TER”
Con il decreto legge del 1° luglio scorso, n. 78, il Governo ha emanato la consueta manovra d’estate volta ad introdurre alcune misure anti-crisi. Fra le novità di maggiore interesse si segnala una nuova “Tremonti” che giunge quindi alla sua terza edizione (c.d. Tremonti Ter).
L’art. 5 del decreto prevede, per i soli titolari di reddito di impresa, un’esclusione dalla tassazione del 50% del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature effettuati nel periodo 1/7/2009 – 30/6/2010.
Come premesso, sono agevolati i soli titolari di reddito d’impresa con esclusione, quindi, dei soggetti titolari di altre tipologie reddituali, tra cui i lavoratori autonomi. In pratica, possono usufruire dell’incentivo in parola:
le società di persone e soggetti equiparati (Snc, Sas);
le società di capitali (Spa, Sapa, S.r.l.).
Per i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, (in sintesi, si tratta di quelle imprese che gestiscono o detengono uno stabilimento o un impianto in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose in quanto esplosive, infiammabili, chimiche, cancerogene, ecc), il secondo comma dell’art. 5 del decreto prevede l’obbligo di essere in regola con le disposizioni ivi citate finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. In pratica, detti soggetti potranno usufruire della detassazione solo se saranno in grado di documentare l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
I beni agevolabili
La norma individua i beni agevolabili in quelli ricompresi nella divisione 28 della tabella ATECO
La norma tace anche sulle modalità di realizzazione degli investimenti; comunque, dovrebbero essere agevolabili non solo i beni acquistati a titolo derivativo, ma anche quelli realizzati in appalto o in economia da parte del soggetto destinatario dell’agevolazione e quelli acquisiti mediante operazioni di locazione finanziaria (leasing).
Rispetto alle precedenti versioni, l’attuale agevolazione non pare essere limitata ai soli acquisti di beni strumentali nuovi. Ora, secondo una interpretazione meramente letterale del primo comma dell’art.
Meccanismo di calcolo
L’agevolazione consiste in una variazione in diminuzione del reddito pari al 50% del valore degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta Attenzione però!! La predetta variazione (salvo modifiche da apportare in sede di conversione in legge del decreto) “vale a decorrere dal periodo d’imposta
Si tenga altresì presente che la detassazione produce effetto ai soli fini Irpef o Ires e non impatta sulla determinazione dell’Irap.
Revoca dell’agevolazione
La norma prevede un vincolo temporale alla cessione dei beni che hanno formato oggetto di investimento. Infatti, viene prevista la revoca dell’incentivo fiscale qualora l’imprenditore ceda a terzi o destini i beni oggetto di investimento ad attività estranee all’esercizio d’impresa, prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisto. In pratica, gli investimenti effettuati nel 2009 e nel 2010 dovranno essere mantenuti nel patrimonio dell’impresa rispettivamente fino al 31/12/2011 o al 31/12/2012.
LE ALTRE NOVITA’
DEL DECRETO
ANTI CRISI
Revisione dei coefficienti di ammortamento (art. 6)
Col fine di tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 il MEF provvederà alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.
Da questa disposizione non ci si potrà aspettare grandi benefici in termini di minor carico fiscale in quanto, oltre al tenore letterale della norma, anche la relazione tecnica precisa che l’introduzione della revisione dei coefficienti non comporterà né variazioni alle previsioni di gettito né alcun aumento di oneri a carico del bilancio dello Stato.
Limite di compensazione dei crediti IVA (art. 10)
Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidità delle imprese, il sistema delle compensazioni fiscali sarà reso più rigoroso e verrà sostanzialmente riorganizzato.
Innanzitutto è bene precisare che le nuove disposizioni riguardano solo i crediti IVA.
Con una integrazione all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, viene stabilito che "La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione [annuale] o dell'istanza [trimestrale] da cui il credito emerge" e non più, come avveniva in passato, già a decorrere dal primo giorno del periodo successivo.
In pratica per la compensazione dei crediti IVA si dovranno osservare due diverse tempistiche:
i crediti per IVA non superiori a 10.000 euro, su base annua, potranno essere compensatisi (come in passato) a partire dal primo giorno successivo a quello di maturazione e senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale;
i crediti per IVA annuale o infrannuale di importo superiore a 10.000 euro annui potranno essere compensati “solo” a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione [annuale] o dell'istanza [trimestrale].
Qualora il contribuente intenda utilizzare in compensazione i crediti IVA di importo superiore a 10.000,00 euro, il decreto prescrive che la dichiarazione annuale rechi, alternativamente:
l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista iscritto all’Albo:
§ dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
§ dei consulenti del lavoro;
ovvero la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile (es. collegio sindacale).
Inoltre, i soggetti che intendono effettuare la compensazione, nel modello F24 del credito IVA per importi superiori a 10.000,00 euro annui, devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Per consentire un più rapido accesso alle compensazioni ed evitare eccessivi pregiudizi finanziari, è stata data la possibilità di presentare
Con comunicato stampa del 2 luglio scorso, l'Agenzia delle Entrate, ha precisato che le nuove disposizioni sulle compensazioni dei crediti IVA hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010. Pertanto, le novità sulle compensazioni IVA non interesseranno i versamenti in scadenza nel secondo semestre 2009. Il suddetto termine di decorrenza vale anche per gli importi derivanti dalle istanze di rimborso IVA trimestrali.
Paradisi fiscali (art. 12)
L’articolo 12 del decreto anti-crisi – al fine di dare attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati – ha introdotto una presunzione relativa in capo alle persone fisiche, alle società di persone e agli enti non commerciali relativamente agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute in Stati a fiscalità privilegiata e non dichiarate nel Quadro RW del Modello UNICO. Pertanto, ai soli fini fiscali detti investimenti e attività si presumono costituite – fatta salva la prova contraria – mediante redditi sottratti a tassazione.
Qualora il contribuente non sia in grado di fornire la prova contraria, le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. 471/1997, sono raddoppiate.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Con un recente studio, il Consiglio Nazionale del Notariato, ha precisato che, ferma restando la possibilità di alienare un immobile ancorché non dotato dell’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), a partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili devono comunque essere dotati dell’attestato di certificazione energetica (ACE). Fino a quando non entreranno in vigore le Linee guida nazionali, l’ACE sarà sostituito da un documento redatto e asseverato da un professionista abilitato nel quale indicare i fabbisogni di energia (e, quindi, la relativa classe di appartenenza) dell’edificio o dell’unità abitativa.
Il notaio, in occasione dei trasferimenti immobiliari dovrà informare le parti circa gli obblighi di dotazione dell’attestato degli edifici compravenduti e sollecitarle a regolamentare il rapporto, non necessariamente in sede di atto notarile.
L’obbligo di dotazione dell’attestato riguarda:
il costruttore per gli edifici nuovi o sensibilmente ristrutturati,
mentre per tutti gli altri edifici l’adempimento è a carico del venditore.
E’ data facoltà alle parti convenire di spostare tale onere in capo all’acquirente.
Da ultimo, si segnala che il costruttore che non consegni al proprietario, contestualmente all’immobile, l’originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro.
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