del 18 luglio scorso la corte di cassazione ha ribadito il concetto secondo cui non è consentita la detrazione IVA sugli acquisti di carburante, effettuati mediante l’utilizzo dell’apposita scheda, in assenza dell’indicazione degli estremi di identificazione del veicolo.

In particolare la sentenza afferma che l’omessa indicazione nella scheda carburante della targa del veicolo oggetto del rifornimento, compromette la detrazione dell’IVA, venendo in tal modo a mancare ogni garanzia circa l’identità del veicolo rifornito e l’effettiva riferibilità del relativo costo all’attività d’impresa.

In particolare, i contribuenti che, avendone la facoltà, intendono esercitare il diritto alla detrazione dell'I.V.A. assolta in occasione dell'acquisto del carburante o intendono documentare tale spesa agli effetti dell'applicazione dell'imposizione diretta, devono istituire una scheda conforme al modello allegato al decreto presidenziale in parola, per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte o della professione, che risulti intestato all'ente, alla società o al titolare della ditta individuale o l'esercente l'arte o professione, ovvero posseduto a titolo, regolarmente documentato, di locazione finanziaria, noleggio, comodato e simili. Nella scheda devono essere annotati, anche a mezzo di apposito timbro, gli estremi di individuazione del veicolo e cioè la casa costruttrice, il modello e la targa o il numero di telaio o altri estremi identificativi del veicolo apposti dall'impresa costruttrice. Devono essere annotati, altresì, gli estremi di identificazione del soggetto I.V.A. che acquista il carburante e cioè la ditta, nel caso di impresa individuale, la denominazione o ragione sociale nel caso di impresa collettiva, il cognome e il nome per gli esercenti arti e professioni, nonché il domicilio fiscale, il numero di partita I.V.A.

Infine il decreto in commento pone a carico dell'addetto alla distribuzione del carburante - ai fini di una sua maggiore responsabilizzazione - e non più a carico dell'acquirente del carburante, come avveniva per il passato, l'obbligo di indicare nella scheda carburante, all'atto di ogni rifornimento, i seguenti elementi:

clip_image001[6] la data del rifornimento;

clip_image001[7] l'ammontare del corrispettivo totale corrisposto, al lordo della relativa imposta sul valore aggiunto;

clip_image001[8] gli estremi identificativi dell'esercente utilizzando anche un apposito timbro;

clip_image001[9] l'ubicazione dell'impianto di distribuzione del carburante.

L'addetto alla distribuzione di carburante, previo accertamento della corrispondenza della scheda al veicolo da rifornire, deve apporre la propria firma per convalida della regolarità dell'operazione d'acquisto.

RateazioneRateazione somme iscritte a ruolo

Rilevanti novità hanno interessato l’iter normativo riguardante la richiesta di rateazione delle somme iscritte a ruolo da parte dei contribuenti; l’ultima delle quali (l’articolo 83, comma 23, del D.L. n. 112/2008), modificando l’articolo 19 del D.P.R. n. 602/73, ha disposto che:

clip_image001[10] il soggetto autorizzato a concedere la rateazione è l’agente della riscossione (Equitalia spa); in precedenza era l’Ufficio;

clip_image001[11] il numero massimo di rate in cui è possibile ripartire le somme iscritte a ruolo è pari a 72;

clip_image001[12] in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato;

clip_image001[13] le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Risulta inoltre eliminato l’obbligo di presentazione di idonea garanzia (fidejussione), qualora la rateazione riguardi somme superiori a 50.000 euro, e la possibilità per il concessionario di ricorrere alla riscossione coattiva nei confronti del fideiussore o del terzo che non effettuava il pagamento garantito nei 30 giorni successivi alla notifica di apposito invio, in caso di decadenza dalla rateazione.

RATEAZIONE PER IMPORTI PARI O INFERIORI AD EURO 5.000

Per tali somme si attua una procedura “semplificata” per mezzo della quale la dilazione è concessa a seguito di semplice richiesta motivata dal contribuente, senza necessità di allegare alcuna documentazione, con un numero massimo di rate pari a 36. L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100,00 euro se non per casi di comprovata indigenza.

RATEAZIONE PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 5.000

In caso di somme iscritte a ruolo per importi superiori a 5.000 euro è necessario presentare un apposita istanza all’Agente della riscossione, a cui allegare la documentazione comprovante lo stato di temporanea difficoltà del contribuente a corrispondere le predette somme. Sia l’istanza che la documentazione da allegare si diversificano sulla base del soggetto richiedente.

 

 Lavoro e previdenza: le sanzioni per il libro unico

Con la nota protocollo n. 15109 del 30 ottobre 2008 e la circolare n. 20 del 1° novembre 2008, il Ministero del lavoro illustra il regime sanzionatorio previsto dal nuovo regime del libro unico lavoro.
La misura della sanzione è stabilita in base al periodo in cui viene commessa la violazione, e in particolare:

clip_image001[14] per il periodo fino al 24 giugno 2008 vengono applicate le sanzioni che riguardano la tenuta di libri matricola e paga;

clip_image001[15] a partire dal 25 giugno 2008, e fino al 17 agosto 2008, non vigendo più l’obbligo di tenuta dei libri (in realtà il solo libro paga, dal momento che il libro matricola è già stato abrogato) presso il luogo di lavoro, si applica una sanzione unica (da 125 a 770 euro, ridotti a 125 euro se è applicata la diffida);

clip_image001[16] dal 18 agosto 2008 vengono applicate le sanzioni previste dalla legge n. 133/2008, per violazioni riguardanti il libro unico lavoro (o libro paga, laddove non sia ancora stato istituito il nuovo registro).

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