martedì 12 maggio 2009

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 05/09

BerlusconiTERMINI DI VERSAMENTO DELLE

IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI

DERIVANTI DA UNICO

Di seguito vengono riepilogati i termini per l’effettuazione dei versamenti a saldo e in acconto delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO.

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS

I seguenti termini di versamento si applicano anche al saldo per il 2008 e al primo acconto per il 2009 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS.

RATEIZZAZIONE

Resta ferma la facoltà di rateizzazione dei versamenti relativi al saldo 2008 e al primo acconto 2009 (compresi quelli relativi ai contributi INPS), con l’applicazione degli interessi del 6% annuo.

VERSAMENTI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ DI PERSONE

IRPEF - IRAP

Saldo 2008 e I° acconto 2009

II° o unica rata di acconto 2009

termini di versamento

entro il 16.6.2009, senza maggiorazione di interessi;

entro il 30.11.2009

 

dal 17.6.2009 al 16.7.2009, con la maggiorazione dello 0,4%.

 

 

VERSAMENTI DEI SOGGETTI IRES con esercizio COINCIDENTE con l’anno SOLARE

IRES - IRAP

APPROVAZIONE BILANCIO

saldo 2008 e I° acconto 2009

II° o unica rata di acconto 2009

termini di versamento

entro il 31.5.2009

entro il 16.6.2009, senza maggiorazione di interessi; entro il 30.11.2009
    dal 17.6.2009 al 16.7.2009, con la maggiorazione dello 0,4%.  
  dal 1° al 30.06.2009 (oppure dopo il 30.06 in seconda convocazione) entro il 16.7.2009, senza maggiorazione di interessi;  
    dal 17.7.2009 al 17.8.2009, (salvo ulteriori differimenti), con la maggiorazione dello 0,4%.  
  in caso di mancata approvazione del bilancio nei 4 mesi entro il 16.6.2009, senza maggiorazione di interessi;  
    dal 17.6.2009 al 16.7.2009, con la maggiorazione dello 0,4%.  
  in caso di mancata approvazione del bilancio oltre 4 mesi entro il 16 del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio, senza maggiorazione di interessi;  
    ovvero nei successivi 30 giorni dal suddetto termine, con la maggiorazione dello 0,4%.  

VERSAMENTI DEI SOGGETTI IRES con esercizio NON COINCIDENTE con l’anno SOLARE

IRES - IRAP APPROVAZIONE BILANCIO saldo 2008 e I° acconto 2009 II° o unica rata di acconto 2009
termini di versamento

entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta

entro il 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, senza maggiorazione di interessi;

entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta.

    ovvero nei successivi 30 giorni dal suddetto termine, con la maggiorazione dello 0,4%.  
  dopo 4 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione, senza maggiorazione di interessi;  
    ovvero nei successivi 30 giorni dal suddetto termine, con la maggiorazione dello 0,4%.  
  in caso di mancata approvazione del bilancio come per le società con esercizio coincidente con l’anno solare  

 

 

 

clip_image005LE NOVITA’ DEL DECRETO INCENTIVI

Il Decreto Legge in esame istituisce una serie di agevolazioni al fine di incentivare i contribuenti:

clip_image001 all’acquisto di veicoli nuovi, previa rottamazione di quelli usati immatricolati fino al 31.12.99;

clip_image001[1] all’acquisto di mobili ed elettrodomestici;

clip_image001[2] alla rivalutazione fiscale degli immobili posseduti dalle imprese mediante il taglio delle aliquote previste dall’art. 15 del D.L. n. 185/2008.

 

ACQUISTO DI VEICOLI NUOVI

Viene introdotto un contributo per la rottamazione dei veicoli di categoria euro 0, euro 1 ed euro 2 immatricolati fino al 31.12.99, purchè sostituiti da veicoli nuovi di categoria euro 4 o euro 5. L’ammontare degli incentivi varia dai 1.500 ai 4.000 euro in relazione alla tipologia e all’alimentazione della vettura acquistata con un ulteriore incremento qualora si proceda all’immatricolazione di veicoli a metano ovvero elettrici. Analoga disposizione, con un incentivo di 500 euro, vale anche per la demolizione di un motociclo o un ciclomotore Euro 0 oppure Euro 1, a fronte del quale si acquisti un nuovo motociclo di categoria Euro 3 con cilindrata fino a 400 cc.

L’agevolazione compete “per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.”

ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 1, legge n. 449/97) effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda del 20% delle spese documentate, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica A+ (esclusi frigoriferi, congelatori e loro combinazione) nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Per fruire della detrazione in esame è necessario effettuare i pagamenti di mobili ed elettrodomestici con le medesime modalità operative previste per l’agevolazione IRPEF del 36%.

La detrazione in oggetto compete per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro e deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

 

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI

Si rammenta che in base alle disposizioni previste dall’articolo 15 del D.L. n. 185/2008 è stata riproposta la possibilità di rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili merce, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007 ed ancora presenti nel bilancio successivo. I maggiori valori derivanti dalla rivalutazione possono essere riconosciuti anche ai fini delle imposte sui redditi e dell’irap a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un’imposta sostitutiva. In altre parole, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, i nuovi valori assumono rilevanza fiscale a partire dal 2013 per il calcolo delle quote di ammortamento e del plafond di deducibilità delle manutenzioni.

Si tenga altresì conto che in caso di cessione del bene prima del 1° gennaio 2014 la determinazione della plusvalenza o minusvalenza dovrà essere effettuata con riguardo al costo del bene non rivalutato.

Il Decreto n. 5/2009 riduce ulteriormente le aliquote dell’imposta sostitutiva dovuta per ottenere il predetto riconoscimento fiscale del valore degli immobili oggetto di rivalutazione nelle seguenti misure:

RIVALUTAZIONE

vecchia aliquota

nuova aliquota

IMMOBILI AMMORTIZZABILI

7%

3%

IMMOBILI NON AMMORTIZZABILI

4%

1,5%

Rimangono invariate le altre disposizioni in materia di rivalutazione circa la possibilità di corrispondere la suddetta imposta sostitutiva in 3 rate e la misura dell’aliquota (10%) della sostitutiva dovuta per l’affrancamento della riserva in sospensione d’imposta.

 

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI

Da ultimo si evidenzia che l’art. 7, comma 2 del Decreto in esame prevede un significativo inasprimento delle sanzioni a carico dei contribuenti che effettuano compensazioni di crediti inesistenti (o di crediti esistenti ma utilizzati in eccesso). La sanzione prevista dall’art. 27, co. 18 del D.L. n. 185/2008 in misura compresa tra il 100 e il 200% del credito indebitamente utilizzato è stata elevata al 200% qualora l’utilizzo di crediti non spettanti superi i 50.000 euro per anno solare.

 

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