DEDUCIBILITA’ IRES/IRPEF del 10% dell’IRAP - ISTANZA DI RIMBORSO
Come noto, Il decreto “anticrisi” ha introdotto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dell’imposta regionale sulle attività produttive che colpisce il costo del lavoro e gli oneri per interessi sostenuti dalle imprese e dai professionisti, in quanto componenti negativi generalmente non ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione da assoggettare al tributo regionale. La deduzione forfetaria, pari al 10 per cento dell’IRAP versata, può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre
Con un provvedimento dello scorso 6 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2008 per effetto della mancata deduzione del 10% dell’IRAP.
L’istanza può essere presentata esclusivamente con riferimento ai periodi d’imposta per i quali, al 29.11.2008 non fosse ancora scaduto il termine decadenziale di 48 mesi dalla data in cui è stata versata
Relativamente agli esercizi chiusi in perdita, la deduzione calcolata comporta l'incremento dell'importo originariamente dichiarato. In questi casi, se la perdita è stata utilizzata in periodi di imposta successivi già oggetto di dichiarazione, di ciò se ne dovrà tenerne conto nella stessa istanza. Qualora invece la perdita non fosse stata utilizzata fino al 2007 (Unico 2008), il maggiore importo che risulta dalla nuova deduzione del 10% dell'Irap dovrà essere esposto nel modello Unico 2009 (rettificando l'importo originario) e potrà dunque essere compensato dall'esercizio 2008 e nei limiti del quinquennio dall'esercizio originario.
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito modello.
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata:
direttamente, (da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate);
tramite una società del gruppo, (qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario);
tramite i soggetti incaricati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro).
La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti devono essere effettuate utilizzando il prodotto informatico denominato “RimborsodaIrap”, reso disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
In relazione ai termini di presentazione dell’istanza di rimborso, occorre distinguere tra:
i contribuenti che, alla data del 29.11.2008, non avevano ancora presentato istanza di rimborso;
i contribuenti che, alla data del 29.11.2008, avevano già presentato istanza di rimborso.
I termini di presentazione, stabiliti inizialmente nel provvedimento di approvazione del modello, sono stati opportunamente differiti. In particolare, la presentazione del modello potrà essere effettuata a partire dal 14 settembre 2009 (anziché dal 12/6/2009), data nella quale sarà “aperto” il canale telematico, ed entro un termine differenziato (anch’esso differito) a seconda che il contribuente al 29 novembre 2008 abbia o meno presentato istanza di rimborso.
AGENTI DI COMMERCIO: POSSIBILE ESCLUSIONE DALL’IRAP
A seguito di alcune controversie concernenti l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alle istanze di rimborso IRAP proposte da alcuni agenti di commercio e da un promotore finanziario, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno emesso quattro importanti sentenze che potrebbero collocare al di fuori dell’ambito di applicazione dell’IRAP quegli agenti/promotori finanziari che esercitano la propria attività in assenza di “autonoma organizzazione”.
E’ bene ricordare che secondo l’Agenzia sussiste “autonoma organizzazione” quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti, da valutare caso per caso:
impiego, “in modo non occasionale, di lavoro altrui”;
utilizzo di “beni strumentali eccedenti, per quantità o valore”, le necessità minime per l’esercizio dell’attività (per quanto riguarda l’utilizzo di beni strumentali, ai fini della verifica dell’autonoma organizzazione è stato osservato che la disponibilità degli stessi eccedente il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività, rileva anche qualora questi non vengano acquisiti direttamente, ma siano forniti da terzi, a qualunque titolo e a prescindere dal fatto che il loro costo sia stato già interamente dedotto).
Pertanto, alla luce della recente giurisprudenza, anche gli agenti di commercio ed i promotori finanziari possono valutare se assoggettare il proprio reddito ad IRAP. Qualora sia ritenuta sussistente un’autonoma organizzazione nella loro attività, l’IRAP sarà dovuta; in caso contrario si aprono tre strade:
già da quest’anno sarà possibile non compilare il modello IRAP e non versare l’imposta (sotto il profilo finanziario è probabilmente la scelta migliore, ma che espone il contribuente all’irrogazione di sanzioni);
compilare e versare l’imposta e presentare istanza di rimborso (in questo caso si evita l’irrogazione di sanzioni ma ci si espone a tempi lunghi per il rimborso);
presentare specifiche istanze di rimborso anche per gli anni pregressi.
IN ARRIVO 105.000 LETTERE A CONTRIBUENTI SOGGETTI A STUDI DI SETTORE
Alla vigilia del primo appuntamento relativo al versamento dell’imposta, l’Agenzia delle Entrate ripete l’esperienza degli anni scorsi, annunciando l’invio di 105.000 lettere a contribuenti soggetti agli studi di settore le cui comunicazioni, relative al triennio 2005-2007, presentano rilevanti anomalie. Le lettere riguardano contribuenti che presentano anomalie dovute alla omessa o non corretta indicazione di dati determinanti per l’applicazione degli studi stessi. Le anomalie segnalate riguardano incoerenze:
relative alla gestione del magazzino;
tra rimanenze finali ed esistenze iniziali
Nella lettera viene precisato che, qualora le anomalie evidenziate saranno riscontrate anche nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2008, la posizione del contribuente verrà inserita in apposite liste selettive utilizzate per i controlli fiscali.
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