mercoledì 1 dicembre 2010

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 12/10

alfredo zagatti - presidente asppiL’AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”: IL PUNTO ALLA LUCE DEI RECENTI CHIARIMENTI

Vengono chiariti alcuni dubbi interpretativi sull’applicazione delle agevolazioni “prima casa” in relazione ad alcuni casi particolari di seguito schematicamente individuati.

 

 

RECENTI CHIARIMENTI SULL’AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”

PRIMA CASA

Per “prima casa” si intende la prima abitazione ubicata nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dalla stipula dell’atto di compravendita, la propria residenza.

BENEFICI PRIMA CASA

L’agevolazione “prima casa” richiede la sussistenza dei seguenti requisiti :

è abitazione non di lusso;

è immobile ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o la stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto (con dichiarazione resa nell’atto di compravendita);

è acquirente non titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa “idonea ad abitazione” nel Comune dove è situato l’immobile acquistato (con dichiarazione resa nell’atto di compravendita);

è acquirente non titolare, nemmeno per quote di comproprietà o in regime di comunione legale, in tutta la nazione, di diritti di proprietà, anche nuda, o di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione ecc..) su altra casa di abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa, (con dichiarazione resa nell’atto di compravendita).

Le agevolazioni fiscali connesse all’acquisto di una “prima casa” consentono il pagamento delle imposte in misura ridotta, in particolare:

- imposta di registro al 3% (anziché quella ordinaria del 7%);

- imposte catastali e ipotecarie in misura fissa pari ad Euro 168,00;

- Iva al 4% in alternativa all’imposta di registro.

ACQUISTO DI PERTINENZA DI UN IMMOBILE PER IL QUALE NON SI E’ FRUITO DELLE AGEVOLAZIONI

(Circolare n. 31/E/2010)

In linea generale l’agevolazione “prima casa” si estende alle pertinenze dell’immobile che sia stato precedentemente acquistato in regime agevolato, purché le stesse siano classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, (magazzini e locali deposito), C/6, (box o posti auto pertinenziali) e C/7, (tettoie chiuse o aperte), limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria ed anche se l’acquisto venga effettuato con atto separato. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’agevolazione in parola possa trovare applicazione anche in relazione all’acquisto di pertinenza destinata a servizio di un’abitazione acquisita senza fruire dei suddetti benefici, in quanto non ancora istituiti al momento del trasferimento.

ACQUISTO DI UN NUOVO IMMOBILE PER AMPLIARE L’ABITAZIONE PER LA QUALE NON SI E’ FRUITO DELLE AGEVOLAZIONI

(Circolare n. 31/E/2010)

I benefici "prima casa" sono ammessi anche nell'ipotesi in cui il contribuente intenda comprare un immobile per ampliare l'abitazione acquistata senza l'applicazione del regime di favore, per difetto dei requisiti di legge al momento del rogito.

L’Agenzia, infatti, riconosce la possibilità di applicare le agevolazioni “prima casa” :

- all’acquisto contemporaneo di due alloggi contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa;

- all’acquisto di un immobile adiacente a quello già posseduto, destinato ad essere accorpato a quest’ultimo per ampliare l’abitazione già posseduta, sia nel caso in cui per il primo acquisto si sia fruito delle agevolazioni in esame, che nel caso in cui per lo stesso non si sia fruito delle agevolazioni, in quanto le stesse non erano previste dalla normativa vigente all’epoca dell’acquisto.

VENDITA INFRAQUINQUENNALE DELL’IMMOBILE

(Circolare n. 31/E/2010)

L’art. 1 della nota II-bis della Tariffa Parte I, D.P.R. 131/1986 prevede la decadenza dal regime agevolato in caso di vendita dell’abitazione entro 5 anni dall’acquisto sempre che non si proceda al riacquisto, entro un anno dalla vendita, di altro immobile non di lusso da adibire ad abitazione principale.

L’Agenzia inoltre ritiene che il contribuente non decada dall’agevolazione qualora, tra il primo acquisto agevolato ed il successivo riacquisto infrannuale, sia entrato in possesso di altro immobile ubicato nello stesso Comune in cui è situato il bene che si intende riacquistare.

Rientra, infine, tra i dei benefici “prima casa”, anche l’acquisto dell’abitazione principale in uno Stato estero, sempreché sussista la necessaria cooperazione amministrativa con lo Stato estero tale da permettere la verifica dell’effettiva destinazione dell’immobile a dimora abituale.

ACQUISTO AGEVOLATO PRIMA DEL MATRIMONIO E L’ACQUISTO DI UN'ALTRA ABITAZIONE DOPO IL MATRIMONIO

(Risoluzione n. 86/E/2010 )

Il contribuente che abita in un immobile acquistato dall’altro coniuge prima del matrimonio con il beneficio “prima casa”, può acquistare una seconda abitazione, usufruendo delle agevolazioni fiscali solo per la quota di sua titolarità, sempreché sussistano le condizioni previste dalla legge.

CONCETTO DI “ALTRA CASA DI ABITAZIONE”

(Risoluzione n. 86/E/2010 )

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 8.1.2010, n. 100, aveva riconosciuto la possibilità di beneficiare delle agevolazioni “prima casa” ad un soggetto che possedeva già un immobile nel medesimo Comune, in considerazione del fatto che lo stesso (di soli 22,69 mq) non poteva garantire un’idonea sistemazione abitativa al nucleo familiare del contribuente.

Ora, nella Risoluzione n. 86/E in esame, l’Agenzia delle Entrate fornisce la propria interpretazione della citata ordinanza e, con riferimento ad un soggetto che sostiene la non idoneità dell’immobile già posseduto (costituito da 2 vani catastali) a soddisfare le esigenze della propria famiglia (composta da 3 persone), afferma la non applicabilità dell’agevolazione nel caso prospettato, non realizzandosi un’ipotesi di assoluta inidoneità (quale potrebbe essere ad esempio l’inagibilità) dell’immobile abitativo in questione.

equitaliaEQUITALIA: ESTRATTO CONTO ON LINE

Recentemente l’Amministrazione ha messo a disposizione degli intermediari abilitati un nuovo ed importante strumento: l’“estratto conto on line” dal quale è possibile verificare direttamente dal computer la situazione aggiornata relativa a procedure di riscossione, sospensioni o rateazioni dei propri assistiti. Il contribuente, già in possesso delle credenziali di accesso all’estratto conto, può conferire fino a un massimo di due deleghe, per la consultazione della propria situazione a intermediari abilitati ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate, attraverso la funzione “Deleghe” presente nel menu interno del servizio estratto conto. Il contribuente dovrà inserire il codice fiscale dell’intermediario e cliccare su “Delega”. Tutti i professionisti delegati che già utilizzano i servizi online dell’Agenzia delle Entrate possono utilizzare le stesse credenziali anche per consultare la posizione dei propri assistiti con Equitalia

SCADENZARIO:

Dicembre:

16/12/10

clip_image001Versamento saldo ICI 2010;

clip_image001Liquidazione Iva mensile;

clip_image001Versamenti unitari.

28/12/10:

clip_image001Versamento acconto Iva;

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