mercoledì 1 dicembre 2010

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 12/10

alfredo zagatti - presidente asppiL’AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”: IL PUNTO ALLA LUCE DEI RECENTI CHIARIMENTI

Vengono chiariti alcuni dubbi interpretativi sull’applicazione delle agevolazioni “prima casa” in relazione ad alcuni casi particolari di seguito schematicamente individuati.

 

 

RECENTI CHIARIMENTI SULL’AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”

PRIMA CASA

Per “prima casa” si intende la prima abitazione ubicata nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dalla stipula dell’atto di compravendita, la propria residenza.

BENEFICI PRIMA CASA

L’agevolazione “prima casa” richiede la sussistenza dei seguenti requisiti :

è abitazione non di lusso;

è immobile ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o la stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto (con dichiarazione resa nell’atto di compravendita);

è acquirente non titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa “idonea ad abitazione” nel Comune dove è situato l’immobile acquistato (con dichiarazione resa nell’atto di compravendita);

è acquirente non titolare, nemmeno per quote di comproprietà o in regime di comunione legale, in tutta la nazione, di diritti di proprietà, anche nuda, o di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione ecc..) su altra casa di abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa, (con dichiarazione resa nell’atto di compravendita).

Le agevolazioni fiscali connesse all’acquisto di una “prima casa” consentono il pagamento delle imposte in misura ridotta, in particolare:

- imposta di registro al 3% (anziché quella ordinaria del 7%);

- imposte catastali e ipotecarie in misura fissa pari ad Euro 168,00;

- Iva al 4% in alternativa all’imposta di registro.

ACQUISTO DI PERTINENZA DI UN IMMOBILE PER IL QUALE NON SI E’ FRUITO DELLE AGEVOLAZIONI

(Circolare n. 31/E/2010)

In linea generale l’agevolazione “prima casa” si estende alle pertinenze dell’immobile che sia stato precedentemente acquistato in regime agevolato, purché le stesse siano classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, (magazzini e locali deposito), C/6, (box o posti auto pertinenziali) e C/7, (tettoie chiuse o aperte), limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria ed anche se l’acquisto venga effettuato con atto separato. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’agevolazione in parola possa trovare applicazione anche in relazione all’acquisto di pertinenza destinata a servizio di un’abitazione acquisita senza fruire dei suddetti benefici, in quanto non ancora istituiti al momento del trasferimento.

ACQUISTO DI UN NUOVO IMMOBILE PER AMPLIARE L’ABITAZIONE PER LA QUALE NON SI E’ FRUITO DELLE AGEVOLAZIONI

(Circolare n. 31/E/2010)

I benefici "prima casa" sono ammessi anche nell'ipotesi in cui il contribuente intenda comprare un immobile per ampliare l'abitazione acquistata senza l'applicazione del regime di favore, per difetto dei requisiti di legge al momento del rogito.

L’Agenzia, infatti, riconosce la possibilità di applicare le agevolazioni “prima casa” :

- all’acquisto contemporaneo di due alloggi contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa;

- all’acquisto di un immobile adiacente a quello già posseduto, destinato ad essere accorpato a quest’ultimo per ampliare l’abitazione già posseduta, sia nel caso in cui per il primo acquisto si sia fruito delle agevolazioni in esame, che nel caso in cui per lo stesso non si sia fruito delle agevolazioni, in quanto le stesse non erano previste dalla normativa vigente all’epoca dell’acquisto.

VENDITA INFRAQUINQUENNALE DELL’IMMOBILE

(Circolare n. 31/E/2010)

L’art. 1 della nota II-bis della Tariffa Parte I, D.P.R. 131/1986 prevede la decadenza dal regime agevolato in caso di vendita dell’abitazione entro 5 anni dall’acquisto sempre che non si proceda al riacquisto, entro un anno dalla vendita, di altro immobile non di lusso da adibire ad abitazione principale.

L’Agenzia inoltre ritiene che il contribuente non decada dall’agevolazione qualora, tra il primo acquisto agevolato ed il successivo riacquisto infrannuale, sia entrato in possesso di altro immobile ubicato nello stesso Comune in cui è situato il bene che si intende riacquistare.

Rientra, infine, tra i dei benefici “prima casa”, anche l’acquisto dell’abitazione principale in uno Stato estero, sempreché sussista la necessaria cooperazione amministrativa con lo Stato estero tale da permettere la verifica dell’effettiva destinazione dell’immobile a dimora abituale.

ACQUISTO AGEVOLATO PRIMA DEL MATRIMONIO E L’ACQUISTO DI UN'ALTRA ABITAZIONE DOPO IL MATRIMONIO

(Risoluzione n. 86/E/2010 )

Il contribuente che abita in un immobile acquistato dall’altro coniuge prima del matrimonio con il beneficio “prima casa”, può acquistare una seconda abitazione, usufruendo delle agevolazioni fiscali solo per la quota di sua titolarità, sempreché sussistano le condizioni previste dalla legge.

CONCETTO DI “ALTRA CASA DI ABITAZIONE”

(Risoluzione n. 86/E/2010 )

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 8.1.2010, n. 100, aveva riconosciuto la possibilità di beneficiare delle agevolazioni “prima casa” ad un soggetto che possedeva già un immobile nel medesimo Comune, in considerazione del fatto che lo stesso (di soli 22,69 mq) non poteva garantire un’idonea sistemazione abitativa al nucleo familiare del contribuente.

Ora, nella Risoluzione n. 86/E in esame, l’Agenzia delle Entrate fornisce la propria interpretazione della citata ordinanza e, con riferimento ad un soggetto che sostiene la non idoneità dell’immobile già posseduto (costituito da 2 vani catastali) a soddisfare le esigenze della propria famiglia (composta da 3 persone), afferma la non applicabilità dell’agevolazione nel caso prospettato, non realizzandosi un’ipotesi di assoluta inidoneità (quale potrebbe essere ad esempio l’inagibilità) dell’immobile abitativo in questione.

equitaliaEQUITALIA: ESTRATTO CONTO ON LINE

Recentemente l’Amministrazione ha messo a disposizione degli intermediari abilitati un nuovo ed importante strumento: l’“estratto conto on line” dal quale è possibile verificare direttamente dal computer la situazione aggiornata relativa a procedure di riscossione, sospensioni o rateazioni dei propri assistiti. Il contribuente, già in possesso delle credenziali di accesso all’estratto conto, può conferire fino a un massimo di due deleghe, per la consultazione della propria situazione a intermediari abilitati ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate, attraverso la funzione “Deleghe” presente nel menu interno del servizio estratto conto. Il contribuente dovrà inserire il codice fiscale dell’intermediario e cliccare su “Delega”. Tutti i professionisti delegati che già utilizzano i servizi online dell’Agenzia delle Entrate possono utilizzare le stesse credenziali anche per consultare la posizione dei propri assistiti con Equitalia

SCADENZARIO:

Dicembre:

16/12/10

clip_image001Versamento saldo ICI 2010;

clip_image001Liquidazione Iva mensile;

clip_image001Versamenti unitari.

28/12/10:

clip_image001Versamento acconto Iva;

lunedì 1 novembre 2010

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 11/10

 

luigi paganetto - presidente eneaDETRAZIONE DEL 55% ANCHE SE I LAVORI CONTINUANO NEL 2011: CHIARIMENTO DELL'ENEA

Come noto, la detrazione d’imposta del 55% ai fini IRES e IRPEF per le spese di riqualificazione energetica degli edifici può essere fruita relativamente agli interventi effettuati entro il prossimo 31 dicembre 2010, salvo l’approvazione di una proroga per i futuri periodi d’imposta.

Ad oggi, quindi, le spese sostenute dal 1° gennaio 2011 non potranno godere di alcun tipo di detrazione, pertanto i contribuenti che intendono beneficiare dell’agevolazione in parola devono obbligatoriamente avere sostenuto le spese entro il prossimo 31 dicembre 2010.

Recentemente l’Enea ha chiarito che qualora gli interventi finalizzati al risparmio energetico non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2010, la continuazione dei lavori nell'anno 2011, non impedirà ai contribuenti di beneficiare dell'agevolazione sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, posto che gli stessi effettuino, entro il prossimo 31 marzo 2011, la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute nel periodo di imposta 2010.

Si ricorda infine che la Circolare n. 21/10 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento dell’invio telematico delle spese sostenute nel periodo di imposta precedente per i lavori a cavallo d’anno non comporta la decadenza dalla fruizione della detrazione del 55%. È, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da € 258 a € 2.065) prevista dall’art. 11, co. 1 del D.Lgs. n. 471/97, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

IL GOVERNO SI PRONUNCIA SULLA DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Con la risposta all’interrogazione parlamentare del 30 settembre, n. 5-03498, il sottosegretario all’Economia affronta la problematica scaturente dalla pronuncia della Corte di Cassazione che, recentemente, ha affermato l’indeducibilità dal reddito d’impresa dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ricorda come il TUIR, all’articolo 95, comma 5, disciplini i compensi in esame. In particolare, il riferimento all’esercizio in cui i compensi sono “erogati” impone – in deroga al generale principio di competenza che governa la determinazione del reddito d’impresa – la deducibilità dei compensi agli amministratori, secondo il principio di cassa. Peraltro, la deducibilità del compenso presuppone la sua inerenza all’attività d’impresa secondo il principio di cui all’art. 109, co. 5 del Tuir; inerenza che va valutata caso per caso.

stampa registri e libri contabiliLA STAMPA DI REGISTRI E LIBRI CONTABILI

Come noto, dall'01.01.2008, i registri e i libri contabili si reputano regolarmente tenuti con sistemi meccanografici senza che debba avvenire la trascrizione su supporti cartacei dei dati che si riferiscono all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da più di tre mesi.

Ecco dunque che la stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2009, tenuti con sistemi meccanografici deve essere effettuata entro tre mesi dal 30 settembre 2010 (data ultima di presentazione di Unico 2010), ossia entro il 31.12.2010.

Unica eccezione alla suddetta disposizione è rappresentata dal registro dei beni ammortizzabili il cui termine di redazione continua a coincidere, in base all’art. 16 del D.P.R. n. 600/1973, con quello di invio delle dichiarazioni, ossia per il periodo d’imposta 2009, il 30 settembre 2010.

TERMINI di AGGIORNAMENTO LIBRI e REGISTRI

Entro il 30 settembre 2010

Entro il 31 dicembre 2010

- Registro beni ammortizzabili

- libro giornale con scritture al 31 dicembre 2009

- scritture ausiliarie (mastrini economici e patrimoniali)

- registri Iva anno 2009

- libro inventari al 31 dicembre 2009

- scritture ausiliarie di magazzino (quando obbligatorie).

Per quanto riguarda le modalità operative di stampa è necessario osservare le seguenti disposizioni:

clip_image001le scritture devono essere elaborate secondo le prescrizioni delle corrette tecniche contabili, quindi in modo ordinato, senza spazi in bianco, interlinee e trasporti a margine; sono vietate abrasioni e cancellazioni e, qualora si renda necessaria una correzione, la stessa va fatta in modo che le parole cancellate siano leggibili;

clip_image001il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente ma non sono più soggetti all’obbligo di bollatura preventiva e vidimazione periodica; tuttavia è necessario assolvere l’imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per ogni 100 pagine o frazione, (€ 29,24 se i libri si riferiscono ad un soggetto Irpef) e la marca va apposta sulla prima pagina. Se, dal precedente periodo 2008, residuano pagine in relazione alle quali è già stata assolta l’imposta, (ad esempio, sono state apposte marche per 100 pagine, ma ne sono state stampate solo 70), è possibile utilizzare le residue 30 senza alcun pagamento;

clip_image001non è più richiesta la numerazione preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina prima del suo utilizzo;

clip_image001la numerazione è annuale e riporta l’indicazione dell’anno cui si riferisce la contabilità e non quello in cui si effettua la stampa (ad esempio: 2009/01, 2009/02, 2009/03) sia per il libro giornale che per i registri Iva e il libro dei beni ammortizzabili.

Libro Giornale

Numerazione

Imposta di bollo

Tassa CC. GG.

Società di capitali

Altri soggetti

Società di capitali

Altri soggetti

SI

Progressiva per

anno di utilizzo

con indicazione

dell’anno di

riferimento della

contabilità.

Es.2009/1,

2009/2, 2009/3

ecc.

€ 14,62

ogni 100 pagine o

frazione

€ 29,24

ogni 100 pagine

o frazione

da € 309,87 a

€ 516,46

entro il 16

marzo

Non dovuta

Libro Inventari

Numerazione

Imposta di bollo

Tassa CC. GG.

Società di capitali

Altri soggetti

Società di capitali

Altri soggetti

SI

Progressiva per

anno di utilizzo

con indicazione

dell’anno.

L’indicazione

dell’anno può

essere omessa

qualora le

annotazioni

occupino poche

pagine.

Es.2009/1,

2009/2, 2009/3

ecc.

€ 14,62

ogni 100 pagine o

frazione

€ 29,24

ogni 100 pagine

o frazione

Come sopra

Non dovuta

Registri Fiscali

Numerazione

Imposta di bollo

Tassa CC. GG.

Società di capitali

Altri soggetti

Società di capitali

Altri soggetti

SI

Progressiva per

anno di utilizzo

con indicazione

dell’anno di

riferimento della

contabilità.

Es.2009/1,

2009/2, 2009/3

ecc.

Non dovuta

Non dovuta

Non dovuta

Non dovuta

Si precisa che la scadenza del 31.12.2010, per la stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2009 riguarda tutte le persone fisiche e tutte le società il cui termine naturale di trasmissione di Unico 2010 scade fra il 1° maggio e il 30 settembre 2010, ad eccezione dei soggetti Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per tali soggetti infatti, il termine per l'adempimento in questione si calcola aggiungendo tre mesi alla scadenza prevista per l’invio del modello Unico.

smart card cciaaSMART CARD: AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2011

La deliberazione n. 45/2009, emanata dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), ha modificato la normativa relativa alla firma digitale cambiando i formati delle firme e imponendo la sostituzione delle Smart Card con numero di serie che inizia con 1202, le più vecchie in circolazione, per poter supportare i nuovi algoritmi. Pertanto, entro il 30 giugno 2011, termine così recentemente prorogato, dovranno essere sostituiti:

clip_image001i programmi di firma dei documenti per poter apporre le nuove firme e verificare tutti i documenti firmati;

clip_image001le “vecchie” Smart Card con numero di serie 1202.

La mancata sostituzione o aggiornamento delle smart card determinerà dal prossimo 1° luglio 2011 la non validità legale dei documenti prodotti e la non conformità dei documenti sottoscritti digitalmente.

SCADENZARIO:

Novembre:

16/11/10:

clip_image001Liquidazione Iva mensile;

clip_image001Liquidazione Iva trimestrale;

clip_image001Versamenti unitari.

30/11/10:

clip_image001Versamento II° acconto contributi inps artigiani/commercianti 2010;

clip_image001Versamento II° acconto delle imposte 2010.

venerdì 1 ottobre 2010

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 10/10

 

presidente inps - mastrapasquaDOPPIA CONTRIBUZIONE PER SOCI LAVORATORI E AMMINISTRATORI DI SRL

Il socio lavoratore di Srl che percepisce anche compensi in qualità di amministratore, è soggetto ad un duplice obbligo previdenziale:

clip_image001 l’iscrizione alla gestione IVS artigiani e commercianti di cui alla L. n. 662/96;

clip_image001[1] e l’iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla L. n. 335/95, per i compensi percepiti in qualità di amministratore.

Questo è quanto previsto dalla conversione in legge del D.L. n. 78/10, c.d. Manovra Correttiva del 2010.

In precedenza la questione è stata dibattuta da dottrina e giurisprudenza giungendo all’opposta conclusione secondo la quale il socio lavoratore di SRL, che percepiva compensi per l’attività di amministratore, era tenuto all’iscrizione previdenziale presso una sola gestione pensionistica, da individuarsi in base alla prevalenza del lavoro prestato dal soggetto. La tesi si basava sull’interpretazione della L. n. 662/96 che prevede, appunto, in caso di esercizio contemporaneo di più attività autonome assoggettabili all’assicurazione obbligatoria, che l’iscrizione debba effettuarsi, a cura dell’Inps, in quella prevista per l’attività alla quale il soggetto interessato si dedichi personalmente in misura prevalente.

L’Inps, invece, ha sempre preteso l’obbligo di doppia contribuzione, sostenendo che la prevalenza della prestazione non si riferisce alla Gestione separata.

A sostegno dell’unicità della gestione pensionistica era intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite, che, con sentenza n. 3240/10 del febbraio scorso, sembrava aver risolto la questione da tempo esistente.

Ora il Legislatore, escludendo i rapporti di lavoro degli iscritti alla Gestione separata dall’assoggettamento al principio della prevalenza dell’attività svolta, ha definitivamente sottoposto all’obbligo della doppia contribuzione i soci lavoratori di srl che contemporaneamente percepiscono compensi per l’attività di amministratore.

iva comunitaria - bandiere IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO: ULTIMI CHIARIMENTI

Con due documenti di prassi l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni operative per determinate operazioni con l’estero, con particolare riferimento all’inclusione o meno delle suddette negli elenchi riepilogativi Intrastat. Di seguito, si riportano i principali chiarimenti.

Verifica operazioni esenti o non imponibili in altro Stato Ue

clip_image001[2] Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese o ricevute non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

clip_image001[3] Si considera che il prestatore italiano abbia agito in buona fede nell’accertare che per la prestazione resa non sia dovuta l’imposta nello Stato membro del committente quando ha richiesto ed ottenuto una dichiarazione redatta dal medesimo committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento.

clip_image001[4] In mancanza di tale dichiarazione, il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell’elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l’imposta nello Stato membro del committente.

clip_image001[5] Non sussiste l’obbligo di documentare a mezzo fattura le prestazioni di servizi rese nei confronti di committenti comunitari, non territorialmente rilevanti ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

clip_image001[5]l’operazione non deve essere inclusa negli elenchi riepilogativi, in quanto non è dovuta l’imposta nel Paese di destinazione;

clip_image001[5]l’operazione, ove fosse territorialmente rilevante in Italia, beneficerebbe di un regime di esonero dall’obbligo di fatturazione (ad esempio, ai sensi dei citati articoli 22, primo comma, n. 6 e 36-bis del D.P.R. n. 633).

Addebito delle sole spese di trasporto in caso di invio di campioni gratuiti di merce

clip_image001[6] Le cessioni di campioni gratuiti non costituiscono cessioni intracomunitarie, in quanto prive del requisito dell’onerosità, e, conseguentemente, non devono essere riepilogate negli elenchi Intrastat.

clip_image001[7] Le spese di trasporto dei campioni gratuiti assumono autonoma rilevanza quale corrispettivo della prestazione di trasporto, e in quanto tali vanno inserite negli elenchi riepilogativi.

Operatore italiano (A) acquista servizi da committente UE (C) per conto di un altro operatore italiano (B)

clip_image001[8] Mandato con rappresentanza (A opera in nome e per conto di B): gli obblighi Intrastat ricadono sul soggetto B in quanto soggetto che riceve fattura o altro documento dal committente UE.

clip_image001[9] Mandato senza rappresentanza (A opera in nome proprio ma per conto di B): gli obblighi Intrastat ricadono sul soggetto A in quanto soggetto che riceve fattura dal committente UE (sarà poi A che riaddebiterà a B).

Operatore italiano (A) cede merce a operatore UE (B) che la fa lavorare da altro operatore italiano (C) - Triangolazione con lavorazione

clip_image001[10] L’operatore italiano A effettua una cessione intracomunitaria da inserire negli elenchi Intrastat e deve munirsi della prova dell’effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato.

clip_image001[11] L’altro operatore italiano C deve riportare la lavorazione nel registro delle lavorazioni, inserire la prestazione di servizi resa ex art. 7-ter DPR 633/72 (non territorialmente rilevante in Italia) negli elenchi e cooperare con l’operatore A per fornire la prova dell’uscita dei beni.

Operatore italiano (A) cede merce a operatore italiano (B) ma la spedisce direttamente a operatore UE (C) - Triangolazione nazionale

clip_image001[12] L’operazione tra A e B, non imponibile ai sensi dell’art. 58 c. 1 del D.L. 331/93, non va inserita negli elenchi riepilogativi.

clip_image001[13] La non imponibilità all’Iva trova applicazione solo se i beni non vengono consegnati nel territorio dello Stato ma spediti o trasportati direttamente nell’altro Stato membro:

  • per incarico del cessionario (B) a cura o a nome del fornitore (A) - (C.M. 13/1994);
  • con contratto stipulato dal cessionario verso terzi, ma su mandato e in nome del cedente (RM n. 35 del 13.05.2010).

clip_image001[14] Ai fini degli adempimenti relativi agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, l’obbligo della compilazione del modello relativo alle cessioni di beni ricade esclusivamente su B, soggetto nazionale promotore della triangolazione.

Fattura che comprende sia cessioni di beni che prestazioni di servizi

clip_image001[15] Nei casi in cui nello stesso giorno si considerino effettuate nei confronti del medesimo soggetto cessioni di beni e prestazioni di servizio di diversa natura, è possibile emettere un’unica fattura (per le operazioni attive) ovvero un’unica autofattura (per le operazioni passive). Le operazioni in questione saranno distintamente indicate nel predetto documento contabile e saranno riportate, secondo la loro natura, distintamente negli elenchi riepilogativi delle cessioni/acquisti di beni o servizi.

clip_image001[16] Tuttavia, qualora esista un nesso di accessorietà tra operazioni diverse, negli elenchi Intrastat va indicato il valore globale, sommando il corrispettivo della prestazione accessoria a quello della prestazione principale.

Acquisto di prodotti agricoli provenienti dalla UE

Solo nelle ipotesi in cui i soggetti nazionali abbiano realizzato acquisti intracomunitari, saranno tenuti alla compilazione degli elenchi Intrastat.

Registrazione trimestrale delle fatture per gli autotrasportatori

Indipendentemente dai termini di registrazione nei registri Iva, l’annotazione negli elenchi riepilogativi Intrastat deve essere effettuata nel periodo in cui l’operazione si considera eseguita.

Costruzione di stampi per conto del committente UE

clip_image001[17] La costruzione per conto di un committente comunitario di stampi da utilizzare in Italia per la produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell'altro Stato membro, è da inquadrare nell'ambito di cessioni intracomunitarie qualora:

  • tra il committente e l’operatore nazionale venga stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;
  • lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell’altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto ormai inservibile.

clip_image001[18] Qualora ricorrano le predette condizioni, la lavorazione dello stampo deve considerarsi come accessoria alla cessione dei beni. Pertanto, la suddetta prestazione non assume un’autonoma configurazione giuridica né ai fini della fatturazione, né ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat.

clip_image001[19] Ove invece non ricorrano le condizioni sopraindicate, lo sviluppo degli stampi in esame configura l’esecuzione di una prestazione di servizio generica e, come tale, da includere nei modelli riepilogativi come servizio reso.

Risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010

Esaminando il caso di una cessione di beni estratti da deposito fiscale da parte del rappresentante fiscale di un soggetto estero, l’Agenzia delle Entrate richiama quanto disposto dall’art. 17, comma 2 del DPR 633/72, secondo il quale l’IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta in Italia – rese da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia – deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.

Poiché nel caso esaminato il cedente/prestatore è non residente e il cessionario/committente è stabilito in Italia, è solo su quest’ultimo, ove soggetto passivo, che, a norma dell’articolo 17, secondo comma, ricadono gli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta.

L’Agenzia ritiene quindi che il cedente non residente, anche se ivi identificato nel territorio dello Stato non sia tenuto a nessun adempimento; (emissione fattura, annotazione della stessa e dichiarazione). Tuttavia l’Agenzia non esclude che in relazione ad una cessione interna il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa – per proprie esigenze - emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento non rilevante ai fini dell’IVA, con indicazione della circostanza che l’imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente.

SCADENZARIO:

Ottobre:

18/10/10

clip_image001[5]Liquidazione Iva mensile;

clip_image001[5]Versamenti unitari.

mercoledì 1 settembre 2010

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 09/10

 

giulio tremontiMANOVRA ESTIVA IN PILLOLE

La Manovra estiva, nella sua versione definitiva, è suddivisa in oltre 50 articoli, di seguito si sintetizzano gli argomenti di maggior interesse e impatto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA.

Aggiornamento del catasto

Entro il 30/09/10 l’Agenzia del Territorio, dovrà trasmettere a ciascun Comune:

clip_image001 l’elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali

clip_image001[1] e i fabbricati che non risultano dichiarati al catasto immobili.

I titolari di diritti reali sugli immobili compresi negli elenchi comunicati ai comuni, dal 1° gennaio al 31/12/09, sono obbligati a presentare, entro il 31/12/10, la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali. Il medesimo obbligo grava, sempre entro il termine del 31/12/10, su coloro che siano titolari di diritti reali su immobili, che abbiano subito variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto.

E’ stato inoltre introdotto l’obbligo di indicare, a pena di nullità, per taluni atti pubblici e scritture private riguardanti fabbricati l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto. La richiesta di registrazione dei contratti verbali o scritti di locazione o affitto di immobili deve contenere l’indicazione dei dati catastali.

Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore

A decorrere dal 31.5.2010 è stato ridotto il limite per i trasferimenti di denaro contante dai 12.500 euro agli attuali 5.000 euro per singola operazione o per masse di operazioni che paiono tra loro artificiosamente frazionate. Con la suddetta disposizione viene pertanto limitato:

clip_image001[2] l’uso del denaro contante;

clip_image001[3] l’utilizzo degli assegni bancari o postali nonché degli assegni circolari e dei vaglia postali o cambiari;

clip_image001[4] l’utilizzo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Per rendere più credibili le nuove soglie, è stato revisionato il meccanismo sanzionatorio, con la previsione di incremento delle sanzioni minime e di apposite maggiorazioni per violazioni superiori a € 50.000.

Comunicazioni telematiche IVA all’Agenzia delle Entrate

Viene statuito l’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore ai 3.000 euro. La disposizione in esame abbisogna di provvedimenti attuativi, tuttavia in via informale, l’Agenzia ha anticipato che non saranno interessate dalla comunicazione le operazioni poste in essere nei confronti di privati, in quanto i dati non saranno utilizzati ai fini del redditometro. In caso di omissione della comunicazione o di dichiarazione incompleta o non veritiera, si rende applicabile la sanzione da 258 ad 2.065 euro.

Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi”

Al fine di porre in essere verifiche e controlli su una categoria di contribuenti a rischio fiscale, viene prevista una specifica introduzione nelle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell’Inps di quelle imprese che cessano l’attività entro un anno dalla loro data di inizio.

Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistemica”

Le imprese che dichiarano perdite fiscali, non imputabili all’erogazione di compensi agli amministratori e ai soci, per più di un periodo d’imposta, saranno soggette ad una vigilanza sistematica da parte dell’Amministrazione.

Il controllo non scatterà nel caso delle società che abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.

Iva: blocco delle operazioni comunitarie per 30 giorni dall’avvio della partita Iva

All’atto dell’apertura di una partita Iva, all’operatore economico viene richiesto di specificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie; le stesse operazioni resteranno comunque precluse per i successivi 30 giorni.

Salvo non riceva esplicito diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà operare con i paesi UE a decorrere dal 31° giorno.

Esecutività degli avvisi di accertamento

A decorrere dal 1.07.2011 verrà modificato l’attuale sistema di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e dell’Iva. In particolare il Fisco non emetterà più l’avviso di accertamento seguito da eventuale cartella esattoriale, bensì ci sarà l’emissione di un unico atto che, decorsi 60 giorni dalla notifica, rappresenterà già (per imposte e sanzioni) un titolo esecutivo.

Preclusione all’autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi

Dall’1.01.2011, non sarà possibile effettuare le compensazioni di crediti in F24, qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali, e sia scaduto il termine di pagamento (senza l’intervento di una sospensione giudiziale o amministrativa).

Il suddetto vincolo opera limitatamente all’importo dei debiti, per imposte e relativi oneri accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale importo sia di ammontare superiore a 1.500 euro.

In caso di inosservanza della suddetta prescrizione si applica la sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato.

Viene inoltre prevista la possibilità di effettuare la compensazione a fronte del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, demandando ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze le relative modalità.

Disposizioni antifrode nell’antiriciclaggio

Sono state previste particolari misure cautelative nonchè divieti ad operare con soggetti stranieri aventi sede in paradisi fiscali di cui non sia nota la compagine societaria.

Le ripetute o ingiustificate movimentazioni di contante, specie se di importo superiore ai 15.000 euro, saranno considerate elementi per inviare una segnalazione di operazione sospetta. Contestualmente, si provvede con un incremento del regime sanzionatorio.

Tassazione sostitutiva dei premi di produttività per il 2011

Per l’anno 2011, la quota di retribuzione erogata in attuazione di contratti collettivi anche aziendali o territoriali, e collegata ad incrementi di produttività, redditività, efficienza organizzativa, nonché all’andamento economico e agli utili d’impresa, è sottoposta a una tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nei limiti di 6.000 euro lordi annui, ed a condizione che il reddito del soggetto non superi i 40.000 euro.

Viene altresì previsto lo sgravio dei contributi dovuti sia dall’impresa che dal lavoratore, nei limiti degli stanziamenti disponibili, delle medesime somme.

L’entità dell’agevolazione fiscale e dello sgravio contributivo viene demandata ad apposito provvedimento da emanare entro il 31 dicembre 2011, sentite le parti sociali.

Riduzione degli acconti Irpef del 2011 e 2012

Con apposito DPCM verrà differito il versamento dell’acconto Irpef dovuto:

clip_image001[5] per il periodo d’imposta 2011

clip_image001[6] per il periodo d’imposta 2012.

Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto tenendo conto del differimento previsto.

limitazioni all'uso del contanteLIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE: ULTIMI CHIARIMENTI

Con la riduzione del limite per i trasferimenti di denaro contante, ad opera dell’articolo 20 del D.L. n. 78/2010, non è più possibile effettuare pagamenti in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a 5.000 euro (tale limite fino al 30.5.2010 era di 12.500 euro).

I trasferimenti che eccedono il predetto limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).

La predetta limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e trova applicazione anche per le c.d. “operazioni frazionate”, intendendo per tali quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.

Il frazionamento in più importi inferiori al limite è comunque ammesso qualora sia previsto dalla prassi commerciale ovvero in conseguenza di accordi contrattuali.

LE NUOVE REGOLE PER L’UTILIZZO DEGLI ASSEGNI

Ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 le banche e le Poste sono tenute a rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.

I suddetti moduli emessi in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, possono essere rilasciati solo a seguito di una specifica richiesta scritta alla banca ovvero alle Poste e pagando a titolo di imposta di bollo 1,50 euro per ciascun modulo di assegno bancario, circolare, vaglia postale o cambiario, richiesto in forma libera.

Ora, a seguito dei nuovi limiti detti assegni e vaglia trasferibili:

a) potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 5.000;

b) dovranno riportare, per ciascuna girata, il codice fiscale del girante, a pena di nullità.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono sempre recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Va evidenziato che agli assegni emessi all’ordine del traente (c.d. assegni “m. m.” o “a me medesimo”) non possono circolare, qualunque sia l’importo: l’unico utilizzo possibile è la girata per l’incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.

Come previsto dal MEF nella Circolare 20.3.2008, n. 33124, gli assegni emessi ante 31.5.2010, per importi pari o superiori al nuovo limite, presentati in banca successivamente a tale data vanno considerati regolari.

LE NUOVE REGOLE PER L’UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

I libretti di deposito bancari o postali al portatore devono essere utilizzati con le seguenti modalità:

clip_image001[7] il saldo non può essere pari o superiore a 5.000 euro;

clip_image001[8] per i libretti di deposito esistenti al 31.5.2010 con un saldo pari o superiore a 5.000 euro, il portatore dovrà provvedere, entro il 30.6.2011 ad estinguere il libretto ovvero a ridurne l’importo fino ad un somma inferiore al predetto limite;

clip_image001[9] in caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni.

IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO

Come evidenziato dal MEF nella Circolare n. 281178 il nuovo regime sanzionatorio si pone l’intento “di scoraggiare l’uso di strumenti di pagamento anonimi che possono favorire il riciclaggio e l’evasione fiscale”.

Le misure delle sanzioni modificate ad opera dell’articolo 20 del D.L. n.78/2010, possono essere così sintetizzate:

VIOLAZIONE

SANZIONE

Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a € 5.000

Emissione assegni irregolari

Dall’1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non inferiore a € 3.000.

N.B. Nel caso di importi superiori a € 50.000 la sanzione applicabile è compresa tra il 5% e il 40% dell’importo trasferito, fermo restando l’importo minimo della sanzione pari a € 3.000.

Tale sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante.

Libretti al portatore

· per i libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a € 5.000 si applica la sanzione dal 20% al 40% del saldo.

N.B. Nel caso di importi superiori a € 50.000 la sanzione è aumentata del 50% e pertanto la stessa va dal 30% al 60%.

· per i libretti di deposito al portatore esistenti al 31.5.2010 con saldo pari o superiore a € 5.000 per i quali entro il 30.6.2011 non si provvede alla riduzione del saldo ovvero all’estinzione, si applica la sanzione dal 10% al 20% del saldo (dal 15% al 30% nel caso di importi superiori a € 50.000).

Nell’iter di conversione in legge è stata esclusa l’applicazione delle sanzioni per le infrazioni relative alle

SCADENZARIO:

Settembre:

16/09/10:

clip_image001Liquidazione Iva mensile;

clip_image001Liquidazione Iva trimestrale;

clip_image001Versamenti unitari.

30/09/10:

clip_image001Invio telematico modello Unico 2010 e dichiarazione Irap 2010.

Via Augusto Pierantoni, n. 34 - 00139 ROMA (zona Nuvo Salario)