venerdì 7 maggio 2010

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 05/10

ferruccio fazio - ministro della saluteSCONTRINI FARMACIA: E’ SUFFICIENTE LA SIGLA DEL FARMACO

Ai fini, rispettivamente, della deduzione e della detrazione ,“la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario”.

In particolare, per quanto concerne l’indicazione della qualità del prodotto, con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 40/2009, è stato precisato che la specificazione sullo scontrino di tale indicazione deve essere soddisfatta attraverso l'indicazione del numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, anziché mediante l’indicazione della denominazione del farmaco. Mentre per quanto riguarda l'indicazione della natura del prodotto acquistato, è stato ritenuto sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di “farmaco” o di “medicinale”.

L’Agenzia precisa che, in linea generale, i documenti di spesa rilasciati per l’acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici IRPEF a condizione che gli stessi, anche se non riportano la dicitura “farmaco” o “medicinale”, indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.

Pertanto sono ammessi a godere la deduzione o detrazione Irpef, anche gli scontrini che riportano:

clip_image001 le indicazioni “OTC” (medicinale da banco) e “SOP” (senza obbligo di prescrizione);

clip_image001[1] le diciture “omeopatico” e “ticket”;

clip_image001[2] le abbreviazioni “med.” per “medicinale” e “f.co” per “farmaco”.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea come, però, non sia possibile integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti: il documento di spesa deve necessariamente riportare natura, qualità e quantità del prodotto. Infine, prosegue l’agenzia, deve ritenersi non più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla denominazione dello stesso, riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie. Ne consegue che, anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

modalità e terminidi presentazione dei modelli intrastatMODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI NUOVI MODELLI INTRASTAT

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 18/10 sono state recepite nel nostro ordinamento le Direttive comunitarie riguardanti sia la nuova disciplina sulla territorialità Iva delle prestazioni di servizi che le modalità ed i termini di presentazione dei nuovi modelli Intrastat, in vigore dal 1° gennaio 2010.

Come noto infatti, proprio dal 2010 i modelli Intra dovranno contenere, oltre alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni, anche i servizi resi e ricevuti all’interno della UE.

Soggetti obbligati

I soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto presentano i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:

a) elenco riepilogativo delle operazioni EFFETTUATE nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato CEE relative alle:

clip_image001[3] cessioni intracomunitarie di beni comunitari;

clip_image001[4] prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/72;

b) elenco riepilogativo delle operazioni ACQUISITE presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato CEE relative:

clip_image001[5] agli acquisti intracomunitari di beni comunitari;

clip_image001[6] alle prestazioni di servizi generiche di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72.

Periodicità di presentazione degli elenchi INTRASTAT

La presentazione di ciascun elenco Intrastat (cessioni e acquisti) dovrà essere effettuata con cadenza:

clip_image001[7] MENSILE, quale regola generale per tutti i soggetti, ovvero,

clip_image001[8] TRIMESTRALE, per i soggetti che realizzano nel trimestre di riferimento ed hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, (per il 2010 si fa riferimento a tutto l’anno solare 2009), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro per ciascuna categoria di operazioni. Si noti che la predetta soglia deve essere analizzata singolarmente sia per i beni che per i servizi contenuti in ogni elenco. In altre parole, nel caso in cui nel trimestre gennaio – marzo 2010 venga superata la soglia di 50.000 euro solo con riferimento alle cessioni di beni, si dovranno presentare i modelli INTRA-1 (per le cessioni di beni e i servizi resi) con cadenza mensile, mentre i modelli INTRA-2 (per gli acquisti di beni e i servizi ricevuti) potranno mantenere la periodicità trimestrale.

Si evidenzia che:

clip_image001[9] non è più ammessa la presentazione annuale degli elenchi in esame;

clip_image001[10] i soggetti ammessi alla presentazione trimestrale degli elenchi Intra, hanno la facoltà di presentarli con cadenza mensile, adottando quindi tale periodicità per l’intero anno solare;

clip_image001[11] i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presentano gli elenchi trimestralmente, se in possesso dei requisiti sopra descritti, salvo l’obbligo di passare a presentazioni mensili in caso di superamento del limite dei 50.000 euro;

clip_image001[12] i soggetti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, presentano gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile;

clip_image001[13] i soggetti che presentano un elenco riepilogativo Intra con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia dei 50.000 euro, presentano l'elenco riepilogativo Intra con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata.

Termini di presentazione degli elenchi INTRASTAT

Gli elenchi riepilogativi devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Fino al 30 aprile 2010 gli elenchi riepilogativi possono essere presentati in formato elettronico, (su supporto informatico), agli uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

In buona sostanza a decorrere dal 2010:

- la presentazione degli elenchi INTRASTAT in formato cartaceo è abolita;

- nonostante la regola generale richieda la presentazione telematica, questa sarà obbligatoria solo a partire dalla scadenza di presentazione degli elenchi mensili di aprile 2010 e di quelli trimestrali relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2010.

I nuovi modelli da utilizzare

L’agenzia delle dogane ha approvato i seguenti modelli per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:

Modello INTRA-1

relativo al frontespizio dell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi registrati nel periodo

Modello INTRA-1 bis

relativo alla sezione 1 dell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni registrate nel periodo

Modello INTRA-1 ter

relativo alla sezione 2 dell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni registrate nel periodo: RETTIFICHE ALLE CESSIONI DI BENI

Modello INTRA-1 quater

relativo alla sezione 3 dell’elenco riepilogativo dei servizi resi registrati nel periodo

Modello INTRA-1 quinquies

relativo alla sezione 4 dell’elenco riepilogativo dei servizi resi registrati nel periodo:

RETTIFICHE AI SERVIZI RESI

Modello INTRA-2

relativo al frontespizio dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti registrati nel periodo

Modello INTRA-2 bis

relativo alla sezione 1 dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel periodo

Modello INTRA-2 ter

relativo alla sezione 2 dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel periodo: RETTIFICHE AGLI ACQUISTI DI BENI

Modello INTRA-2 quater

relativo alla sezione 3 dell’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti registrati nel periodo

Modello INTRA-2 quinquies

relativo alla sezione 4 dell’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti registrati nel periodo: RETTIFICHE AI SERVIZI RICEVUTI

La modalità di presentazione dei modelli INTRASTAT per il 2010

Gli elenchi riepilogativi predisposti in formato elettronico devono essere presentati all’Agenzia delle Dogane per via telematica attraverso l’utilizzo del Servizio Telematico Doganale.

A tal fine i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi devono richiedere all’Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l’autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it.

Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sarà comunicata la data a partire dalla quale sarà consentito presentare gli elenchi riepilogativi per via telematica anche attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo i dettagli tecnici che saranno forniti sul sito web http://telematici.agenziaentrate.gov.it.

L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 5/E/10, ha chiarito che non saranno applicate sanzioni per gli eventuali errori di compilazione degli elenchi relativi al primo trimestre 2010 (per contribuenti trimestrali) e ai primi cinque mesi 2010 (per contribuenti mensili) a condizione che i soggetti interessati dalla violazione procedano ad integrare l’elenco già compilato mediante un nuovo invio entro il prossimo 20 luglio 2010.

spese di ospitalità a soggetti diversi dai clientiSPESE DI OSPITALITA’ OFFERTE A SOGGETTI DIVERSI DAI CLIENTI

La nuova norma di comportamento dell’Associazione Dottori commercialisti rileva che le spese di ospitalità (vitto, alloggio e viaggio) sostenute, per finalità diverse dalla promozione e dalle pubbliche relazioni, a favore di soggetti diversi dai clienti, siano essi effettivi o potenziali, non sono da comprendere nel novero delle spese di rappresentanza.

Il trattamento fiscale delle spese in questione è quindi da individuarsi in base al principio di inerenza di cui all’art. 109 del T.U.I.R. e alle regole di detrazione dell’IVA di cui all’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/72. Pertanto tali spese, se rispondente ai citati criteri, risultano:

- deducibili dalle imposte sui redditi senza alcun limite, ad eccezione delle sole spese per vitto e alloggio, che scontano invece la limitata deducibilità al 75% dell’importo sostenuto;

- e interamente detraibili dall’imposta sul valore aggiunto.

Tali spese potrebbero essere comprese tra quelle di rappresentanza di cui al comma 1, dell’art. 1 del decreto in esame, solo se le stesse presentassero il carattere della gratuità e fossero inoltre sostenute per finalità promozionali o di pubbliche relazioni.

In sostanza, in presenza di una spesa di ospitalità a favore di soggetti diversi dai clienti o potenziali clienti, e di motivazioni economico-aziendali differenti dalla mera finalità promozionale o di pubbliche relazioni, deve escludersi la qualificazione dell’onere come spesa di rappresentanza. In particolare nel caso dell’ospitalità offerta a fornitori, agenti e rappresentanti, di norma la finalità perseguita è quella di una migliore economicità nella gestione degli affari dell’azienda e, per questo motivo, la spesa dovrebbe in genere essere ricondotta tra gli oneri di gestione inerenti all’attività dell’impresa qualora sia possibile provare che gli stessi siano correlati all’impresa.

Tuttavia non può essere escluso a priori che anche nelle offerte di ospitalità a favore di soggetti diversi dai clienti possano ravvisarsi finalità di pubbliche relazioni, ogni qual volta esse siano finalizzate esclusivamente a fornire una positiva immagine dell’azienda. In tal caso le spese ricadranno tra quelle di rappresentanza, applicandosi l’indetraibilità dell’Iva (art. 19-bis 1, lett. h, D.P.R. 633/72) e la specifica disciplina di tali spese per le imposte sui redditi di cui all’art. 108 TUIR.

SCADENZARIO:

Maggio:

17/05/10:

  • Liquidazione Iva mensile;
  • Liquidazione Iva trimestrale;
  • Versamenti unitari.

25/05/10

  • Presentazione elenchi intrastat mensili.

31/05/10

  • Deposito bilancio di esercizio al 31/12/08;
  • Modello 730 – presentazione al CAF.

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