sabato 1 gennaio 2011

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 01/11

giulio tremontiLA FINANZIARIA 2011 O MEGLIO “LEGGE DI STABILITÀ”

Di seguito si propone una sintesi delle principali novità di carattere fiscale.

NOVITA’ LEASING IMMOBILIARE (commi 15 e 16)

In relazione al leasing immobiliare è stato previsto che:

clip_image001 dal 2011 in caso di acquisto di un immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, da concedere in leasing, le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute in misura integrale;

clip_image001[1] l’utilizzatore del bene è solidalmente responsabile con la società di leasing per il pagamento delle imposte dovute a seguito del trasferimento dell’immobile;

clip_image001[2] per i contratti di leasing in essere al 1° gennaio 2011, è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalità di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011. La misura del tributo è pari alle imposte ipocatastali dovute per il riscatto del bene al netto dell’imposta di registro applicata sui canoni di locazione, ridotta di una percentuale pari al 4%, moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto;

clip_image001[3] tra i contratti per i quali la registrazione è necessaria soltanto in caso d’uso sono compresi anche i contratti di locazione finanziaria immobiliare;

clip_image001[4] nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa;

ACCERTAMENTO E AUMENTO SANZIONI RIDOTTE (commi da 17 a 22)

Al fine di migliorare le attività di controllo fiscale, la legge di stabilità 2011 ha previsto che:

clip_image001[5] il controllo formale delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973, dovrà essere effettuato dagli Uffici tenendo conto anche di specifiche analisi del rischio di evasione;

clip_image001[6] l’accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. 600/1973 è ammesso anche sulla base di dati e informazioni acquisiti con gli inviti a comparire, le richieste di esibizione di documenti e le richieste di compilazione di questionari;

clip_image001[7] le sanzioni ridotte dovute dal contribuente al ricorrere degli istituti deflativi del contenzioso e del ravvedimento operoso vengano aumentate a decorrere dal 1° febbraio 2011.

In particolare, per quanto riguarda la decorrenza delle nuove misure ridotte, è necessario differenziare a seconda del tipo di istituto, come di seguito evidenziato:

Conciliazione giudiziale

fa riferimento

ai ricorsi presentati

a decorrere

dall’1.2.2011

Ravvedimento operoso

alle violazioni commesse

Definizione agevolata delle sanzioni

agli atti emessi

Altri atti deflativi

agli atti definibili emessi

Di conseguenza, le nuove misure delle sanzioni ridotte “a favore” del contribuente sono di seguito individuate:

ISTITUTO DEFLATIVO

VECCHIA SANZIONE RIDOTTA

NUOVA SANZIONE RIDOTTA

DECORRENZA NUOVA SANZIONE RIDOTTA

Adesione agli inviti al contraddittorio

E ai pvc

1/8 del minimo

1/6 del minimo

atti definibili emessi dal 1/2/2011

Accertamento con adesione

1/4 del minimo

1/3 del minimo

atti definibili emessi dal 1/2/2011

Acquiescenza e accertamento

1/4 dell’irrogato

1/3 dell’irrogato

atti definibili emessi dal 1/2/2011

Definizione agevolata delle sanzioni

atti emessi dal 1/2/2011

Acquiescenza e accertamento, non preceduto da invito a comparire, né pvc definibile

1/8 dell’irrogato

1/6 dell’irrogato

atti definibili emessi dal 1/2/2011

Conciliazione giudiziale

1/3 delle sanzioni

dovute

40% delle sanzioni

dovute

Ricorsi presentati

dal 1/2/2011

Ravvedimento operoso breve

1/12 del minimo

1/10 del minimo

Violazioni commesse

dal 1/2/2011

Ravvedimento operoso lungo

1/10 del minimo

1/8 del minimo

CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI RICERCA E SVILUPPO (comma 25)

Viene concesso un credito d'imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la cui misura è rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta, da indicare nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97.

L’individuazione degli investimenti agevolati, dei soggetti beneficiari nonché della misura e della modalità di fruizione di tale credito è demandata ad un apposito Decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico.

ABOLIZIONE AUMENTO CONTRIBUTIVO 0,09% (comma 39)

È abrogato il comma 10 dell’art. 1, della Finanziaria 2008, che prevedeva l’aumento, a decorrere dall’1.1.2011, nella misura dello 0,09% delle aliquote contributive per i lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori diretti e soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

AGEVOLAZIONE PICCOLA PROPIETÀ CONTADINA (comma 41)

Il regime agevolativo per la piccola proprietà contadina, che prevede, fino a 31.12.2010, l’applicazione dell’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1% è stata prorogata “a regime”, di conseguenza il regime agevolato sarà operativo senza alcuna scadenza.

AGGREGAZIONI TRA PROFESSIONISTI (comma 42)

La Finanziaria 2008 aveva previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per le operazioni di aggregazioni tra professionisti effettuate nel periodo compreso tra l’1.1.2008 ed il 31.12.2010.

L’attuazione di tale disposizione era subordinata ad un’autorizzazione della Commissione UE non ancora ottenuta, di conseguenza, la Finanziaria 2011 è intervenuta prevedendo che il credito d’imposta in esame riguarda solo le operazioni effettuate nel 2008 e nel 2009 e non anche quelle del 2010.

DETASSAZIONE “PREMI DI PRODUTTIVITÀ” (comma 47)

È prorogata per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011 la detassazione dei c.d. “premi di produttività. In base alla disposizione agevolativa:

clip_image001[8] le somme erogate al dipendente a titolo di “premi di produttività” sono soggette ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali;

clip_image001[9] il beneficio fiscale trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2010 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 è altresì previsto lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse disponibili.

DETRAZIONE 55% RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (comma 48)

L’attesa proroga per la detrazione del 55% prevista per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici dall’art. 1, co. da 344 a 349 della Finanziaria 2007, è stata confermata fino al 31 dicembre 2011.

La detrazione spettante però potrà essere fruita in 10 rate annuali di pari importo, anziché nelle precedenti 5 rate.

Sono altresì confermate anche per il 2011 le disposizioni secondo le quali:

clip_image001[10] non è necessario disporre dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica per gli interventi finalizzati alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari nonchè in caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di caldaia a condensazione;

clip_image001[11] in presenza di interventi che proseguono per più periodi d’imposta, il soggetto interessato è tenuto ad inviare l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato con il Provvedimento 6.5.2009.

DETRAZIONE CARICHI DI FAMIGLIA PER NON RESIDENTI (comma 54)

È prorogata anche per il 2011 la detrazione per carichi di famiglia ex art. 12, TUIR, introdotta dalla Finanziaria 2007, a favore dei soggetti non residenti. In particolare si ricorda che la detrazione opera:

clip_image001[12] per i familiari “a carico”;

clip_image001[13] qualora il soggetto interessato non gode già nel proprio Paese di un analogo beneficio fiscale;

clip_image001[14] a condizione che il richiedente attesti il sussistere delle condizioni per beneficiare delle detrazioni in esame con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegando la documentazione del Paese d’origine tradotta in italiano.

La detrazione per carichi di famiglia relativa all’anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per l’anno 2012.

REGIME IVA CESSIONI IMMOBILI USO ABITATIVO (comma 86)

Il regime di imponibilità IVA previsto per le cessioni di immobili ad uso abitativo effettuate da parte delle imprese costruttrici o da quelle che hanno effettuato gli interventi di recupero di cui alle lett. c), d) ed e) dell’art. 31, co. 1, Legge n. 457/78, entro 4 anni dalla costruzione/ristrutturazione, viene prolungato di un ulteriore anno.

Pertanto le suddette imprese di costruzione o ristrutturazione beneficeranno di 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione/ristrutturazione per effettuare cessioni (di fabbricati abitativi) imponibili iva, in luogo del regime di esenzione

comunicazione agenzia delle entrate per effettuare operazioni intracomunitariePER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E’ NECESSARIA UNA APPOSITA COMUNICAZIONE

Con i due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre scorso, è stata data concreta attuazione all’obbligo di dichiarazione di volontà, previsto dal D.L. 78/2010, per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie.

Pertanto, chi inizia una professione, o un’attività di impresa, nel territorio dello Stato, deve indicare nel modello di inizio attività ai fini Iva la volontà (anche se solo ipotetica) di porre in essere operazioni intracomunitarie. I contribuenti già titolari di partita Iva, invece, possono scegliere alternativamente di svolgere le operazioni in questione, oppure, di rinunciarvi presentando un’apposita istanza ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Questi ultimi adempimenti sono richiesti anche ai soggetti non residenti che devono, tuttavia, presentare le stesse istanze al Centro Operativo di Pescara.

Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l’Agenzia delle Entrate verificherà che i dati forniti siano completi ed esatti provvedendo, di seguito, ad effettuare una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio. In caso di esito negativo, entro lo stesso arco temporale l’ufficio finanziario competente per le attività di controllo ai fini Iva emana un provvedimento di diniego, diversamente, il contribuente sarà incluso nell’elenco Vies che consente l’esecuzione di operazioni intracomunitarie.

L’ambito applicativo del nuovo obbligo in commento riguarda tutti coloro che intendono effettuare le operazioni intracomunitarie di cui al titolo II, capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, ossia acquisti e cessioni intracomunitari di beni. Si evidenzia che dovrebbero rientrare tra le operazioni soggette al vincolo di autorizzazione anche le prestazioni di servizi intracomunitarie e più precisamente le prestazioni cosiddette «generiche» scambiate fra due soggetti passivi di stati membri diversi, anche se sul punto è auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Adempimenti a carico dei soggetti già titolari di Partita IVA

In linea generale, i soggetti già in possesso della partita IVA sono “di diritto” iscritti nel suddetto archivio. Il provvedimento 2010/188376 detta però le modalità di diniego e revoca dell'autorizzazione, coinvolgendo anche gli operatori già attivi.

Il passaggio al nuovo regime prevede infatti, una distinzione dei diversi casi a seconda del periodo di presentazione della dichiarazione di inizio attività.

In sintesi:

SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITÀ

I CONTRIBUENTI CHE:

    EFFETTI:

dal 31 maggio 2010

al 28 febbraio 2011

·         NON HANNO dichiarato di effettuare operazioni intraUE nel modello di inizio attività (Mod.. AA7 / AA9);

oppure

·         nel secondo semestre 2010 NON HANNO effettuato operazioni intraUE e presentato i relativi modelli Intra

ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2011

saranno ESCLUSI dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraUE

 

 

per effettuare operazioni intraUE

(qualora interessati) DOVRANNO PRESENTARE UN'APPOSITA ISTANZA
all'Agenzia delle Entrate.

·         HANNO dichiarato di effettuare operazioni intraUE nel modello di inizio attività (Mod.. AA7 / AA9);

oppure

·         nel secondo semestre 2010 HANNO effettuato operazioni intraUE e presentato i relativi modelli Intra.

RESTANO ISCRITTI

nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraUE

senza necessità di alcun adempimento

prima del

31 maggio 2010

·         NON HANNO presentato i modelli Intra (cessioni di beni/servizi e acquisti di beni/servizi) nel 2009 e 2010;

o che, pur avendoli presentati

·         NON HANNO adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009.

ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2011

saranno ESCLUSI dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraUE

 

per effettuare operazioni intraUE

(qualora interessati) DOVRANNO PRESENTARE UN'APPOSITA ISTANZA

all'Agenzia delle Entrate.

·         HANNO presentato i modelli intra (beni/servizi) nel 2009 e 2010;

e

·         HANNO adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009.

RESTANO ISCRITTI

nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraUE

senza necessità di alcun adempimento

Pertanto, qualora il contribuente abbia un trascorso che lo collochi nelle ipotesi di possibile esclusione ed in futuro fosse intenzionato ad effettuare operazioni intracomunitarie, dovrà richiedere l’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti passivi che effettuano cessioni e acquisti di beni in ambito UE, mediante presentazione della relativa istanza da presentare ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, in caso contrario verrà escluso, entro il 28 febbraio 2011, con la conseguenza che da tale data non potrà effettuare operazioni intraUE.

Presentata l’istanza, se entro i 30 giorni successivi l’Agenzia non si esprime negativamente,emanando un provvedimento di diniego, dal giorno successivo (il 31° giorno dalla presentazione dell’istanza) il soggetto richiedente sarà inserito nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intraUE. Il contribuente, dalla stessa data, potrà constatare l’avvenuta inclusione della propria posizione nell’archivio verificando nei sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie la validità del numero di identificazione IVA attribuitogli accedendo al seguente sito: http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm.

Si tenga da ultimo presente che contestualmente al ricevimento della dichiarazione di volontà, sarà sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie anche attraverso la loro esclusione dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie sino al trentesimo giorno successivo alla data di attribuzione all’interessato del numero di partita IVA o dalla data di presentazione dell’istanza, con il conseguente effetto di non poter compiere alcuna operazione intraUE.

Nei trenta giorni suddetti il soggetto potrà operare in piena legittimità per le operazioni interne, con gli adempimenti previsti. Al trentunesimo giorno il soggetto viene inserito nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie, qualora non sia stato emanato provvedimento di diniego.

In merito alle modalità di presentazione ed al contenuto dell’istanza, i provvedimenti non dettano alcuna istruzione. E’ pertanto da ritenere che sia possibile redigere l’istanza in parola in “forma libera”, fornendo gli stessi dati identificativi previsti nel frontespizio della dichiarazione di inizio attività.

SCADENZARIO:

Gennaio:

17/01/10:

clip_image001[10] Liquidazione Iva mensile;

clip_image001[10] Versamenti unitari.

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