lunedì 31 marzo 2008

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 02/08

REGIME DEI MINIMI:

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1.Condizioni d'accesso:
Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione, e che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30mila euro.
2.Limite all'acquisto di beni strumentali:
il soggetto che opta per il regime semplificato non deve aver effettuato cessioni all'esportazione e non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori. Inoltre, non deve aver erogato somme in forma di utili di partecipazione agli associati né aver acquistato, anche mediante contratti d'appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15mila euro.
3.Applicazione del regime: 1° gennaio 2008:
I soggetti che possiedono questi requisiti e gli operatori che già applicano nel 2007 il regime della franchigia possono, già dal 1° gennaio 2008, iniziare a operare automaticamente da contribuenti minimi. I contribuenti che iniziano un'attività, devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare con modalità ed entro i termini previsti.
4. Il nuovo regime fiscale: esoneri, semplificazioni e niente studi di settore:
L'adesione al regime dei contribuenti minimi comporta l'esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti: registrazione delle fatture emesse, registrazione dei corrispettivi, registrazione degli acquisti, tenuta e conservazione dei registri e documenti (con l'eccezione delle fatture di acquisto e le bollette doganali d'importazione), dichiarazione e comunicazione annuale e, per concludere, compilazione e invio degli elenchi clienti e fornitori. Anche ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. E, non essendo soggetti né agli studi di settore né ai parametri, sono inoltre esonerati dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
5. Esenzione IRAP:
L'adesione al regime dei contribuenti minimi comporta anche l'uscita dalla platea dei soggetti sottoposti al calcolo e al versamento dell'imposta sulle attività produttive.
6. Principio di cassa:

L'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del cosiddetto "principio di cassa". Il principio, generalmente valido per i redditi di lavoro autonomo, trova quindi applicazione anche nella determinazione del reddito d'impresa prodotto dai contribuenti minimi.

DAL 5 MARZO DIMISSIONI VOLONTARIE SOLO ON-LINE:

clip_image003Pubblicato il Decreto che rende operativa la Legge dell’ottobre 2007. Dimissioni possibili solo attraverso i moduli disponibili sul sito del Ministero del Lavoro, eccetto quelle per giusta causa.

Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008, il Decreto Interministeriale sulle dimissioni volontarie del lavoratore. La nuova normativa riguarda tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, e interessa tutti i lavoratori, indipendentemente dalla natura della loro prestazione. Si applica, infatti, ai lavoratori subordinati, ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, ai lavoratori in collaborazione occasionale, ai lavoratori domestici, ai soci lavoratori e a quelli associati in partecipazione agli utili.

La normativa prevista dal Decreto diventa operativa dal 5 marzo 2008. Ci sono poi nuove modalità per comunicare le dimissioni: il provvedimento adotta infatti il modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale, dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione, rendendo nulle le dimissioni presentate in altra forma. I moduli, disponibili nel sito del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale , sono numerati e perdono la loro efficacia dopo 15 giorni. I moduli rappresentano l’unico strumento con il quale i lavoratori potranno comunicare le proprie dimissioni, eccetto quelle per giusta causa.

Il lavoratore che intende dimettersi volontariamente dovrà personalmente o tramite un suo delegato (Servizi per l’Impiego, Comuni, D.P.L., D.R.L., Sindacati/Patronati), registrarsi in una pagina internet del sito del Ministero e compilare on-line il modello, inviarlo per via informatica e stamparne copia per il datore di lavoro.

Le dimissioni presentate con un modello diverso sono nulle. E eventuali dimissioni in bianco firmate dal lavoratore senza data e al momento dell’assunzione, sono del tutto prive di valore.

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI:

La Finanziaria 2008 ha modificato la disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi.

1.Soggetti interessati al nuovo regime:

I soggetti destinatari del nuovo regime sono le società di capitali, e quindi ne restano escluse le ditte individuali, le società di persone, le banche, le assicurazioni e le società finanziarie (escluse le holding di gruppi industriali).

2.Definizione di interessi:

Assumono rilevanza, ai fini delle nuove norme, gli interessi passivi e attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratto di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli assimilati e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura.

3.Calcolo della deducibilità:

Per calcolare la misura deducibile degli interessi passivi si rende necessario procedere al calcolo di una grandezza economica che prende il nome di Reddito Operativo Lordo (ROL), così determinata:

 

+ Valore della produzione (A)
- Costi della produzione (B)
= Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
+ Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali
+ Canoni di leasing beni strumentali
= ROL (Reddito Operativo Lordo)

 

Il 30% del ROL rappresenta il limite massimo deducibile degli interessi passivi al netto di quelli attivi. Pertanto:

- è integralmente deducibile l’ammontare degli interessi passivi fino a concorrenza di quelli attivi;

- l’eventuale eccedenza è deducibile entro il limite del 30% del ROL.

E’ opportuno sottolineare che, dall’esercizio 2010, la quota di ROL non “utilizzata” potrà essere portata a incremento, sotto il profilo fiscale, del Risultato Operativo Lordo dei successivi periodi d’imposta, aumentando la soglia di deducibilità degli interessi.

4. Riporto delle eccedenze:

L’eccedenza non deducibile nell’esercizio potrà essere dedotta nei cinque esercizi successivi se e nei limiti in cui, in tali esercizi, l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sarà inferiore al 30% del ROL.

5. Disapplicazione del metodo:

Il testo della Finanziaria prevede inoltre la possibilità di presentare apposita istanza di interpello ex articolo 37-bis del DPR 600/1973 per ottenere la disapplicazione totale o parziale del limite quinquennale al riporto in avanti, dimostrando che l’indebitamento dipende da piani di riorganizzazione aziendale avviati o da avviare o dall’acquisizione di aziende prevalentemente con capitale di debito o dall’avvio di nuove iniziative economiche ovvero da altri elementi che renderebbero particolarmente oneroso procedere ad una ristrutturazione o rinegoziazione dei finanziamenti contratti. L’Agenzia ha l’obbligo di rispondere nel termine di 60 giorni.

6.Società immobiliari:
La Finanziaria interviene con una norma di interpretazione autentica a chiarire le modalità applicative di deducibilità degli interessi passivi per le società immobiliari.
In particolare è previsto che: non si considerano oneri indeducibili, come previsto dal 2° comma dall’articolo 90 del TUIR, gli interessi passivi derivanti dai finanziamenti per l’acquisto degli immobili non strumentali. Tali interessi sono pertanto deducibili secondo le modalità viste sopra.

Con tale suddivisione il legislatore vuole dividere gli interessi relativi a finanziamenti per acquisizione, che sono sempre deducibili, dagli interessi di funzionamento, che risultano sempre indeducibili.

SCADENZARIO:

Marzo:

17/03/08:

  • Liquidazione Iva mensile;
  • Versamenti unitari;
  • Versamento Iva saldo 2007 – Unica soluzione o 1^ rata;
  • Versamento rettifica Iva per i soggetti in regime dei minimi – Unica soluzione o 1^ rata;
  • Versamento tassa di vidimazione libri sociali.

Aprile:

16/04/08:

  • Liquidazione Iva mensile;
  • Versamenti unitari;
  • Versamento Iva saldo 2007 - 2^ rata.

29/04/08:

  • Presentazione elenchi clienti e fornitori 2007;

Via Augusto Pierantoni, n. 34 - 00139 ROMA (zona Nuvo Salario)