COMPRAVENDITA DI IMMOBILI: NIENTE PIU’ ACCERTAMENTI AUTOMATICI
La legge Comunitaria 2008 ha “finalmente” posto rimedio ad una situazione di illegittimità, rispetto alle norme comunitarie, cui si erano venuti a trovare gli artt. 54 del DPR 633/72 e 39 del DPR 600/73, dopo le modifiche introdotte dal decreto “Visco-Bersani”. Pertanto, per effetto di quanto disposto dalla Comunitaria, gli uffici non potranno più rettificare le dichiarazioni dell’IVA e dei redditi delle imprese cedenti qualora il corrispettivo di vendita fatturato risulti inferiore al valore normale dell’immobile determinato secondo le quotazioni OMI.
Tolta la possibilità di fare riferimento al valore normale per accertare un maggior corrispettivo rispetto a uanto dichiarato dalle parti, l’impianto dei valori OMI e degli algoritmi di determinazione del valore dovrebbero ritenersi derubricati al rango di semplici parametri di confronto. In altre parole, nei casi in cui i corrispettivi di vendita dovessero risultare inferiori alle quotazioni OMI, queste ultime, qualora integrate da altri elementi indiziari, potrebbero costituire una “presunzione semplice” (art. 2729 cod. civ.12), con l’onere – tornato a gravare sull’Amministrazione finanziaria – di costruire un impianto probatorio connotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza in grado di legittimare un eventuale accertamento. In questo caso, la congruità e la “forza” dell’impianto probatorio sarà rimessa all’apprezzamento del giudice tributario.
L’ulteriore previsione di cui all’art. 35, co. 23-bis del decreto “Visco-Bersani”, con la quale veniva introdotta una presunzione legale relativa secondo la quale il “valore normale” dell’immobile non poteva essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato è da ritenersi non più applicabile. Infatti, venuta meno la possibilità di accertare un maggior corrispettivo sulla base del “valore normale”, dovrebbe, di conseguenza, vedersi inibita la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di riferirsi a tale valore (normale) anche per accertare maggiore materia imponibile Iva laddove l’acquirente si sia avvalso di mutui o altri finanziamenti.
E’ evidentemente però che, qualora l’importo del mutuo o del finanziamento erogato per l’acquisto di un immobile sia significativamente superiore al corrispettivo fatturato, l’ufficio ben potrà considerare tale comportamento come indiziario (e non più come prova) di possibile evasione e quindi utilizzarlo, in concorso con altri elementi, nella costruzione dell’impianto probatorio.
Da quanto sopra, dovrebbe risultare che:
gli atti impositivi emanati sulla scorta dei valori OMI dovrebbero essere annullati;
In questi casi è necessario presentare un’istanza di autotutela dove:
· verranno riportate le novità legislative introdotte dalla Comunitaria 2008;
· si chiederà l’annullamento dell’atto e, qualora l’ufficio non provveda all’annullamento, questo dovrà essere impugnato nei termini innanzi al giudice tributario;
in caso di pendenza in giudizio dovrebbe essere sufficiente evidenziare le novità legislative intervenute per ottenere l’estinzione del processo.
In questi casi, il giudice dovrebbe riconoscere la valenza retroattiva della norma.
MODELLO INTRASTAT
A seguito dell’intervento normativo operato dalle Direttive n. 2008/8/CE e 2008/117/CE alla disciplina che regolamenta la presentazione degli elenchi intrastat e il luogo impositivo per le prestazioni di servizi, a decorrere dall’1.1.2010 è prevista l’applicazione delle seguenti nuove disposizioni, che prevedono:
a. quale luogo di imposizione delle prestazioni di servizi rese da soggetti IVA nei confronti di soggetti IVA comunitari, la sede del committente. Attualmente il criterio generale individua la territorialità dei servizi nello Stato del prestatore;
b. l’estensione dell’obbligo degli adempimenti Intrastat anche alle prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario. Attualmente l’adempimento è previsto solo per le movimentazioni (acquisti/cessioni) di beni intracomunitarie;
c. la periodicità mensile di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat, quale regola generale. Attualmente la periodicità, come regola generale, è trimestrale.
RECEPIMENTO DELLE NOVITÀ
Si precisa che le novità sopra accennate dovranno essere necessariamente recepite dal Legislatore nazionale mediante l’approvazione di specifici decreti operativi finalizzati all’adeguamento delle disposizioni interne a quelle comunitarie.
In particolare dovranno essere integrati e/o modificati:
l’articolo 7 del DPR n. 633/72 riguardante la territorialità ai fini IVA delle prestazioni di servizi;
l’articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93;
il DM 27.10.2000 contenente le modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.
CREAZIONE D’IMPRESA: COMUNICAZIONE UNICA
INPS ed INAIL sono recentemente intervenute fornendo ulteriori chiarimenti operativi relativamente alla Comunicazione Unica.
Infatti, a decorrere dal primo ottobre 2009 ha avuto inizio una fase di sei mesi (01.10.2009 – 31.03.2010) durante la quale sarà possibile iniziare ad utilizzare la Comunicazione Unica oppure continuare ad utilizzare le modalità attualmente esistenti.
Con la Comunicazione Unica le imprese, qualora ne ricorrano i presupposti, possono assolvere in via telematica a tutti gli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali connessi all'inizio dell'attività d’ impresa.
La Comunicazione Unica consente di effettuare:
la dichiarazione di inizio attività a fini IVA, ottenendo così il codice fiscale e/o la partita IVA;
la domanda di iscrizione al Registro delle imprese;
la denuncia di esercizio INAIL;
la domanda di iscrizione all'INPS;
la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
La Comunicazione unica trova applicazione anche per le denunce di variazione o di cessazione dell'attività d'impresa (questi ultimi servizi saranno però resi operativi in una fase successiva).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito internet www.registroimprese.it ove è presente la “Guida alla compilazione della Comunicazione unica d'impresa” contenente tutte le informazioni utili per gli operatori.
SCADENZARIO:
Dicembre:
16/12/09:
29/12/09:
Versamento acconto Iva mese di dicembre o IV° trimestre 2009;
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