giovedì 27 novembre 2008

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 06/08

clip_image003Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

E’ stato istituito il codice tributo “6808” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo alle spese sostenute dalle imprese per l’attività di ricerca e sviluppo.

L’articolo 1, commi da 280 a 283 della Finanziaria 2007 (L. n. 296/06) ha disposto l’attribuzione alle imprese di un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo pre-competitivo da utilizzare, previa indicazione nella dichiarazione dei redditi (quadro RU), per ridurre i versamenti delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di ricerca e sviluppo sono state sostenute (2007); l'eventuale eccedenza è ora utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso (a partire dunque dal mese di ottobre 2008).

Stampa dei registri contabili

La Legge Finanziaria 2008, ha prorogato di tre mesi il termine entro cui le scritture contabili, tenute con sistemi meccanografici, sono considerate regolari in assenza di trascrizione su carta.

Fino al 31/12/2007 le scritture contabili “meccanografiche” erano considerate regolari anche se non si era provveduto alla loro trascrizione su carta, purchè debitamente registrate su supporto informatico nei termini di legge e stampate su libri e registri entro i termini di presentazione delle dichiarazioni dell’esercizio cui si riferivano; dal 1° gennaio 2008 è possibile usufruire di 3 mesi in più per poter effettuare la stampa cartacea delle predette scritture contabili. A tal fine la stampa del libro giornale relativo all’anno 2007 potrà essere regolarmente predisposta entro il 31/12/2008 anziché entro il 30/09/2008, termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno cui si riferisce la contabilità da stampare.

Opzione Irap

Entro il prossimo 31/10/2008 le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono esercitare l’opzione per la determinazione dell’IRAP con le regole previste per i soggetti IRES, mediante presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate di apposito modulo di comunicazione. L’opzione è valida ed irrevocabile per tre periodi d’imposta (2008-2010) al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio. I contribuenti interessati nel valutare la convenienza ad esercitare l’opzione dovranno considerare che:

clip_image001 la base imponibile per i soggetti IRES è costituita dalla differenza tra valore e costo della produzione (con esclusione dei costi del personale, delle svalutazioni delle immobilizzazioni, della svalutazione sui crediti, degli accantonamenti per rischi e oneri) così come imputata a bilancio senza che i valori fiscali assumano alcuna rilevanza;

clip_image001[1] per i soggetti IRPEF invece assumono rilevanza i valori fiscali; la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.

Per entrambi i soggetti non sono in ogni caso deducibili ai fini IRAP i costi del personale dipendente ed assimilato, i compensi per collaboratori ed amministratori, gli utili spettanti agli associati in partecipazione, la quota degli interessi dei canoni di leasing desunta dal contratto, le perdite su crediti e l’ICI.

A favore dell’opzione per il regime IRAP delle srl potrebbe configurarsi la piena ed integrale deducibilità di costi che altrimenti sconterebbero le limitazioni previste dal TUIR, quali ad esempio:

clip_image001[2] l’ammortamento ed il canone di locazione dell’immobile relativamente alla quota riferita al terreno;

clip_image001[3] l’ammortamento, il canone di locazione e le spese riferite alle autovetture;

clip_image001[4] le spese telefoniche;

clip_image001[5] le manutenzioni e riparazioni eccedenti il 5%;

Per contro l’opzione non risulta conveniente qualora si preveda il realizzo, nel triennio di validità dell’opzione, di plusvalenze connesse alla cessione di beni strumentali con particolare riferimento alle cessioni di immobili. Dal tenore letterale della norma (art. 5-bis, D.Lsg. n. 446/97) parrebbe che, per i soggetti IRPEF, gli “oneri diversi di gestione” (quote associative, imposte e tasse indirette, abbonamenti a libri, giornali e riviste, diritto annuale CCIAA, ecc.) non siano da considerarsi deducibili, come pure le quote di ammortamento di costi ed oneri ad utilità pluriennale. Sul punto si auspica un chiarimento ministeriale.

Scheda Carburante: novità compilazione

Scheda CarburanteCon la sentenza nr. 19820 del 18 luglio scorso la corte di cassazione ha ribadito il concetto secondo cui non è consentita la detrazione IVA sugli acquisti di carburante, effettuati mediante l’utilizzo dell’apposita scheda, in assenza dell’indicazione degli estremi di identificazione del veicolo.

In particolare la sentenza afferma che l’omessa indicazione nella scheda carburante della targa del veicolo oggetto del rifornimento, compromette la detrazione dell’IVA, venendo in tal modo a mancare ogni garanzia circa l’identità del veicolo rifornito e l’effettiva riferibilità del relativo costo all’attività d’impresa.

In particolare, i contribuenti che, avendone la facoltà, intendono esercitare il diritto alla detrazione dell'I.V.A. assolta in occasione dell'acquisto del carburante o intendono documentare tale spesa agli effetti dell'applicazione dell'imposizione diretta, devono istituire una scheda conforme al modello allegato al decreto presidenziale in parola, per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte o della professione, che risulti intestato all'ente, alla società o al titolare della ditta individuale o l'esercente l'arte o professione, ovvero posseduto a titolo, regolarmente documentato, di locazione finanziaria, noleggio, comodato e simili. Nella scheda devono essere annotati, anche a mezzo di apposito timbro, gli estremi di individuazione del veicolo e cioè la casa costruttrice, il modello e la targa o il numero di telaio o altri estremi identificativi del veicolo apposti dall'impresa costruttrice. Devono essere annotati, altresì, gli estremi di identificazione del soggetto I.V.A. che acquista il carburante e cioè la ditta, nel caso di impresa individuale, la denominazione o ragione sociale nel caso di impresa collettiva, il cognome e il nome per gli esercenti arti e professioni, nonché il domicilio fiscale, il numero di partita I.V.A.

Infine il decreto in commento pone a carico dell'addetto alla distribuzione del carburante - ai fini di una sua maggiore responsabilizzazione - e non più a carico dell'acquirente del carburante, come avveniva per il passato, l'obbligo di indicare nella scheda carburante, all'atto di ogni rifornimento, i seguenti elementi:

clip_image001[6] la data del rifornimento;

clip_image001[7] l'ammontare del corrispettivo totale corrisposto, al lordo della relativa imposta sul valore aggiunto;

clip_image001[8] gli estremi identificativi dell'esercente utilizzando anche un apposito timbro;

clip_image001[9] l'ubicazione dell'impianto di distribuzione del carburante.

L'addetto alla distribuzione di carburante, previo accertamento della corrispondenza della scheda al veicolo da rifornire, deve apporre la propria firma per convalida della regolarità dell'operazione d'acquisto.

RateazioneRateazione somme iscritte a ruolo

Rilevanti novità hanno interessato l’iter normativo riguardante la richiesta di rateazione delle somme iscritte a ruolo da parte dei contribuenti; l’ultima delle quali (l’articolo 83, comma 23, del D.L. n. 112/2008), modificando l’articolo 19 del D.P.R. n. 602/73, ha disposto che:

clip_image001[10] il soggetto autorizzato a concedere la rateazione è l’agente della riscossione (Equitalia spa); in precedenza era l’Ufficio;

clip_image001[11] il numero massimo di rate in cui è possibile ripartire le somme iscritte a ruolo è pari a 72;

clip_image001[12] in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato;

clip_image001[13] le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Risulta inoltre eliminato l’obbligo di presentazione di idonea garanzia (fidejussione), qualora la rateazione riguardi somme superiori a 50.000 euro, e la possibilità per il concessionario di ricorrere alla riscossione coattiva nei confronti del fideiussore o del terzo che non effettuava il pagamento garantito nei 30 giorni successivi alla notifica di apposito invio, in caso di decadenza dalla rateazione.

RATEAZIONE PER IMPORTI PARI O INFERIORI AD EURO 5.000

Per tali somme si attua una procedura “semplificata” per mezzo della quale la dilazione è concessa a seguito di semplice richiesta motivata dal contribuente, senza necessità di allegare alcuna documentazione, con un numero massimo di rate pari a 36. L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100,00 euro se non per casi di comprovata indigenza.

RATEAZIONE PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 5.000

In caso di somme iscritte a ruolo per importi superiori a 5.000 euro è necessario presentare un apposita istanza all’Agente della riscossione, a cui allegare la documentazione comprovante lo stato di temporanea difficoltà del contribuente a corrispondere le predette somme. Sia l’istanza che la documentazione da allegare si diversificano sulla base del soggetto richiedente.

 

 Lavoro e previdenza: le sanzioni per il libro unico

Con la nota protocollo n. 15109 del 30 ottobre 2008 e la circolare n. 20 del 1° novembre 2008, il Ministero del lavoro illustra il regime sanzionatorio previsto dal nuovo regime del libro unico lavoro.
La misura della sanzione è stabilita in base al periodo in cui viene commessa la violazione, e in particolare:

clip_image001[14] per il periodo fino al 24 giugno 2008 vengono applicate le sanzioni che riguardano la tenuta di libri matricola e paga;

clip_image001[15] a partire dal 25 giugno 2008, e fino al 17 agosto 2008, non vigendo più l’obbligo di tenuta dei libri (in realtà il solo libro paga, dal momento che il libro matricola è già stato abrogato) presso il luogo di lavoro, si applica una sanzione unica (da 125 a 770 euro, ridotti a 125 euro se è applicata la diffida);

clip_image001[16] dal 18 agosto 2008 vengono applicate le sanzioni previste dalla legge n. 133/2008, per violazioni riguardanti il libro unico lavoro (o libro paga, laddove non sia ancora stato istituito il nuovo registro).

lunedì 24 novembre 2008

COMMENTO n.1

Possiamo non far altro che “attendere”?

George BushE’ ben noto a tutti il momento di crisi finanziaria nel quale ci troviamo, meno nota è però la via d’uscita. Quotidianamente abbiamo notizie di incontri tra politici europei e non per risolvere la situazione, ma poco chiari sono poi gli esiti. Alla fine ci sembra solo un gran polverone dietro al quale non ci propongono altra soluzione che “attendere”.

Infatti, se andiamo in banca ad informarci sulle sorti dei nostri risparmi ci setiremo dire che abbiamo perso del denaro per il ribasso delle borse dovuto alla crisi e che al momento se volessimo ritirarlo per metterlo al sicuro sotto il nostro materasso non ci verrebbe neanche restituito il capitale inizialmente investito e che quindi è meglio “attendere” che si rialzino i mercati. Intanto è con i nostri risparmi che le banche tentano di restare a galla.

Se poi volessimo rinegoziare il mutuo anche in questo caso ci sentiremmo dire lo stesso: “attendere”, perché si prevede un ribasso dei tassi di interesse (0,50%!!!) nel 2009, ma nel frattempo che fare? Continuare a fare i salti mortali per arrivare a fine mese.

Anche dal punto di vista fiscale siamo in “attesa” di un abbassamento delle tasse, per avere un po’ di respiro, che purtroppo non arriva. Intanto è con le tasse che paghiamo che i grandi stati (capitalisti!) propongono di comprare le banche per salvarle dal fallimento per darci la possibilità di poter continuare a pagare il mutuo! Che gentili!

Insomma sembra che ben poco ci sia da fare per i piccoli risparmiatori, se restano tali. Infatti, sono proprio questi che danno risose al mercato con i loro sacrifici quotidiani a beneficio di pochi, se fossero in grado di unirsi ben altri sarebbero i problemi dei “grandi”!

Daniela Rossetti

lunedì 8 settembre 2008

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 05/08

TremontiNuovo regime delle spese

alberghiere e servizi ristorazione

Dal 1° settembre 2008 è accordata la detrazione integrale dell’Iva sulle prestazioni alberghiere e servizi ristorazione. A queste nuove regole dal 1° gennaio 2009 si affiancherà un taglio alle deduzioni. La limitazione prevista è pari al 75% delle spese, ed è introdotta per controbilanciare “la perdita erariale” dovuta alla nuova detraibilità dell’Iva. Restano fuori dalla limitazione i rimborsi spese a dipendenti e collaboratori. In sintesi, le imprese: 75% per spese alberghiere e ristorazione sostenute per pubblicità, con obbligo di indicare separatamente i costi; spese alberghiere e ristorazione per rappresentanza deducibili al 75% osservando il principio dell’inerenza; i professionisti: spese alberghiere e ristorazione per rappresentanza 75% deducibile nel limite dell’1% di fatturato; spese alberghiere e ristorazione per convegni 50%, oppure il 50% del 75%.

Saranno necessarie circolari esplicative per confermare quanto esposto.

Lavoro:

clip_image001 le dimissioni del lavoratore tornano in forma libera - Uno dei punti della manovra d'estate è l'abolizione della legge 188/2007 che imponeva ai lavoratori l'obbligo di comunicare le proprie dimissioni. Esattamente dall'entrata in vigore del DL 112/2008, viene meno l'obbligo, in vigore dal 5 marzo 2008, che aveva creato non pochi problemi gestionali. Anche se l'intento legislativo era volto ad evitare comportamenti scorretti di alcuni datori, che di fatto "imponevano", in alcuni casi, le dimissioni del lavoratore, ci si è accorti come l'intervento non risolveva il problema. Infatti, non solo era esclusa la procedura di risoluzione consensuale, ma nessun controllo si poteva fare sull'accesso diretto del lavoratore al programma di accreditamento e compilazione del modello di dimissioni, che avrebbe potuto essere utilizzato da chiunque. Infine era molto ampio l'ambito di applicazione della normativa.

clip_image001[1] firmato il decreto che abroga il libro matricola e il registro impresa - Si attendeva ed è arrivata ... L'abrogazione del libro matricola e del registro impresa è ufficiale. E' stato firmato il decreto che introduce il registro unico, che avrà tempo fino al periodo paga dicembre 2008 per essere istituito. Pertanto, fino alla fine di quest'anno i datori di lavoro continueranno ad utilizzare i sistemi finora usati: la numerazione, la vidimazione presso gli enti autorizzati, la stampa laser con l'autorizzazione preventiva dell'Inail, la conservazione sui supporti magnetici. I professionisti abilitati potranno, previa delega del cliente, essere autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro, con obbligo di comunicazione all'Inail dell'elenco delle aziende assistite e delle relative variazioni.

unione europeaLa Commissione Europea sulla questione IVA, immobili e rettifica degli imponibili


La Commissione Europea mette in mora l’Italia in relazione alla rettifica dell’ imponibile Iva sugli immobili. In particolare vengono contestati gli artt. 73 e 70 della direttiva sull’Iva 2006/112/Ec. Secondo la Commissione non è legittimo da parte del Fisco italiano rettificare gli imponibili degli immobili in vendita secondo i valori normali di mercato; l’imposta, secondo le regole europee, dovrebbe essere calcolata sull’importo effettivo ottenuto dalla cessione. La Commissione è perfettamente d’accordo sulla legittimità della correzione dell’imponibile dove prove certe ed evidenti dimostrino che il valore del pagamento dichiarato differisce da quello dichiarato, ma non lo è altrettanto solo per un valore dichiarato più basso di quello di mercato, che non è di per se una prova e non altera la dichiarazione comune dell’importo imponibile. Il governo ha ora due mesi di tempo per presentare le proprie osservazioni

Domanda per il rimborso o la compensazione IVA trimestrale

Vi ricordiamo che al termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre stesso un’eccedenza di IVA detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l’utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, purché in possesso di specifici requisiti.

La richiesta deve essere effettuata tramite apposito modello da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

 

Redditometro

clip_image006Redditometro a tutto gas. Con l'uso incrociato di indagini finanziarie e dati dell'Anagrafe tributaria, la manovra targata Tremonti dà nuova linfa all'accertamento sintetico. Scatta, per il triennio 2009-2011, un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, sulla base di elementi desunti non solo dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria, ma anche dalla verifica delle movimentazioni bancarie. Hanno priorità nella scelta delle posizioni da controllare i contribuenti che non evidenziano nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e che, contestualmente, presentano elementi "indicativi" di capacità contributiva.

La lotta a chi cerca di rimuovere il presupposto del tributo trova così un nuovo impulso con l'impiego del redditometro. Questo strumento di accertamento sintetico, infatti, tende a individuare la capacità di spesa del contribuente in base a determinati indici di "ricchezza" e a valutarne lo scostamento con quanto evidenziato in dichiarazione dei redditi.

Nel dettaglio, gli indicatori presi in considerazione per verificare se una determinata condotta di vita è compatibile con quanto dichiarato consistono nel possesso di aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore, roulotte, residenze principali e secondarie, collaboratori familiari, cavalli da corsa o da equitazione e assicurazioni. Tutti beni e servizi spia di capacità contributiva.

Per procedere con l'accertamento sintetico è necessario verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4 del Dpr 600/1973, secondo cui il reddito complessivo netto sinteticamente accertabile si deve discostare per almeno un quarto dal reddito imponibile dichiarato e questo scostamento deve verificarsi per due anni consecutivi.

giovedì 10 luglio 2008

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 04/08

Abolizione ICI prima casa

Silvio Berlusconi

Il Consiglio dei Ministri riunitosi lo scorso 21 maggio 2008, ha varato un decreto legge contenente misure urgenti in materia fiscale tra cui l’abolizione dell’ICI sulla prima casa, ovvero, per precisione, sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

In particolare è previsto che l’abolizione avrà effetto già a partire dall'acconto di giugno e riguarderà tutte le prime case e le relative pertinenze (garage, cantine e soffitte) ad esclusione dei fabbricati di alto valore come le ville, i castelli e le abitazioni di lusso, ossia quelli accatastati nelle categorie A1, A8 e A9 (per le quali continua comunque ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto n. 504 del 1992).

Chi ha già pagato l'acconto potrà chiedere il rimborso/compensazione.

E’ stato altresì istituito un apposito fondo presso il ministero degli Interni attraverso il quale verranno rifinanziati i Comuni per gli introiti persi con l'abolizione dell'imposta.

Nuova tassazione dividendi e capital gain

A seguito della riduzione dell’aliquota IRES al 27,5%, con decorrenza dal periodo d’imposta 2008, sono state rideterminate la percentuali di concorrenza al reddito dei dividendi su partecipazioni qualificate detenute da privati e sulla totalità delle partecipazioni detenute da imprese e la percentuale di concorrenza al reddito del capital gain su partecipazioni qualificate.

Per la determinazione della quota imponibile dei dividendi su partecipazioni qualificate, riferiti a redditi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la percentuale di concorrenza al reddito IRPEF sale dal 40% al 49,72%.

Anche in tema di capital gain su partecipazioni qualificate, la quota rilevante di plusvalenze e minusvalenze sale dal 40% (ancora applicabile per le cessioni effettuate entro il prossimo 31 dicembre 2008) al 49,72% (per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2009).

Schede telefoniche cellulare: deducibili se documentate

    cellulare                     

 L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la deducibilità delle spese telefoniche non è condizionata al concetto di abbonamento.

Tutti i costi di telefonia, comprese quindi le ricariche telefoniche dei cellulari, possono essere dedotti (nei limiti consentiti) a condizione che siano inerenti all’attività e sia dimostrabile che sono rimaste a carico del contribuente, mediante tracciabilità del pagamento effettuato.

 

 

 Cartelle esattoriali via email: attenzione alle truffe

Con comunicato stampa del 4 giugno 2008, Equitalia, preso atto che alcuni contribuenti si sono visti recapitare, per posta elettronica, da una fantomatica vice responsabile del Dipartimento Esattoria , una “richiesta di saldo, gravato da pene pecuniarie, per il pagamento oltre la scadenza della cartella unica delle tasse”, ha avvisato che la suddetta richiesta di pagamento è sicuramente identificabile come tentativo di truffa e che in nessun caso gli agenti della riscossione inviano cartelle di pagamento utilizzando la posta elettronica.

Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008

clip_image001 Abrogazione del libro matricola e paga e istituzione del libro unico lavoro - Tutti i datori di lavoro privati, con l'eccezione di quelli domestici, debbono istituire il c.d. “libro unico del lavoro” (destinato a sostituire libri come, ad esempio, quello di matricola e di paga), nel quale vanno riportati tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve, altresì, contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro. Il libro va compilato, per il mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.

Le modalità di tenuta del libro unico saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e degli Affari Sociali, da emanare entro 30 giorni. E' appena il caso di ricordare che, fin tanto non sarà emanato il Decreto ministeriale, i libri matricola continueranno ad essere obbligatori.

Il libro va conservato presso la sede legale dell’impresa (o presso i professionisti individuati dalla legge n. 12/1979) e può essere esibito agli organi ispettivi, intervenuti sul posto di lavoro, anche via fax o per e-mail. L’obbligo della consegna del prospetto paga (legge n. 4/1953) è assolto dal datore di lavoro con la consegna di copia delle scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro. Sono previste sanzioni:

a) l’omessa esibizione del libro unico del lavoro è punita con una sanzione compresa tra 200 e 2.000 euro;

b) la mancata ottemperanza, entro 15 giorni e senza giustificato motivo, alla richiesta di documentazione da parte del personale addetto alla vigilanza, commessa dai professionisti individuati dalla legge n. 12/1979 è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 250 e 2.000 euro che in caso di recidiva, sale ad una sanzione compresa tra 500 e 3.000 euro;

c) l’omessa o infedele registrazione, nell’ipotesi in cui dalla stessa discendano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita da 150 a 1.500 euro, aumentata, se i lavoratori sono più di 10, in un “range” compreso tra 500 e 3.000 euro;

d) la mancata compilazione entro il 16 del mese successivo è punita con una sanzione compresa tra 100 e 600 euro: tale somma aumenta se riguarda più di 10 lavoratori (da 150 a 1.500 euro); e) la mancata conservazione del libro unico del lavoro è punita con una sanzione compresa tra 100 e 600 euro.

La contestazione di tali mancanze è opera degli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Il rapporto ex art. 17 della legge n. 689/1981 va inviato alla DPL competente per territorio.

clip_image001[1] Soppressione degli elenchi clienti e fornitori - L’adempimento, reintrodotto nel 2006 dal Dl 223/2006 (e già precedentemente soppresso nel 1994), viene cancellato con decorrenza dal periodo fiscale 2008.

clip_image001[2] Innalzamento del limite per la circolazione di contanti e assegni liberi - Sale da 5.000 a 12.500 euro il tetto massimo di denaro contante e titoli al portatore liberamente trasferibili, così come quello per l’emissione di assegni bancari e postali in forma libera e per il saldo massimo consentito al 30 giugno 2009 per i libretti di deposito bancari o postali al portatore. Per gli assegni in forma libera è inoltre soppresso l’obbligo di indicare il codice fiscale del girante, mentre resta l’imposta di bollo di 1,50 euro.

clip_image001[3] Pagamenti ai professionisti anche in contanti - Sono soppresse le norme che imponevano agli esercenti arti e professioni di tenere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, ai compensi e alle spese relativi all’esercizio dell’attività e quelle che prevedevano, per gli stessi soggetti, l’obbligo di incassare i pagamenti esclusivamente tramite strumenti finanziari “tracciabili”, come assegni non trasferibili, bonifici, sistemi elettronici e altre modalità di pagamento bancario o postale (l’originario limite sarebbe sceso da 1.000 a 500 euro proprio a decorrere dal 1° luglio 2008). Naturalmente anche questi pagamenti devono rispettare i limiti antiriciclaggio di cui al paragrafo precedente.

clip_image001[4] Studi di settore da pubblicare in anticipo - E’ previsto che gli studi di settore riferiti al periodo fiscale 2008 dovranno essere pubblicati in Gazzetta entro il 31 dicembre 2008, mentre a decorrere dal 2009 dovranno essere pubblicati entro il 30 settembre del periodo d’imposta che li riguardano.

clip_image001[5] Verifiche e accertamenti fiscali - Verrà potenziato il redditometro, individuato come lo strumento fondamentale per la determinazione dei redditi delle persone fisiche.

Viene introdotta una nuova adesione semplificata. Il contribuente che accetterà integralmente ed entro 30 giorni dalla notifica, il contenuto dei processi verbali di constatazione che consentono l'emanazione di atti di accertamento parziali ai fini di imposte sui redditi e Iva vedrà le sanzioni ridotte a un ottavo del minimo.

clip_image001[6] Iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) - Quando un contribuente ne richiederà l’iscrizione i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta, dovranno confermare all'Ufficio dell'agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale se il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Nei successivi tre anni è inoltre previsto un monitoraggio sull'effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale da parte di comuni e Agenzia dell'entrate.

ParlamentoVi ricordiamo che il decreto-legge è un atto normativo avente forza di legge che può essere adottato dal governo, senza l'autorizzazione preventiva delle Camere, solo in casi di necessità ed urgenza; la sua validità è limitata nel tempo, per cui nel caso non sia convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla sua emanazione decade automaticamente.

 

 

sabato 17 maggio 2008

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 03/08

Detrazione IVA: al 100% per il cellulare aziendale

Giulio TremontiSi tratta di una novità introdotta dalla finanziaria 2008, grazie alla quale le aziende potranno dal 1° gennaio 2008 dedurre al 100% l’Iva sulle spese di telefonia mobile. L’imposta sul valore aggiunto per l’acquisto, il noleggio, i contratti di locazione finanziaria e gli oneri relativi all’uso dei telefoni cellulari di telefonia mobile è detraibile al 100%, fermo restando il principio dell’inerenza ovvero dell’utilizzo effettivo nell’esercizio dell’arte, impresa o professione.
Si abbandona la detrazione forfettaria al 50% in vigore durante il 2007, ritenuta illegittima dalla stessa Commissione Europea. Si possono detrarre le spese, stando alle novità normative, anche in caso di uso promiscuo de bene, purchè i costi siano ascrivibili unicamente ad attività d’impresa o professionali. Come si distingue l’uso personale da quello professionale? Due le strade percorribili per differenziare l’Iva dovuta in base alla tipologia di utilizzo del servizio telefonico:limitare da subito la detrazione proporzionalmente all’utilizzo dei servizi per fini imprenditoriali, detrarre interamente l’Iva e sottoporre a tassazione in un secondo momento l’uso personale. E’ certamente difficile calcolare in bolletta il traffico realizzato a titolo personale da quello totalizzato a fine imprenditoriale, a meno di non utilizzare particolari prodotti con numerazioni differenziate. Il rischio di controlli si accentua però per le detrazioni Iva oltre il 50%, per cui sarà richiesta un accurato dettaglio sul traffico realizzato.

Rottamazione di frigoriferi e congelatori

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata

Detrazione IRPEF/IRES del 55% per interventi sul risparmio energetico

Con la definitiva approvazione della manovra Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006 n.296) sono state introdotte nuove detrazioni fiscali. Tra queste quella del 55% per interventi finalizzati a:

  • Sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaia a condensazione;
  • Installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  • Interventi su edifici esistenti riguardanti coperture o pavimenti e finestre compresi gli infissi, con bassa trasmittanza termica.

Va ricordato che tale detrazione, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, è in alternativa a quella del 36% che comunque rimane in vigore.

Nello specifico:

Intervento Massimo importo detraibile Detrazione
Riqualificazione energetica edifici esistenti con un valore limite di fabbisogno energetico € 100.000,00 55%
Coibentazione pavimenti, pareti e infissi € 60.000,00 55%
Installazione pannelli solari € 60.000,00 55%
Sostituzione caldaie € 30.000,00 55%
Realizzazione di nuovi edifici con volumetria superiore a 10.000 metri cubi Contributo sugli extra costi sostenuti per conseguire il valore limite di fabbisogno energetico 55%

 

Vantaggi

Ad esempio, un investimento di 100mila euro per la riqualificazione energetica di un fabbricato, effettuato da una società di capitali, potrà costare solo 7.750 euro, se si considera la detrazione Ires del 55% del costo sostenuto e la deduzione dall'imponibile Ires e Irap delle quote di ammortamento. La società, infatti, potrà abbattere l'Ires da pagare per 55mila euro, grazie alla detrazione dall'imposta, e diminuire l'imponibile Ires (33%) e Irap (4,25%) con le quote di ammortamento dell'intervento, risparmiando così altri 37.250 euro. Uno sconto dalle imposte di 92.250 euro, che è rilevante, anche considerando che la detrazione di 55mila euro va ripartita in quote uguali in tre esercizi e che i costi degli impianti acquistati e/o capitalizzati ai fabbricati sono solitamente ammortizzabili in un periodo che va dai 3 ai 33 anni.

Rinegoziazione dei Mutui: c’è la possibilità di sospendere la rata!Rinegoziazione dei Mutui

Le principali banche italiane iniziano a recepire le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 in materia di rinegoziazione e rifinanziamento dei mutui. La nuova Finanziaria prevede infatti la possibilità, per i mutuatari nei confronti dei quali la banca non abbia già avviato il procedimento esecutivo per il recupero del credito, di sospendere fino ad un massimo di due volte il pagamento rateale. Il provvedimento introdotto in Finanziaria stabilisce anche che il numero massimo di rate che potranno essere "saltate" durante la vita del mutuo non dovrà eccedere le 18 mensilità.

Al mutuatario viene quindi riconosciuta la possibilità di rinegoziare con la banca le condizioni contrattuali del mutuo. La variazione delle condizioni contrattuali avverrà tramite una scrittura privata anche non autenticata e non dovrà comportare alcuna spesa per il contraente. La rinegoziazione del mutuo permetterà inoltre di allungarne la durata con la conseguenza di pagare rate più basse. Per chi ha contratto un mutuo a tasso variabile la scelta di allungare la durata del mutuo presenta il vantaggio di spalmare i costi su una durata temporale maggiore in un momento in cui il tasso Euribor ha raggiunto il picco più alto degli ultimi sei anni.

Nel frattempo i principali gruppi bancari italiani hanno iniziato a muoversi nella direzione delle nuove direttive introdotte in Finanziaria: Il gruppo Monte Dei Paschi ha da poco lanciato la formula "Mutuo On Off" che permette di sospendere il pagamento di tre rate mensili consecutive fino ad un massimo di quattro volte senza incorrere in alcuna penale se il mutuatario ha pagato regolarmente le rate nei primi due anni.

Il gruppo Intesa San Paolo ha da poco annunciato che, a partire dal primo gennaio 2008, sarà possibile posticipare il pagamento della rata mensile fino ad un massimo di tre volte durante la vita residua del mutuo. Il provvedimento riguarderà sia i mutui a tasso fisso che quelli a tasso variabile che finanziano fino all' 80% del costo della casa. Posto che siano state pagate integralmente le prime 24 rate del mutuo, la sospensione del pagamento delle rate mensili potrà durare per un massimo di sei mesi e potrà essere ripetuta solo dopo il pagamento di sei rate mensili consecutive. Il gruppo Intesa San Paolo assicura inoltre che le richieste di sospensione avverranno a costo zero tramite una semplice richiesta scritta da inoltrare alla banca.

Al gruppo Unicredit, che già da alcuni mesi permette di rinegoziare la durata del mutuo al fine di riequilibrare la rata mensile con il reddito disponibile.

Antiriciclaggio: nuova disciplina per assegni e contanti

La normativa modifica le regole relativamente agli assegni liberi che dovranno essere richiesti all'istituto di credito per iscritto previo il pagamento di un'imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun assegno. Detti assegni potranno essere utilizzati solo per importi inferiori a 5 mila euro ed ogni girata dovrà recare il codice fiscale del girante a pena di annullamento mentre gli assegni superiori all' importo di 5 mila euro dovranno recare il nome del beneficiario ed essere sigillati con la dicitura "non trasferibile". Da oggi quindi i nuovi carnets saranno muniti della clausola "non trasferibile" e chi vorrà utilizzare assegni liberi dovrà necessariamente pagare la suddetta imposta di bollo che poi la banca avrà cura di versare allo Stato. I vecchi libretti di assegni potranno ancora essere utilizzati a condizione di inserirvi la clausola di non trasferibilità e di intestarli con il nome o la ragione sociale del beneficiario del pagamento. Sono considerati non trasferibili anche gli assegni emessi all’ordine dell’emittente con la dicitura “me medesimo” per cui non potranno essere girati né circolare ma solo incassati da chi li emette. Le nuove regole valgono anche per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari.

Un’altra modifica riguarda i pagamenti in contante che non potranno superare i 5 mila euro, per cui ogni pagamento che superi detta cifra dovrà essere effettuato solo con assegno, bonifico o carta di credito. Sempre da oggi, non sarà possibile possedere libretti di deposito al portatore per un importo pari o superiore a 5 mila euro e l’eventuale eccedenza dovrà essere eliminata entro il prossimo 30 giugno 2009. La normativa è riferibile sia ai depositi bancari che a quelli postali.

lunedì 31 marzo 2008

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 02/08

REGIME DEI MINIMI:

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1.Condizioni d'accesso:
Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione, e che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30mila euro.
2.Limite all'acquisto di beni strumentali:
il soggetto che opta per il regime semplificato non deve aver effettuato cessioni all'esportazione e non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori. Inoltre, non deve aver erogato somme in forma di utili di partecipazione agli associati né aver acquistato, anche mediante contratti d'appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15mila euro.
3.Applicazione del regime: 1° gennaio 2008:
I soggetti che possiedono questi requisiti e gli operatori che già applicano nel 2007 il regime della franchigia possono, già dal 1° gennaio 2008, iniziare a operare automaticamente da contribuenti minimi. I contribuenti che iniziano un'attività, devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare con modalità ed entro i termini previsti.
4. Il nuovo regime fiscale: esoneri, semplificazioni e niente studi di settore:
L'adesione al regime dei contribuenti minimi comporta l'esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti: registrazione delle fatture emesse, registrazione dei corrispettivi, registrazione degli acquisti, tenuta e conservazione dei registri e documenti (con l'eccezione delle fatture di acquisto e le bollette doganali d'importazione), dichiarazione e comunicazione annuale e, per concludere, compilazione e invio degli elenchi clienti e fornitori. Anche ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. E, non essendo soggetti né agli studi di settore né ai parametri, sono inoltre esonerati dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
5. Esenzione IRAP:
L'adesione al regime dei contribuenti minimi comporta anche l'uscita dalla platea dei soggetti sottoposti al calcolo e al versamento dell'imposta sulle attività produttive.
6. Principio di cassa:

L'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del cosiddetto "principio di cassa". Il principio, generalmente valido per i redditi di lavoro autonomo, trova quindi applicazione anche nella determinazione del reddito d'impresa prodotto dai contribuenti minimi.

DAL 5 MARZO DIMISSIONI VOLONTARIE SOLO ON-LINE:

clip_image003Pubblicato il Decreto che rende operativa la Legge dell’ottobre 2007. Dimissioni possibili solo attraverso i moduli disponibili sul sito del Ministero del Lavoro, eccetto quelle per giusta causa.

Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008, il Decreto Interministeriale sulle dimissioni volontarie del lavoratore. La nuova normativa riguarda tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, e interessa tutti i lavoratori, indipendentemente dalla natura della loro prestazione. Si applica, infatti, ai lavoratori subordinati, ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, ai lavoratori in collaborazione occasionale, ai lavoratori domestici, ai soci lavoratori e a quelli associati in partecipazione agli utili.

La normativa prevista dal Decreto diventa operativa dal 5 marzo 2008. Ci sono poi nuove modalità per comunicare le dimissioni: il provvedimento adotta infatti il modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale, dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione, rendendo nulle le dimissioni presentate in altra forma. I moduli, disponibili nel sito del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale , sono numerati e perdono la loro efficacia dopo 15 giorni. I moduli rappresentano l’unico strumento con il quale i lavoratori potranno comunicare le proprie dimissioni, eccetto quelle per giusta causa.

Il lavoratore che intende dimettersi volontariamente dovrà personalmente o tramite un suo delegato (Servizi per l’Impiego, Comuni, D.P.L., D.R.L., Sindacati/Patronati), registrarsi in una pagina internet del sito del Ministero e compilare on-line il modello, inviarlo per via informatica e stamparne copia per il datore di lavoro.

Le dimissioni presentate con un modello diverso sono nulle. E eventuali dimissioni in bianco firmate dal lavoratore senza data e al momento dell’assunzione, sono del tutto prive di valore.

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI:

La Finanziaria 2008 ha modificato la disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi.

1.Soggetti interessati al nuovo regime:

I soggetti destinatari del nuovo regime sono le società di capitali, e quindi ne restano escluse le ditte individuali, le società di persone, le banche, le assicurazioni e le società finanziarie (escluse le holding di gruppi industriali).

2.Definizione di interessi:

Assumono rilevanza, ai fini delle nuove norme, gli interessi passivi e attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratto di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli assimilati e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura.

3.Calcolo della deducibilità:

Per calcolare la misura deducibile degli interessi passivi si rende necessario procedere al calcolo di una grandezza economica che prende il nome di Reddito Operativo Lordo (ROL), così determinata:

 

+ Valore della produzione (A)
- Costi della produzione (B)
= Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
+ Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali
+ Canoni di leasing beni strumentali
= ROL (Reddito Operativo Lordo)

 

Il 30% del ROL rappresenta il limite massimo deducibile degli interessi passivi al netto di quelli attivi. Pertanto:

- è integralmente deducibile l’ammontare degli interessi passivi fino a concorrenza di quelli attivi;

- l’eventuale eccedenza è deducibile entro il limite del 30% del ROL.

E’ opportuno sottolineare che, dall’esercizio 2010, la quota di ROL non “utilizzata” potrà essere portata a incremento, sotto il profilo fiscale, del Risultato Operativo Lordo dei successivi periodi d’imposta, aumentando la soglia di deducibilità degli interessi.

4. Riporto delle eccedenze:

L’eccedenza non deducibile nell’esercizio potrà essere dedotta nei cinque esercizi successivi se e nei limiti in cui, in tali esercizi, l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sarà inferiore al 30% del ROL.

5. Disapplicazione del metodo:

Il testo della Finanziaria prevede inoltre la possibilità di presentare apposita istanza di interpello ex articolo 37-bis del DPR 600/1973 per ottenere la disapplicazione totale o parziale del limite quinquennale al riporto in avanti, dimostrando che l’indebitamento dipende da piani di riorganizzazione aziendale avviati o da avviare o dall’acquisizione di aziende prevalentemente con capitale di debito o dall’avvio di nuove iniziative economiche ovvero da altri elementi che renderebbero particolarmente oneroso procedere ad una ristrutturazione o rinegoziazione dei finanziamenti contratti. L’Agenzia ha l’obbligo di rispondere nel termine di 60 giorni.

6.Società immobiliari:
La Finanziaria interviene con una norma di interpretazione autentica a chiarire le modalità applicative di deducibilità degli interessi passivi per le società immobiliari.
In particolare è previsto che: non si considerano oneri indeducibili, come previsto dal 2° comma dall’articolo 90 del TUIR, gli interessi passivi derivanti dai finanziamenti per l’acquisto degli immobili non strumentali. Tali interessi sono pertanto deducibili secondo le modalità viste sopra.

Con tale suddivisione il legislatore vuole dividere gli interessi relativi a finanziamenti per acquisizione, che sono sempre deducibili, dagli interessi di funzionamento, che risultano sempre indeducibili.

SCADENZARIO:

Marzo:

17/03/08:

  • Liquidazione Iva mensile;
  • Versamenti unitari;
  • Versamento Iva saldo 2007 – Unica soluzione o 1^ rata;
  • Versamento rettifica Iva per i soggetti in regime dei minimi – Unica soluzione o 1^ rata;
  • Versamento tassa di vidimazione libri sociali.

Aprile:

16/04/08:

  • Liquidazione Iva mensile;
  • Versamenti unitari;
  • Versamento Iva saldo 2007 - 2^ rata.

29/04/08:

  • Presentazione elenchi clienti e fornitori 2007;

giovedì 24 gennaio 2008

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 01/08

 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 01/08

 

clip_image002PREMESSA: FINANZIARIA 2008

A differenza della Finanziaria 2007, che aveva visto numerosi provvedimenti fiscali entrare in vigore nel corso dell’esercizio (quindi con una sostanziale retroattività all’anno in corso), gli interventi fiscali contenuti nella Finanziaria 2008 sono contenuti in un apposito D.D.L. e, pertanto, avranno effetto solo a partire dall’esercizio successivo a quello in corso (ossia, dal 2008; per alcuni interventi di miglior favore è prevista l’entrata in vigore dall’esercizio 2007).

 

 

NOVITA’ IRES

I principi di fondo che hanno ispirato questi interventi si possono così sintetizzare:

  1. invarianza del gettito (la manovra avrà un effetto redistributivo tra le imprese ed i lavoratori autonomi garantendo il gettito attuale pur a fronte di una riduzione delle aliquote legali);
  2. neutralità della tassazione dei redditi d’impresa rispetto alla forma organizzativa (non sarà più necessario modificare la forma giuridica dell’impresa per poter usufruire del regime di tassazione proporzionale anziché progressivo);
  3. semplificazione strutturale del sistema (non si tratta di interventi “spot” ma di interventi “a regime”);
  4. reintroduzione di una imposta sostitutiva sulle operazioni di riorganizzazione aziendale (facoltà questa abolita nel 2004 con l’introduzione del nuovo regime dell’IRES).

Il primo principio (invarianza di gettito) è stato realizzato, da un lato, abbassando l’aliquota d’imposta dal 33% al 27,5% e, dall’altro lato, ampliando la base imponibile (non si è quindi dato seguito all’ipotizzata revisione delle agevolazioni fiscali alle imprese).

L’allargamento della base imponibile si ottiene con i seguenti provvedimenti:

1. revisione dei criteri di deducibilità degli interessi passivi;

2. abrogazione della possibilità di calcolare, ai fini fiscali, ammortamenti anticipati o accelerati;

3. allungamento della durata minima dei contratti di locazione finanziaria (leasing);

4. revisione del c.d. regime pex (ossia delle plusvalenze esenti) che torna al livello del 95%;

5. semplificazione della deducibilità delle spese di rappresentanza;

6. modifica del regime del consolidato fiscale (cui sono ammesse le sole società di capitali).

Al fine di compensare l’abbattimento della aliquota IRES al 27,5% è poi prevista una modifica al regime di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze realizzate in capo ai soggetti possessori di partecipazioni c.d. qualificate (ossia superiori al 20% se trattasi di partecipazioni in società di capitali non quotate ovvero del 25% se trattasi di partecipazioni in società di persone): l’invarianza di gettito, in questo caso, è garantita dalla modifica della parte di dividendo o di plusvalenza soggetta a tassazione (che passerà dal 40% al 54,6%).  

 

NOVITA’ IRAP

Anche gli interventi di razionalizzazione della disciplina IRAP sono improntati ai principi di invarianza di gettito e di semplificazione strutturale del sistema.

L’aliquota formale base dell’imposta (ferme restando le facoltà attribuite alle regioni di fissare aliquote differenziate) scende dal 4,25% al 3,90%. Anche in questo caso, al fine di garantire l’invarianza del gettito, si provvede ad ampliare la base imponibile. E’ previsto, in generale, che la base imponibile per i soggetti esercenti attività d’impresa (sia quelli più grandi che quelli più piccoli) sia non più influenzata dalle differenti valorizzazioni fiscali rispetto a quelle civilistiche (in pratica, rileveranno ai fini della determinazione della base imponibile, esclusivamente i dati riportati in bilancio). Ne deriva che non potranno più essere fatte valere variazioni relative, ad esempio agli ammortamenti anticipati, così come non si potrà più utilizzare (ai soli fini IRAP) la rateizzazione delle plusvalenze realizzate sui beni strumentali e diventa indeducibile l’ICI imputata a bilancio (in precedenza questa imposta, pur essendo indeducibile ai fini delle imposte dirette, era deducibile ai fini IRAP.

 

DETRAZIONI: FINANZIARIA 2008

La Finanziaria per il 2008 contiene una serie di detrazioni, alcune nuove, altre riproposte o integrate da nuove opportunità. Ci sono agevolazioni per l'acquisto dei computer da parte dei collaboratori, compresi i titolari di assegni di ricerca, detrazioni per chi ha una casa in affitto o per i giovani che se ne vanno da casa di mamma e papà. Bonus anche per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti e per le spese per l'asilo nido del bebè. Dalle detrazioni per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, a quelle per le ristrutturazioni edilizie, ecco cosa può essere detratto dai cittadini in se de di dichiarazione dei redditi.

1. Abbonamenti ai servizi di trasporto: Spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% e per un importo non superiore a 250 euro.

2. Affitti: Vengono proposte due nuove tipologie di detrazioni che decorrono dal periodo di imposta 2007. La prima spetta ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998: si tratta di 300 euro se il reddito complessivo annuo non supera i 15.493,71 euro e di 150 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

La seconda detrazione spetta a giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che sia diversa da quella dei genitori o di coloro ai quali sono affidati per legge: per i primi 3 anni spetta una detrazione di 991,6 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro. Le detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può scegliere di fruire di quella più favorevole.

Estensione della detraibilità del 19% del canone di locazione pagato per l'alloggio degli studenti universitari fuori sede, ai canoni relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o in locazione stipulati con enti per i diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti ed enti senza fine di lucro e cooperative (importo non superiore a 2.633 euro). L'alloggio deve trovarsi in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri da casa e, comunque, in provincia diversa.


3. Aggiornamento e formazione degli insegnanti. Per il 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, spetta una detrazione del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per l'aggiornamento e la formazione. L'importo massimo di spesa detraibile è di 500 euro, conseguentemente la detrazione massima è di 95 euro.

4. Asili nido. Prorogata al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la detrazione Irpef del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato. L'importo massimo della detrazione è, dunque, di 120,08 euro.

5. Computer ai collaboratori. Ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi collaboratori a progetto e titolari di assegni per la collaborazione in attività di ricerca sarà dato un contributo per l'acquisto di un computer nuovo di fabbrica.

6. Detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia e per tipologie di reddito, il percipiente deve indicare annualmente di avervi diritto e il codice fiscale dei soggetti per i quali usufruisce della detrazione. Le detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro si calcolano sul reddito complessivo, al netto della rendita dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze. La norma si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.


7. Detrazioni per famiglie numerose. In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale.

8. Ici, detrazione prima casa. Ulteriore riduzione Ici per abitazione principale pari all'1,33 per mille della base imponibile, con un tetto di 200 euro. Dall'agevolazione sono esclusi castelli, ville e case di lusso. Si tratta di un ulteriore importo rispetto alla detrazione in vigore (103,29 euro). Previsto che la delibera comunale possa fissare a decorrere dal 2009 un'aliquota Ici agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico (per 3 anni per gli impianti termici solari e per 5 per tutte le altre fonti rinnovabili).

9. Ici, separazione e divorzio. I benefici Ici per l'abitazione principale sono estesi ai soggetti che in conseguenza di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio non risultano assegnatari della casa coniugale.

10. Mutui. Aumenta da 3.615,20 euro a 4mila euro il limite massimo degli oneri, dipendenti da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, sui quali applicare la detrazione Irpef del 19 per cento.

11. Riqualificazione energetica degli edifici
. Proroga delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni si applicano anche per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, spetta fino a un tetto massimo di 100mila euro. La spesa è autorizzata nel limite di 2 milioni di euro l'anno.

La detrazione d'imposta per una quota pari al 55% delle spese sostenute, fino a un valore massimo di 30mila euro, da ripartire in 3 quote annuali, è estesa alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

12. Ristrutturazioni edilizie. Proroga al 31 dicembre 2010 della normativa relativa alla detrazione Irpef e all'aliquota agevolata Iva al 10% relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il precedente termine di applicazione scadeva il 31 dicembre 2007. Viene reintrodotto per 3 anni il beneficio previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 448/2001, finanziaria per il 2002: prevede la detrazione del 36% e l'aliquota agevolata al 10% anche in favore dei soggetti privati che divengano proprietari entro il 30 giugno 2011 di immobili ceduti dall'impresa che ha ristrutturato l'intero fabbricato entro il 31 dicembre 2010. Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.

 

SCADENZARIO:

Gennaio:

16/01/08:

Liquidazione Iva mensile;

Versamenti unitari.

31/01/08:

Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nell'anno 2007 (operatori annuali).

Febbraio:

18/02/08:

Liquidazione Iva mensile;

Liquidazione Iva trimestrale;

Versamenti unitari;

Versamento contributi fissi artigiani / commercianti;

29/02/08:

Presentazione della comunicazione dati Iva per l'anno 2007;

Consegna CUD e certificazione dei compensi corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2007.

Il nostro Studio resta a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito ai temi trattati

in circolare ed a tutti quelli che vorrete per vostra necessità sottoporci.

Via Augusto Pierantoni, n. 34 - 00139 ROMA (zona Nuvo Salario)