lunedì 7 marzo 2011

CEDOLARE SECCA

cedolare affitti L'introduzione della cedolare secca sugli affitti, prevista nel    decreto attuativo del federalismo comunale recentemente       approvato     dal Parlamento,        comporterà      un notevole vantaggio fiscale per i contribuenti.    In        luogo delle ordinarie    imposte sui redditi si pagherà        infatti      un'imposta sostitutiva pari   al   21%  del canone di affitto, che diventa il 19% per i contratti a canone concordato nelle città ad alta tensione abitativa.

Se a ciò si aggiunge che la cedolare sostituirà anche l'imposta di registro e l'imposta di bollo sui contratti di locazione, il vantaggio per i contribuenti è quasi sempre evidente. La convenienza va però tarata sul proprio reddito: mentre c'è sempre per chi affitta a canone libero, per i locatori a canone concordato scatta solo per i redditi lordi annui medio-alti, dai 28mila euro in su.

Potranno scegliere il regime sostitutivo solo le persone fisiche che non agiscono nell'esercizio dell'impresa o della professione.

Rientrano nell'ambito della cedolare le sole locazioni di abitazioni e pertinenze (per esempio il box) se locate congiuntamente al bene principale. Non vi rientrano le sublocazioni poiché queste danno luogo a redditi diversi e non a redditi fondiari.

L'opzione
L'applicazione della cedolare è facoltativa. La scelta spetta al locatore. Condizione per la validità dell'opzione è che il locatore rinunci per tutta la durata della stessa ad applicare aumenti del canone di affitto, inclusi gli aumenti Istat. La rinuncia deve essere previamente comunicata all'inquilino con lettera raccomandata. Tale disposizione è inderogabile, il che significa che eventuali accordi contrari tra le parti sono privi di effetti.La norma rinvia a un futuro provvedimento dell'agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità per l'esercizio dell'opzione. Non è chiaro quindi se la scelta debba essere fatta alla stipulazione del contratto, al pagamento degli acconti oppure in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi o, a scelta, in ciascuno di tali momenti. Poiché non è previsto il rimborso delle imposte già pagate, ciò dovrebbe comportare che se il contratto è stato già registrato, la cedolare si applicherà comunque in misura intera. L'opzione dovrebbe essere esercitata con riferimento a ciascun contratto, anche perché occorre la rinuncia all'applicazione degli aggiornamenti del canone (compreso quello Istat), che è un atto autonomo per ogni locazione.

L'imposta
L'aliquota della cedolare è pari al 21% del canone di affitto ovvero pari al 19%, se la locazione avviene a canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa. Questa imposta sostituisce l'Irpef e le addizionali all'Irpef sui redditi fondiari, nonché l'imposta di registro (2%) e l'imposta di bollo sui contratti di affitto. Va segnalato che del reddito assoggettato a cedolare si tiene comunque conto ai fini di eventuali agevolazioni di legge (Isee, detrazione per familiari a carico). L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta con le stesse modalità delle imposte sui redditi. Per l'anno 2011, l'acconto sarà in misura pari all'85% del dovuto; per il 2012 si arriva al 95 per cento.

Le sanzioni
In caso di mancata indicazione in dichiarazione dei redditi del canone di affitto, le sanzioni dovute sono raddoppiate: dal 200 al 400% dell'imposta non versata. Inoltre, nell'ipotesi di definizione dell'accertamento sia in via concordata con l'ufficio sia con acquiescenza del contribuente, non spetta alcuna riduzione di sanzioni. Ancora più pesanti le penalità in caso di mancata registrazione del contratto o di indicazione di un canone inferiore a quello reale o ancora di stipulazione di comodati fittizi. Se l'inquilino provvede di persona a registrare il contratto effettivo (adempimento di cui normalmente si fa carico il proprietario), si verificano le seguenti conseguenze: a) la durata contrattuale di quattro anni inizia a decorrere dalla registrazione, con diritto al rinnovo automatico per altri quattro anni; b) il canone di affitto viene rideterminato in misura pari al triplo della rendita catastale, sempre a decorrere dalla registrazione, un importo che, in media, è poco più di un terzo dell'affitto di mercato. La norma mira a creare un conflitto d'interessi tra inquilino (che dalla segnalazione dell'irregolarità fiscale avrebbe il vantaggio di un canone ultraribassato) e proprietario. Viene inoltre ribadito che i contratti non registrati sono nulli, ai sensi della legge 311/2004. Per evitare queste conseguenze, gli interessati devono provvedere a registrare i contratti in essere entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto sul federalismo municipale. Resta fermo il potere del fisco di esercitare i controlli ordinari con riguardo alla effettiva indicazione del canone in dichiarazione dei redditi e all'assolvimento dell'imposta di registro.

CALCOLO CEDOLARE SECCA

http://www.casa24.ilsole24ore.com/mercato-immobiliare/calcolatore/cedolare-secca-affitto.php

Fonte: Il sole 24 ore

martedì 1 marzo 2011

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 03/11

 

silvio berlusconi - presidente del consiglio

NOVITÀ DEL “DECRETO MILLEPROROGHE”

Nell’iter di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe, in vigore dal 27 febbraio 2011, sono state confermate alcune disposizioni e ne sono state introdotte delle nuove rispetto alla versione originaria del decreto. Di seguito si riepilogano le principali misure di interesse generale.

ACCESSO AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

È confermato il differimento dall’1.1 all’1.4.2011 del termine a decorrere dal quale l’accesso ai servizi erogati in rete dalla Pubblica Amministrazione sarà possibile soltanto con la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

COSTO DEL CARBURANTE IN FATTURA PER AUTO-TRASPORTATORI C/TERZI

Il D.L. n. 112/2008 ha previsto, a carico degli autotrasportatori di merci c/terzi, l’obbligo di indicare in fattura la quota del corrispettivo relativa al costo del carburante, qualora il contratto con il committente il trasporto sia stato stipulato in forma non scritta.

Ora, il Decreto in esame, elimina l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato adempimento del suddetto obbligo.

Rimane invece ferma la sanzione consistente nell’esclusione:

- fino a 6 mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;

- per 1 anno dai benefici finanziari e fiscali,

qualora le violazioni siano relative:

· al riconoscimento della quota “di costo minimo” diversa dal carburante e alla possibilità di chiedere al committente il pagamento della differenza se il costo riconosciuto è inferiore;

· alla possibilità del vettore di proporre domanda d’ingiunzione di pagamento entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei 15 giorni della richiesta di pagamento;

· al riconoscimento al vettore ed agli “operatori della filiera diversi dai vettori” degli interessi moratori, se il termine di pagamento è superiore a 60 giorni dalla data di emissione fattura.

VERSAMENTO PREMI INAIL AUTO- TRASPORTATORI C/TERZI

Per il 2011 è prorogato dal 16.2 al 16.6.2011 il termine per il versamento dei premi INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci c/terzi.

DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

È confermato anche per il 2011 il riconoscimento della deduzione forfetaria dal reddito d’impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, (art. 21, co. 1, L. n. 448/98), la cui misura sarà fissata da un apposito Decreto.

La predetta deduzione non dovrà essere considerata ai fini del calcolo dell’acconto dovuto per il 2012, il quale dovrà pertanto essere conteggiato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione in esame.

ACCATASTAMENTO IMMOBILI “FANTASMA”

Proroga al 30.4.2011 (rispetto al 31/3 previsto dal decreto) del termine entro il quale i titolari di diritti reali su immobili:

- non dichiarati in Catasto;

- dichiarati in Catasto, ma per i quali, a seguito di interventi edilizi, non è stata comunicata la variazione di consistenza o destinazione;

hanno la possibilità di presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale.

In considerazione “della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta”, il Decreto in esame prevede la notifica degli atti di attribuzione della rendita da parte dell’Agenzia del Territorio mediante affissione all’Albo pretorio del Comune di ubicazione dell’immobile.

Di tale affissione è data notizia mediante un comunicato pubblicato sulla G.U., nel sito dell’Agenzia del Territorio, nonché presso l’ufficio provinciale ed il Comune interessato.

“INTERNET POINT” / “PHONE CENTER”

Prorogata fino al 31.12.2011 la disposizione secondo la quale chiunque intenda aprire, come attività principale, un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi genere nel quale sono messi a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (internet point / phone center) deve chiedere la licenza al questore.

Inoltre, i gestori dei predetti esercizi / circoli non sono più tenuti a monitorare e archiviare le operazioni degli utenti né a procedere alla loro identificazione preventiva.

PROROGA DILAZIONE DI PAGAMENTO DEI RUOLI

E’ stata concessa la possibilità, ai contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, di ottenere uno slittamento degli originari termini di dilazione dei ruoli fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Condizioni per usufruire dell’allungamento fino a 72 rate:

- aver già ottenuto un piano i rateazione con Equitalia prima del 27.2.2011;

- mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di 2 rate a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

IMMOBILI COMPRESI IN PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIA-TI

E’ stato prorogato di 3 anni, passando da 5 a 8 anni dalla stipula dell’atto, il termine entro il quale devono essere completati gli interventi sugli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, cui è finalizzato il trasferimento ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1%.

Tale disposizione si applica agli atti pubblici formati, atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere ed alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dall’1.1.2005.

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI RIALLINEATE

E’ stata ridotta da 1/9 a 1/10 la quota massima di ammortamento deducibile, a prescindere dall’imputazione a Conto economico, relativa ai beni oggetto di riallineamento speciale. Tale nuova misura:

- è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 27.2.2011 (2011 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare);

- rileva ai fini del versamento dell’acconto delle imposte dirette e dell’IRAP per il predetto periodo d’imposta.

INVIO TELEMATICO RETRIBUZIONI E RITENUTE (MOD. “770 MENSILE”)

È confermato il differimento da gennaio a marzo 2011 del termine a decorrere dal quale i sostituti d’imposta dovranno utilizzare le nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate (c.d. “770 mensile”).

Viene altresì prevista la possibilità di disporre, con un apposito DPCM, di un’ulteriore proroga al 31.12.2011 del predetto termine.

“PRIMA” COMUNICAZIONE MOD. EAS

Gli enti non commerciali:

- già costituiti al 29.11.2008;

- costituiti dal 30.11.2008 per i quali i 60 giorni dalla costituzione sono già scaduti al 31.3.2011 (si tratta degli enti costituiti entro il 30.1.2011),

possono usufruire della proroga al 31.3.2011 per provvedere alla presentazione del “primo” mod. EAS, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette ed IVA ex artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72.

La proroga in esame consente anche di “sanare” eventuali invii tardivi del mod. EAS, ossia effettuati oltre i termini originariamente previsti.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI FISCALI PER SISMA IN ABRUZZO

A favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 6/04/09 in Abruzzo, sono state disposte:

- la proroga dall’1/01/11 al 31/12/11 del termine per la ripresa della riscossione dei tributi, contributi e premi senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in 120 rate mensili di pari importo;

- la sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra l’1/01/11 e il 31/10/11 (un DPCM stabilirà il nuovo termine di decorrenza).

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER GLI ALLUVIONATI DEL VENETO

È prorogato fino al 30.6.2011 il periodo di sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza tra il 31.10 e il 20.12.2010 a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi colpiti dalle alluvioni avvenute nella Regione Veneto nei giorni dal 31.10 al 2.11.2010.

5 PER MILLE 2011

È confermato anche per l’esercizio finanziario 2011, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010, lo stanziamento dei fondi per la ripartizione del 5‰ IRPEF in base alle scelte espresse dai contribuenti.

STUDI DI SETTORE PER IL 2011

È confermata la possibilità di disporre, con un apposito DPCM, la proroga al 31.12.2011 del termine per l’approvazione degli studi di settore per il 2011.

detrazione 55% - invio telematico per i lavori a cavallo d'annoDETRAZIONE DEL 55%: INVIO TELEMATICO PER I LAVORI A CAVALLO D’ANNO

Entro il prossimo 31 marzo i soggetti che intendono beneficiare della detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, devono obbligatoriamente comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, mediante l’apposito modello IRE, l’ammontare delle suddette spese sostenute nel periodo d’imposta 2010, qualora gli interventi non siano ancora terminati al 31 dicembre 2010 e proseguano nel 2011.

Nel caso in cui i lavori proseguano per più periodi d’imposta (quindi interessino almeno 3 anni), è necessario presentare una comunicazione per ciascun periodo d’imposta nel quale sono eseguiti lavori non terminati. Ad esempio, se gli interventi sono iniziati nel 2010, proseguono nel 2011 e si concluderanno nel 2012, con sostenimento delle relative spese nei 3 anni, dovrà essere inviata una comunicazione per il 2010 ed una per il 2011.

La presentazione della comunicazione in esame non deve essere effettuata se:

clip_image001 i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;

clip_image001[1] non sono state sostenute spese nel periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori (proseguiti nel periodo d’imposta successivo);

clip_image001[2] si tratta di spese sostenute nell’anno in cui i lavori, iniziati in periodi d’imposta precedenti, sono terminati.

Si evidenzia che in presenza di più proprietari/detentori dell’immobile che sostengono le spese e che intendono fruire della detrazione del 55%, la comunicazione può essere trasmessa soltanto da uno di essi.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro il 90° giorno successivo al termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese per interventi non ancora conclusi a quella data.

Modalità di trasmissione

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo 2011 direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Per le spese che saranno sostenute nel 2011 relativamente a lavori che proseguiranno anche nel 2012 dovrà essere presentata una nuova comunicazione telematica entro il 31 marzo 2012.

L’adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l’ulteriore obbligo, posto a carico dei soggetti che intendono fruire della detrazione del 55%, della trasmissione all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dei dati relativi agli interventi realizzati.

TARDIVA ED OMESSA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

In caso di tardiva (presentazione effettuata dopo il 31.3.2011) ovvero omessa presentazione della comunicazione in esame:

a) il beneficio non decade pertanto non è preclusa la possibilità di beneficiare della detrazione del 55%;

b) si rende applicabile la sanzione in misura fissa da 258 euro a 2.065 euro.

privacy: entro il 31 marzo 2011 aggiornamento del dpsPRIVACY: ENTRO IL 31 MARZO 2011 AGGIORNAMENTO DEL DPS

Entro il prossimo 31 Marzo 2011, i soggetti che trattano dati sensibili e/o giudiziari con strumenti elettronici, devono provvedere all’aggiornamento del Documento Programmatico sulla sicurezza (DPS).

Il Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede, infatti, che le aziende adottino delle "misure minime" di sicurezza. Tra queste misure rientra anche l’obbligo di redigere o aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) entro il 31 marzo di ogni anno, al fine di rilevare le eventuali variazioni avvenute in Azienda, che possono coinvolgere il trattamento dei dati e delle informazioni, come ad esempio l’assunzione di un nuovo dipendente, il licenziamento di uno o più dipendenti, un nuovo personal computer, un cambio d'indirizzo, il cambio della persona incaricata del trattamento dei dati, ecc.

Si tenga presente che in assenza di variazioni di rilievo è comunque necessario procedere all’aggiornamento del DPS confermando la validità dei dati indicati.

giuseppe mussari - presidente abiPROROGA LE RICHIESTE DI SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il Ministero dell'Economia, l’Associazione Bancaria Italiana e le altre rappresentanze d'impresa firmatarie dell'avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese (PMI) verso il sistema creditizio, hanno deciso di prorogare il termine per la presentazione delle istanze al prossimo 31 luglio 2011.

Il nuovo accordo siglato in data 16.02.2011 poggia principalmente su quattro pilastri:

1. la proroga al 31 luglio 2011 del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici, previsti dall’Avviso comune Abi-imprese, che non hanno usufruito della sospensione;

2. il possibile allungamento di quei finanziamenti a medio lungo termine (mutui) che hanno già avuto la sospensione, per un periodo pari alla vita residua del finanziamento e, in ogni caso, non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari;

3. la previsione secondo la quale le banche possano mettere a disposizione delle imprese, che lo richiedono, specifici strumenti di gestione del rischio di tasso relativamente ai finanziamenti per i quali si propone l’allungamento del piano di ammortamento, finalizzati a convertire il tasso di interesse del finanziamento da variabile a fisso o a fissare un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile. Tali strumenti di gestione del tasso devono avere esclusivamente finalità di copertura del rischio di tasso ed essere strettamente correlati ai finanziamenti sottostanti in termini di durata, valore nominale e parametro di indicizzazione;

4. la previsione di appositi finanziamenti per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale.

In altre parole:

a. la piccola-media impresa che non ha ancora fruito della sospensione dei debiti potrà richiedere, fino a 31/7/2011:

clip_image001la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale della rata dei mutui;

clip_image001la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing immobiliare;

clip_image001la sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing mobiliare;

clip_image001l’estensione fino a 270 giorni delle scadenze del debito bancario a breve termine, con particolare riguardo alle operazioni di anticipazioni su crediti certi ed esigibili (salvo buon fine, factoring, anticipi su fatture, ecc.), comprese quelle concesse entro la data di scadenza della presentazione della domanda;

b. qualora l’impresa abbia già fruito della moratoria per un contratto di leasing o per l’allungamento della scadenza di un credito anticipato, non potrà fruire di un’ulteriore agevolazione per il medesimo contratto;

c. le imprese che hanno già fruito della moratoria sui mutui possono, invece, richiedere l’allungamento della durata del mutuo per un periodo non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari.

d. le banche possono mettere a disposizione delle PMI che ne facciano richiesta strumenti di gestione del rischio del tasso di interesse;

e. è previsto un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni, prevedendo un apposito finanziamento o altre forme di intervento per chi realizza processi di rafforzamento patrimoniale. Si tratta di una misura già prevista nell’Avviso comune del 3 agosto 2009, resa maggiormente flessibile attraverso la previsione che l’importo del finanziamento sia “proporzionale” – anziché un “multiplo”– al capitale effettivamente versato dai soci.

CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA MORATORIA

I benefici sopra elencati previsti nell’Avviso comune del 3 agosto 2009 (ripreso dall’Accordo del 16 febbraio 2011) possono essere invocati solo dalle piccole medie imprese che soddisfano i seguenti requisiti:

1. numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;

2. fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale di attivo di bilancio minore di 43 milioni di euro).

Tali requisiti devono essere riferiti alla singola azienda, senza considerare l’eventuale partecipazione a gruppi societari.

È stato inoltre stabilito che l’accesso alla moratoria dei debiti è precluso alle imprese che, ancorché in possesso dei citati requisiti dimensionali, non rispettino anche le seguenti condizioni:

a. presenza di adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante la temporanea difficoltà ascrivibile all’attuale fase congiunturale;

b. assenza di esposizioni o rate scadute/sconfinanti, anche se parzialmente adempiute, da oltre 180 giorni dalla data della presentazione della domanda;

c. sussistenza, alla data di presentazione dell’istanza, esclusivamente di posizioni classificate “in bonis” e senza ritardi nei pagamenti, oppure assenza – nei confronti dell’istituto di credito – di posizioni passive classificabili come “ristrutturate” o “in sofferenza”.

I MUTUI E I LEASING OGGETTO DELLA SOSPENSIONE DELLE QUOTE CAPITALE

Possono beneficiare della sospensione:

clip_image001tutti i mutui di durata superiore a 18 mesi e un giorno, stipulati prima del 3 agosto 2009;

clip_image001tutti i leasing finanziari (non quelli operativi) immobiliari e mobiliari, stipulati prima del 3 agosto 2009.

L’impresa dovrà dichiarare di non avere rate scadute (non pagate o pagate parzialmente) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Durante il periodo di sospensione (12 o 6 mesi) l’impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito.

Per effetto della sospensione del pagamento delle quote capitali dei mutui e dei leasing, si attua un allungamento del piano di ammortamento degli stessi per un periodo pari a quello di sospensione, fatta salva la facoltà dell’impresa di chiedere il ricalcolo delle rate successive al pagamento delle quote capitale sospese in modo che la durata complessiva del mutuo/leasing non subisca variazioni.

professionisti, contributi volontari sempre deducibiliPROFESSIONISTI, CONTRIBUTI VOLONTARI SEMPRE DEDUCIBILI

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i contributi versati facoltativamente dai professionisti alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza sono deducibili qualunque sia la causa che origina il versamento: riscatto del corso di laurea, prosecuzione volontaria del versamento dei contributi oppure ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

immobili: obbligo del certificato energeticoIMMOBILI: OBBLIGO DEL CERTIFICATO ENERGETICO

Viene previsto che, nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari venga inserita una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. A decorrere dal prossimo 1° gennaio 2012, inoltre, gli annunci commerciali di vendita degli edifici o di loro porzioni devono riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

SCADENZARIO:

Marzo:

16/03/10:

clip_image001Liquidazione Iva mensile;

clip_image001Versamento saldo Iva 2010;

clip_image001Versamento tassa di vidimazione dei libri sociali;

clip_image001Versamenti unitari.

giovedì 24 febbraio 2011

Il sito aziendale: da vetrina ad autentico strumento di lavoro

cudoma Nel corso del tempo il ruolo del sito internet di una azienda si sta evolvendo. Nato come vetrina per ospitare le informazioni essenziali della società, quali i servizi e i contatti oggi il cosiddetto "Sito aziendale" è divenuto un elemento integrato ad un autentico sistema informativo che abbraccia diversi ambiti.
Il DMS CuDoMa è stato progettato per fornire un servizio completo a consulenti del lavoro, commercialisti e studi professionali.
La peculiarità di questa piattaforma è la presenza di un CMS (Content mangement system) integrato che consente al professionista gestire autonomamente un sito in cui vengono pubblicate periodicamente tutte le novità che riguardano il suo ambito aziendale.
Contemporaneamente dal sito si può accede ad una area riservata all'interno della quale è possibile trovare tutti i documenti messi a disposizione di clienti e collaboratori.
CuDoMa, mette a disposizione dei suoi utenti una piattaforma "brandizzabile" con il proprio marchio, che facilita il processo di gestione documentale aziendale.
In questo modo l'azienda non solo fidelizza la propria clientela ma trasmette un servizio di qualità elevato che aumenta sensibilmente il valore percepito all'esterno.
Sono ormai più di 10.000 le aziende che usano CuDoMa e sui innovativi sistemi di condivisione dei file integrabili con la posta elettronica certificata PEC.
I professionisti che non usano CuDoMa apprendono con stupore dell'esistenza di queste funzioni forse pensando che meccanismi informatici di questo genere non possano esistere.
Il software di gestione documentale di CuDoMa è gratuito fino a 5 utenti quindi è possibile a chiunque abbia la partita iva testare di persona le tante funzioni di questo DMS

martedì 1 febbraio 2011

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 02/11

 Attilio Befera - presidente equitaliaNUOVI VINCOLI ALL’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI ERARIALI

A decorrere dal 1° Gennaio 2011 sono entrate in vigore nuove limitazioni per le compensazioni in presenza di imposte iscritte a ruolo. La Manovra Correttiva 2010, infatti, ha vietato la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In pratica, finalità della disposizione è quella di evitare che i contribuenti compensino crediti erariali (IVA, IRPEF, IRES ecc..), nel modello F24, qualora siano debitori verso l’erario di importi iscritti a ruolo, in relazione a imposte erariali.

Il suddetto limite di 1.500 euro deve ritenersi costituito dall'ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, anche se i debiti derivanti dalle singole cartelle di pagamento non superano tale soglia (ad esempio, il divieto opera in presenza di una cartella di pagamento scaduta per 1.000 euro a titolo di IRPEF e di un’altra per 900 euro a titolo di IVA).

In buona sostanza l’utilizzo in compensazione dei crediti erariali risulta inibito solo fino a concorrenza dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro, di cui è scaduto il pagamento. Di conseguenza:

clip_image001[1] qualora i crediti erariali superino l’importo dei debiti iscritti a ruolo e non pagati, la compensazione deve ritenersi ammessa in relazione agli importi eccedenti, ad esempio: credito IRPEF 10.000 euro, debito IVA iscritto a ruolo e non pagato per 6.000 euro, in tal caso sarà possibile utilizzare in compensazione il credito IRPEF per 4.000 euro;

clip_image001[2] non sussiste alcun divieto alla compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo e non pagati di importo pari o inferiore a 1.500 euro;

clip_image001[3] ai fini dell’applicazione del divieto di compensazione deve essere scaduto il termine di pagamento della cartella, ovvero deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Qualora sia intervenuta, invece, l'ipotesi di:

o sospensione della riscossione:

o concessione di regolare il pagamento delle rate, a seguito di dilazione delle somme iscritte a ruolo ex art. 19, DPR n. 602/73,

non potrà configurarsi un inadempimento del contribuente per i debiti iscritti a ruolo.

In relazione agli importi a debito iscritti a ruolo, si noti che per “accessori” delle imposte erariali si intendono:

clip_image001[4] gli interessi,

clip_image001[5] le sanzioni.

E’ infine da chiarire se nel novero degli oneri “accessori” rientrano anche quegli importi che non sono originariamente compresi nel ruolo, quali ad esempio gli aggi della riscossione e le spese di notifica della cartella.

La disposizione in esame è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.). Unico dubbio è rappresentato dall’IRAP, infatti ad oggi non è chiaro se, ai fini che qui interessano, questa imposta ha natura erariale (come più volte ribadito in passato dalla Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza 296/2003), ovvero costituisce tributo proprio delle regioni e quindi esce dalla sfera di competenza dello stato quale tributo erariale.

Alla luce di quanto sopra sono, pertanto, escluse dall’ambito applicativo del divieto le altre imposte, quali:

clip_image001[6] i tributi locali (es. ICI);

clip_image001[7] i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95);

clip_image001[8] i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

clip_image001[9] le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada).

In caso di inosservanza del divieto, sarà applicata una sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato, calcolata sull’intero ruolo compreso di sanzioni, interessi e aggio. La sanzione non potrà essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale o amministrativa e non potrà essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

Al fine di bilanciare il divieto finora esaminato, è stata prevista la possibilità di pagare, anche parzialmente, somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, demandando le relative modalità operative, ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, (D.L. 78/2010, ossia il 31.05.2010) e quindi entro il 27.11.2010, ma che ad oggi non risulta ancora essere stato emanato.

elenco clienti e fornitori

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA SUPERIORI A 3.000 EURO

Il D.L. n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro.

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione in esame tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, così come successivamente individuate.

Oggetto della comunicazione

Oggetto della comunicazione sono:

clip_image001 le cessioni di beni,

clip_image001[1] le prestazioni di servizi

rese e ricevute, dai soggetti passivi IVA, di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’imposta.

Per le operazioni IVA per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura (documentate quindi da scontrini o ricevute fiscali), il predetto limite è elevato a 3.600 euro al lordo dell’imposta sul valore aggiunto applicata.

Ai fini di verificare il limite al raggiungimento del quale scatta l’obbligo di effettuare la comunicazione, occorre considerare che in caso di contratti di appalto, fornitura, somministrazione o altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l’operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a 3.000 euro. Inoltre, qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

Casi particolari

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

a) soggetto che, per effetto dell'operazione straordinaria, si è estinto: il subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;

b) soggetto che, per effetto dell’operazione straordinaria, non si è estinto: la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.

Operazioni escluse

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

clip_image001 importazioni;

clip_image001esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633/72;

clip_image001le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;

clip_image001operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 605/73 (si pensi ad esempio a quelle di amministratori di condominio e istituti finanziari).

Termini di invio della comunicazione telematica

I soggetti passivi IVA tenuti all’adempimento in esame effettuano la comunicazione entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, mediante utilizzo del servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni.

Si evidenzia che è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

Disciplina transitoria

In fase di prima applicazione l’Agenzia delle Entrate ha disposto una disciplina transitoria, per effetto della quale, per il periodo d’imposta 2010:

clip_image001la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione (non vanno pertanto comunicate le operazioni documentate da scontrino e/o ricevuta fiscale);

clip_image001l’importo di 3.000 è stato elevato a 25.000 euro (al netto dell’IVA);

clip_image001l’invio telematico della comunicazione può essere effettuato fino al 31 ottobre 2011.

Limitatamente alle sole operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura, sono altresì escluse dalla comunicazione le operazioni effettuate fino al 30 aprile 2011.

Riepilogando:

 

DISCIPLINA TRANSITORIA

DISCIPLINA ORDINARIA

 

per il 2010

Dal 2011

operazioni con OBBLIGO di FATTURA

comunicazione per operazioni di importo superiore a 25.000 euro (al netto di IVA)

comunicazione per operazioni di importo superiore a 3.000 euro (al netto di IVA)

TERMINI: ENTRO IL 31/10/2011

TERMINI: ENTRO IL 30/4/2012

operazioni SENZA obbligo di FATTURA

nessun adempimento

nessun adempimento per operazioni effettuate fino al 30/4/2011

comunicazione per operazioni effettuate dal 1/5/2011 di importo superiore a 3.600 euro (al lordo dell’IVA)

TERMINI: ENTRO IL 30/4/2012

Elementi da indicare nella comunicazione

Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

a) l’anno di riferimento;

b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;

c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di codice fiscale i dati di cui all’art. 4, co. 1, lett. a) e b), del DPR n.605/73 (se persona fisica il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale);

d) i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto applicata.

Per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione dovranno essere indicati i dati identificativi del committente o del commissionario ed i corrispettivi saranno comprensivi dell’Iva.

SCADENZARIO:

Febbraio:

16/02/10:

clip_image001Autoliquidazione INAIL;

clip_image001Liquidazione Iva mensile;

clip_image001Liquidazione Iva trimestrale;

clip_image001Versamenti unitari.

28/02/10:

clip_image001Invio certificazione dei compensi erogati nel 2010;

clip_image001Invio telematico comunicazione dati IVA.

sabato 1 gennaio 2011

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 01/11

giulio tremontiLA FINANZIARIA 2011 O MEGLIO “LEGGE DI STABILITÀ”

Di seguito si propone una sintesi delle principali novità di carattere fiscale.

NOVITA’ LEASING IMMOBILIARE (commi 15 e 16)

In relazione al leasing immobiliare è stato previsto che:

clip_image001 dal 2011 in caso di acquisto di un immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, da concedere in leasing, le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute in misura integrale;

clip_image001[1] l’utilizzatore del bene è solidalmente responsabile con la società di leasing per il pagamento delle imposte dovute a seguito del trasferimento dell’immobile;

clip_image001[2] per i contratti di leasing in essere al 1° gennaio 2011, è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalità di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011. La misura del tributo è pari alle imposte ipocatastali dovute per il riscatto del bene al netto dell’imposta di registro applicata sui canoni di locazione, ridotta di una percentuale pari al 4%, moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto;

clip_image001[3] tra i contratti per i quali la registrazione è necessaria soltanto in caso d’uso sono compresi anche i contratti di locazione finanziaria immobiliare;

clip_image001[4] nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa;

ACCERTAMENTO E AUMENTO SANZIONI RIDOTTE (commi da 17 a 22)

Al fine di migliorare le attività di controllo fiscale, la legge di stabilità 2011 ha previsto che:

clip_image001[5] il controllo formale delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973, dovrà essere effettuato dagli Uffici tenendo conto anche di specifiche analisi del rischio di evasione;

clip_image001[6] l’accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. 600/1973 è ammesso anche sulla base di dati e informazioni acquisiti con gli inviti a comparire, le richieste di esibizione di documenti e le richieste di compilazione di questionari;

clip_image001[7] le sanzioni ridotte dovute dal contribuente al ricorrere degli istituti deflativi del contenzioso e del ravvedimento operoso vengano aumentate a decorrere dal 1° febbraio 2011.

In particolare, per quanto riguarda la decorrenza delle nuove misure ridotte, è necessario differenziare a seconda del tipo di istituto, come di seguito evidenziato:

Conciliazione giudiziale

fa riferimento

ai ricorsi presentati

a decorrere

dall’1.2.2011

Ravvedimento operoso

alle violazioni commesse

Definizione agevolata delle sanzioni

agli atti emessi

Altri atti deflativi

agli atti definibili emessi

Di conseguenza, le nuove misure delle sanzioni ridotte “a favore” del contribuente sono di seguito individuate:

ISTITUTO DEFLATIVO

VECCHIA SANZIONE RIDOTTA

NUOVA SANZIONE RIDOTTA

DECORRENZA NUOVA SANZIONE RIDOTTA

Adesione agli inviti al contraddittorio

E ai pvc

1/8 del minimo

1/6 del minimo

atti definibili emessi dal 1/2/2011

Accertamento con adesione

1/4 del minimo

1/3 del minimo

atti definibili emessi dal 1/2/2011

Acquiescenza e accertamento

1/4 dell’irrogato

1/3 dell’irrogato

atti definibili emessi dal 1/2/2011

Definizione agevolata delle sanzioni

atti emessi dal 1/2/2011

Acquiescenza e accertamento, non preceduto da invito a comparire, né pvc definibile

1/8 dell’irrogato

1/6 dell’irrogato

atti definibili emessi dal 1/2/2011

Conciliazione giudiziale

1/3 delle sanzioni

dovute

40% delle sanzioni

dovute

Ricorsi presentati

dal 1/2/2011

Ravvedimento operoso breve

1/12 del minimo

1/10 del minimo

Violazioni commesse

dal 1/2/2011

Ravvedimento operoso lungo

1/10 del minimo

1/8 del minimo

CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI RICERCA E SVILUPPO (comma 25)

Viene concesso un credito d'imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la cui misura è rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta, da indicare nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97.

L’individuazione degli investimenti agevolati, dei soggetti beneficiari nonché della misura e della modalità di fruizione di tale credito è demandata ad un apposito Decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico.

ABOLIZIONE AUMENTO CONTRIBUTIVO 0,09% (comma 39)

È abrogato il comma 10 dell’art. 1, della Finanziaria 2008, che prevedeva l’aumento, a decorrere dall’1.1.2011, nella misura dello 0,09% delle aliquote contributive per i lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori diretti e soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

AGEVOLAZIONE PICCOLA PROPIETÀ CONTADINA (comma 41)

Il regime agevolativo per la piccola proprietà contadina, che prevede, fino a 31.12.2010, l’applicazione dell’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1% è stata prorogata “a regime”, di conseguenza il regime agevolato sarà operativo senza alcuna scadenza.

AGGREGAZIONI TRA PROFESSIONISTI (comma 42)

La Finanziaria 2008 aveva previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per le operazioni di aggregazioni tra professionisti effettuate nel periodo compreso tra l’1.1.2008 ed il 31.12.2010.

L’attuazione di tale disposizione era subordinata ad un’autorizzazione della Commissione UE non ancora ottenuta, di conseguenza, la Finanziaria 2011 è intervenuta prevedendo che il credito d’imposta in esame riguarda solo le operazioni effettuate nel 2008 e nel 2009 e non anche quelle del 2010.

DETASSAZIONE “PREMI DI PRODUTTIVITÀ” (comma 47)

È prorogata per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011 la detassazione dei c.d. “premi di produttività. In base alla disposizione agevolativa:

clip_image001[8] le somme erogate al dipendente a titolo di “premi di produttività” sono soggette ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali;

clip_image001[9] il beneficio fiscale trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2010 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 è altresì previsto lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse disponibili.

DETRAZIONE 55% RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (comma 48)

L’attesa proroga per la detrazione del 55% prevista per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici dall’art. 1, co. da 344 a 349 della Finanziaria 2007, è stata confermata fino al 31 dicembre 2011.

La detrazione spettante però potrà essere fruita in 10 rate annuali di pari importo, anziché nelle precedenti 5 rate.

Sono altresì confermate anche per il 2011 le disposizioni secondo le quali:

clip_image001[10] non è necessario disporre dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica per gli interventi finalizzati alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari nonchè in caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di caldaia a condensazione;

clip_image001[11] in presenza di interventi che proseguono per più periodi d’imposta, il soggetto interessato è tenuto ad inviare l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato con il Provvedimento 6.5.2009.

DETRAZIONE CARICHI DI FAMIGLIA PER NON RESIDENTI (comma 54)

È prorogata anche per il 2011 la detrazione per carichi di famiglia ex art. 12, TUIR, introdotta dalla Finanziaria 2007, a favore dei soggetti non residenti. In particolare si ricorda che la detrazione opera:

clip_image001[12] per i familiari “a carico”;

clip_image001[13] qualora il soggetto interessato non gode già nel proprio Paese di un analogo beneficio fiscale;

clip_image001[14] a condizione che il richiedente attesti il sussistere delle condizioni per beneficiare delle detrazioni in esame con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegando la documentazione del Paese d’origine tradotta in italiano.

La detrazione per carichi di famiglia relativa all’anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per l’anno 2012.

REGIME IVA CESSIONI IMMOBILI USO ABITATIVO (comma 86)

Il regime di imponibilità IVA previsto per le cessioni di immobili ad uso abitativo effettuate da parte delle imprese costruttrici o da quelle che hanno effettuato gli interventi di recupero di cui alle lett. c), d) ed e) dell’art. 31, co. 1, Legge n. 457/78, entro 4 anni dalla costruzione/ristrutturazione, viene prolungato di un ulteriore anno.

Pertanto le suddette imprese di costruzione o ristrutturazione beneficeranno di 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione/ristrutturazione per effettuare cessioni (di fabbricati abitativi) imponibili iva, in luogo del regime di esenzione

comunicazione agenzia delle entrate per effettuare operazioni intracomunitariePER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E’ NECESSARIA UNA APPOSITA COMUNICAZIONE

Con i due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre scorso, è stata data concreta attuazione all’obbligo di dichiarazione di volontà, previsto dal D.L. 78/2010, per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie.

Pertanto, chi inizia una professione, o un’attività di impresa, nel territorio dello Stato, deve indicare nel modello di inizio attività ai fini Iva la volontà (anche se solo ipotetica) di porre in essere operazioni intracomunitarie. I contribuenti già titolari di partita Iva, invece, possono scegliere alternativamente di svolgere le operazioni in questione, oppure, di rinunciarvi presentando un’apposita istanza ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Questi ultimi adempimenti sono richiesti anche ai soggetti non residenti che devono, tuttavia, presentare le stesse istanze al Centro Operativo di Pescara.

Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l’Agenzia delle Entrate verificherà che i dati forniti siano completi ed esatti provvedendo, di seguito, ad effettuare una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio. In caso di esito negativo, entro lo stesso arco temporale l’ufficio finanziario competente per le attività di controllo ai fini Iva emana un provvedimento di diniego, diversamente, il contribuente sarà incluso nell’elenco Vies che consente l’esecuzione di operazioni intracomunitarie.

L’ambito applicativo del nuovo obbligo in commento riguarda tutti coloro che intendono effettuare le operazioni intracomunitarie di cui al titolo II, capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, ossia acquisti e cessioni intracomunitari di beni. Si evidenzia che dovrebbero rientrare tra le operazioni soggette al vincolo di autorizzazione anche le prestazioni di servizi intracomunitarie e più precisamente le prestazioni cosiddette «generiche» scambiate fra due soggetti passivi di stati membri diversi, anche se sul punto è auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Adempimenti a carico dei soggetti già titolari di Partita IVA

In linea generale, i soggetti già in possesso della partita IVA sono “di diritto” iscritti nel suddetto archivio. Il provvedimento 2010/188376 detta però le modalità di diniego e revoca dell'autorizzazione, coinvolgendo anche gli operatori già attivi.

Il passaggio al nuovo regime prevede infatti, una distinzione dei diversi casi a seconda del periodo di presentazione della dichiarazione di inizio attività.

In sintesi:

SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITÀ

I CONTRIBUENTI CHE:

    EFFETTI:

dal 31 maggio 2010

al 28 febbraio 2011

·         NON HANNO dichiarato di effettuare operazioni intraUE nel modello di inizio attività (Mod.. AA7 / AA9);

oppure

·         nel secondo semestre 2010 NON HANNO effettuato operazioni intraUE e presentato i relativi modelli Intra

ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2011

saranno ESCLUSI dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraUE

 

 

per effettuare operazioni intraUE

(qualora interessati) DOVRANNO PRESENTARE UN'APPOSITA ISTANZA
all'Agenzia delle Entrate.

·         HANNO dichiarato di effettuare operazioni intraUE nel modello di inizio attività (Mod.. AA7 / AA9);

oppure

·         nel secondo semestre 2010 HANNO effettuato operazioni intraUE e presentato i relativi modelli Intra.

RESTANO ISCRITTI

nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraUE

senza necessità di alcun adempimento

prima del

31 maggio 2010

·         NON HANNO presentato i modelli Intra (cessioni di beni/servizi e acquisti di beni/servizi) nel 2009 e 2010;

o che, pur avendoli presentati

·         NON HANNO adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009.

ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2011

saranno ESCLUSI dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraUE

 

per effettuare operazioni intraUE

(qualora interessati) DOVRANNO PRESENTARE UN'APPOSITA ISTANZA

all'Agenzia delle Entrate.

·         HANNO presentato i modelli intra (beni/servizi) nel 2009 e 2010;

e

·         HANNO adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009.

RESTANO ISCRITTI

nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraUE

senza necessità di alcun adempimento

Pertanto, qualora il contribuente abbia un trascorso che lo collochi nelle ipotesi di possibile esclusione ed in futuro fosse intenzionato ad effettuare operazioni intracomunitarie, dovrà richiedere l’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti passivi che effettuano cessioni e acquisti di beni in ambito UE, mediante presentazione della relativa istanza da presentare ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, in caso contrario verrà escluso, entro il 28 febbraio 2011, con la conseguenza che da tale data non potrà effettuare operazioni intraUE.

Presentata l’istanza, se entro i 30 giorni successivi l’Agenzia non si esprime negativamente,emanando un provvedimento di diniego, dal giorno successivo (il 31° giorno dalla presentazione dell’istanza) il soggetto richiedente sarà inserito nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intraUE. Il contribuente, dalla stessa data, potrà constatare l’avvenuta inclusione della propria posizione nell’archivio verificando nei sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie la validità del numero di identificazione IVA attribuitogli accedendo al seguente sito: http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm.

Si tenga da ultimo presente che contestualmente al ricevimento della dichiarazione di volontà, sarà sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie anche attraverso la loro esclusione dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie sino al trentesimo giorno successivo alla data di attribuzione all’interessato del numero di partita IVA o dalla data di presentazione dell’istanza, con il conseguente effetto di non poter compiere alcuna operazione intraUE.

Nei trenta giorni suddetti il soggetto potrà operare in piena legittimità per le operazioni interne, con gli adempimenti previsti. Al trentunesimo giorno il soggetto viene inserito nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie, qualora non sia stato emanato provvedimento di diniego.

In merito alle modalità di presentazione ed al contenuto dell’istanza, i provvedimenti non dettano alcuna istruzione. E’ pertanto da ritenere che sia possibile redigere l’istanza in parola in “forma libera”, fornendo gli stessi dati identificativi previsti nel frontespizio della dichiarazione di inizio attività.

SCADENZARIO:

Gennaio:

17/01/10:

clip_image001[10] Liquidazione Iva mensile;

clip_image001[10] Versamenti unitari.

Via Augusto Pierantoni, n. 34 - 00139 ROMA (zona Nuvo Salario)