giovedì 15 aprile 2010

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 04/10

 

faissola - presidente abi

AL VIA LA MORATORIA SULLE RATE DEI MUTUI DELLE FAMIGLIE

(Accordo tra ABI e Associazioni dei consumatori)

A decorrere dal 1° febbraio 2010, le famiglie che si trovano in difficoltà a seguito della crisi economica possono fare richiesta alla banca per attivare la procedura di sospensione dei rimborsi delle rate dei mutui per un periodo fino a 12 mesi.

In pratica, secondo l’accordo intercorso tra l’Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei consumatori, le famiglie che si trovano in situazioni disagiate, ossia che hanno subito nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi, quali:

- la morte;

- la perdita dell’occupazione, (sia derivante da un rapporto di lavoro subordinato che da rapporti di agenzia, rappresentanza o collaborazione);

- l’insorgenza di condizioni di non autosufficienza;

- l’ingresso in cassa integrazione, (ivi compresa la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni),

hanno facoltà di presentare alla banca una richiesta per la sospensione del rimborso dei mutui per almeno 12 mesi, qualora:

- i mutui siano accesi per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale;

- l’ammontare dei suddetti mutui sia di importo pari o inferiore a 150.000 euro;

- il richiedente persona fisica sia in ritardo nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi;

- si tratti di persone fisiche con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui (inteso per singolo mutuatario);

- i richiedenti hanno subito o subiscono nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).

clip_image003INSTALLAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA: AL VIA LA RICHIESTA DEL “BONUS” PER IL 2010

Con la finalità di combattere e prevenire il compimento di furti, rapine ed altri atti illeciti, la Finanziaria 2008, ha concesso la possibilità di fruire di un credito d’imposta, (da utilizzare in compensazione), pari all’80% delle spese sostenute nei periodi 2008, 2009 e 2010 per la prima acquisizione ed installazione di impianti ed attrezzature di sicurezza, quali ad esempio:

- sistemi di allarme;

- telecamere di sorveglianza;

- porte blindate, inferriate, infissi e vetri di sicurezza;

- casseforti e cassette di sicurezza;

- terminali per carte di credito;

- macchinette antifalsari,

da ubicare nel luogo di esercizio dell’attività di:

a) piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, bar, ecc.

b) esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, in via esclusiva o prevalente, operanti in base a concessione amministrativa, ovvero i tabaccai.

Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione anche le farmacie e gli impianti di distribuzione automatica di carburante, mentre sono, invece, escluse le imprese che vendono beni prodotti dalle stesse e gli agenti ed altri rappresentanti di commercio che promuovono la conclusione di contratti di vendita per conto di terzi.

La misura del credito di imposta spettante varia a seconda della tipologia di impresa soggetta all’agevolazione, in particolare:

- le PMI possono beneficiare di un importo massimo pari a 3.000 euro per l’intero triennio (2008- 2010): trattasi dell’80% di una spesa massima sostenuta di 3.750 euro;

- gli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, invece, possono beneficiare di un importo massimo pari a 1.000 euro per ciascun anno agevolabile (2008-2010): anche in questo caso trattasi dell’80% di una spesa massima sostenuta di 1.250 euro.

Per poter usufruire del credito d’imposta in esame è necessario presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “IMS”, disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Nell’istanza si dovranno altresì riportare gli estremi della documentazione attestante l’effettività delle spese agevolabili, costituita dalla fattura o, in caso di acquisto mediante contratto di leasing, dalla documentazione attestante il costo sostenuto dal concedente.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, l’istanza deve essere inviata telematicamente, direttamente o tramite intermediario abilitato, a decorrere dal 2 febbraio 2010; l’Agenzia delle Entrate, una volta esaminate le istanze secondo l’ordine cronologico di presentazione, provvederà poi a comunicare, sempre in via telematica, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, il riconoscimento o il diniego del credito.

Qualora siano già state presentate le istanze relative ad anni precedenti (2008 o 2009), saranno agevolabili per il 2010 solo gli importi relativi alle nuove spese sostenute che raggiungano il limite massimo agevolabile (esempio: una PMI che ha presentato istanza nel 2008 per 1.000 euro potrà richiedere il bonus relativo al 2010 solo per euro 2.000, anche se nel medesimo periodo ha sostenuto una spesa di euro 5.000).

clip_image005OPZIONE IRAP 2010 PER I SOGGETTI IRPEF IN CONTABILITA’ ORDINARIA

La Finanziaria 2008 ha modificato il testo del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, (decreto IRAP) inserendo, dopo l’articolo 5, che disciplina le regole IRAP per le società di capitali, l’articolo 5-bis concernente le modalità di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP per le società di persone e le imprese individuali. Il secondo comma, del suddetto articolo 5-bis, ha previsto, per le società in nome collettivo e in accomandita semplice e per le persone fisiche esercenti attività commerciali, in regime di contabilità ordinaria, la facoltà di optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole stabilite per le società di capitali.

Si ricorda che le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., Soc. cooperative, società di mutua assicurazione, ecc. ), che esercitano attività diverse da quella bancaria, finanziaria e assicurativa, applicano una tassazione IRAP calcolata su una base imponibile essenzialmente determinata prendendo a base i soli valori di bilancio; al contrario, le società di persone e le imprese individuali determinano il loro valore della produzione netta facendo riferimento ai criteri fiscali che prescindono dal risultato di bilancio.

Quindi, qualora i soggetti IREPF in contabilità ordinaria decidano di optare per il regime di determinazione del valore della produzione netta secondo le regole delle società di capitali, devono obbligatoriamente presentare entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta un apposito modello gratuitamente disponibile, in formato elettronico, sul sito internet dell’Agenzia.

L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, come pure la revoca dell’opzione precedentemente comunicata; pertanto, sia l’esercizio che la revoca dell’opzione vincolano il contribuente a restare all’interno o all’esterno del regime per un intero triennio. In relazione al periodo 2010-2012 l’opzione in esame deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il prossimo 2 marzo 2010.

SCADENZARIO:

Aprile:

16/04/09:

- Liquidazione Iva mensile;

- Versamenti unitari.

Via Augusto Pierantoni, n. 34 - 00139 ROMA (zona Nuvo Salario)