lunedì 30 novembre 2009

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 11/09

 

SCUDO FISCALE: ampliamento dei reati e restrizione dei termini

 

trichet

L’art. 13-bis del decreto, anch’esso inserito in sede di conversione, (quindi, in vigore dal 5 agosto 2009), introduce una disciplina in materia di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero mediante la procedura del “rimpatrio” ovvero della “regolarizzazione”. Tale disciplina, tecnicamente meglio nota come "scudo fiscale", viene quindi riproposta per la terza volta e si occupa dei capitali esportati o detenuti all’estero in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.

Il nuovo scudo fiscale riguarda le attività finanziarie e patrimoniali detenute illecitamente all'estero al 31 dicembre 2008.

La sanatoria è subordinata al pagamento di un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illecitamente calcolata:

clip_image001    su di un rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;

clip_image001    con un'aliquota sintetica del 50% per anno, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

In altre parole, una volta determinato il valore delle attività che si intende “sanare”, si deve calcolare un reddito figurativo stabilito in modo forfetario nella misura del 2% annuo per cinque anni (quindi pari al 10%). In considerazione che l’imposta straordinaria è del 50%, l’importo dovuto per avvalersi dello scudo è, nella sostanza, pari al 5% del valore scudato.

Il rimpatrio o la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta straordinaria e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

Le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione potranno essere effettuate mediante la presentazione di una dichiarazione riservata.

E’ stato convertito in legge, il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78/2009, col quale sono state introdotte importanti modifiche allo scudo ter (si veda la nostra precedente circolare).

In particolare, le principali modifiche introdotte dal D.L. 103 alla prima versione dello scudo fiscale (art. 13-bis del richiamato D.L. 78/2009) riguardano:

clip_image001       l’ampliamento dei reati e degli illeciti coperti.

      In particolare, sotto il profilo tributario vengono “azzerati” i seguenti reati penali-tributari:

·         Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

·         Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

·         Dichiarazione infedele;

·         Omessa dichiarazione;

·         Occultamento o distruzione di documenti contabili.

        Resta invece punibile il reato di emissione di fatture false.

Vengono, inoltre, coperti anche molti reati previsti dal codice penale, agli artt. 482, 483, 484, 485, 489,    490, 491-bis e 492, e dal codice civile (tra cui l'occultamento o distruzione di documenti contabili, le  false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori). Si ricorderà che nella prima versione dello scudo, licenziata col D.L. 78/2009, gli “unici” reati coperti riguardavano la dichiarazione infedele o l’omessa dichiarazione;

clip_image001       l’estensione tra i soggetti interessati dallo scudo ai partecipati delle società controllate e collegate estere;

clip_image001       la cancellazione degli obblighi di segnalazione per le norme antiriciclaggio sui reati coperti dallo Scudo;

clip_image001       l’allungamento della lista dei reati societari e tributari protetti tra cui falso in bilancio;

clip_image001       la riduzione dei termini utili alla presentazione della dichiarazione riservata: l’adesione dovrà essere formalizzata non più entro 15 aprile 2010 ma entro il 15 dicembre 2009.

LA SCHEDA CARBURANTE PUO’ RENDERE INATTENDIBILE LA CONTABILITA’

Come noto, ai fini della detrazione IVA e della carburantededucibilità dei costi, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da parte di imprese e lavoratori autonomi devono essere certificati attraverso la compilazione dell’apposita scheda carburante, valido documento sostitutivo della fattura.

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito l’obbligatorietà della relazione tra  acquisti di carburante e attività svolta dal contribuente, in particolare tali spese devono risultare proporzionate al parco auto detenuto dal contribuente nonché al tipo di attività dallo stesso svolta. Un’eventuale sproporzione dei suddetti fattori determina l’inattendibilità delle schede e della contabilità nella quale le stesse sono annotate. Pertanto viene a configurarsi la possibilità per l'amministrazione di fornire la prova dell'infedeltà della dichiarazione anche per mezzo di semplici presunzioni, ed il conseguente onere della prova contraria si pone a carico del contribuente.

CREDITI IVA: nuove regole per la compensazione

credito iva Dal prossimo anno, la compensazione dei crediti Iva oltre i 10.000 euro potrà avvenire solo ed esclusivamente previo soddisfacimento di alcuni complessi adempimenti introdotti dalla cosiddetta “manovra anticrisi”. Ritenendo tale novità potenzialmente in grado di generare non pochi squilibri finanziari alle imprese in indirizzo, in attesa delle prevedibili (e indispensabili) istruzioni ministeriali, si ritiene utile tornare sulla questione, riepilogando in modo schematico le principali novità.

In particolare, si precisa che:

clip_image001       decorrenza:

la compensazione del credito Iva, annuale o trimestrale, di importo superiore a 10.000 euro annui, può avvenire solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito emerge;

clip_image001       modalità di compensazione

il credito Iva di importo superiore a 10.000 euro annui potrà essere compensato, su modello F24 telematico, utilizzando uno specifico “canale” che dovrà essere predisposto dall’Agenzia;

clip_image001       certificazione dell’esistenza del credito

per effettuare compensazioni di credito Iva per importi superiori a 15.000 euro annui è necessario disporre di una dichiarazione “certificata” ossia di una dichiarazione sulla quale siano apposti (alternativamente):

·     o il visto di conformità;

·     o la sottoscrizione del revisore contabile (per le società di capitali che ne sono dotate) che attesti  l’effettuazione di tutti i controlli necessari per il rilascio del visto di conformità.

In relazione a quanto sopra, è opportuno evidenziare che in presenza di un credito IVA 2009 di importo:

clip_image001       pari o inferiore a 10.000 euro non è prevista alcuna limitazione alla compensazione;

clip_image001       superiore a € 10.000 euro dovrà essere chiarito se le limitazioni operano soltanto con riferimento all’importo che supera tale limite, ossia se, per un contribuente che dispone, ad esempio, di un credito IVA pari a 60.000 euro la compensazione “esterna” (ossia compensazione del credito IVA con altre imposte) è libera fino al superamento del limite di 10.000 euro.

Per quanto riguarda la “certificazione” della dichiarazione, la norma prevede che unici soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità sono: i CAF, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, i consulenti del lavoro e gli iscritti ai ruoli dei periti ed esperti tributari tenuti dalle camere di commercio.

Dal punto di vista pratico, il visto di conformità è il risultato di una serie di attività che i soggetti abilitati dovranno espletare. Nello specifico, questi ultimi sono tenuti ad effettuare la verifica:

clip_image001      della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;

clip_image001      della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Appare pertanto evidente come le novità come sopra sinteticamente rappresentate non potranno che comportare ulteriori costi, nuove responsabilità e complicazioni al tessuto imprenditoriale e al già complesso sistema delle compensazioni.

SCADENZARIO:

Novembre:

16/11/09:

clip_image001      Liquidazione Iva mensile;

clip_image001      Liquidazione Iva trimestrale;

clip_image001      Versamenti unitari;

clip_image001      Versamento Iva saldo 2008 o IX^ rata con maggiorazione;

clip_image001      Versamento VIII^ rata imposte 2008/09 non titolari di partita Iva;

clip_image001      Versamento V^ rata imposte 2008/09 titolari di partita Iva.

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