giovedì 20 agosto 2009

CREAZIONE D´IMPRESA N.2

Giorgio_Armani I Primi passi per la creazione d’impresa

I dati statistici confermano che sono in tanti a tentare la strada di mettersi in proprio, ma sono anche in tanti a “morire” in breve tempo.

L’impresa non si crea da un giorno all’altro. Dall’idea alla realizzazione il percorso è tutto in salita, lungo e difficile. La salita, però, non può essere percorsa tutta d’un fiato: occorre procedere per tappe, immaginando il processo di enterprise creation suddiviso in una serie di fasi o passaggi problematici da affrontare.

 

Ogni fase pone all’aspirante imprenditore problemi particolari, ognuno dei quali deve essere affrontato e risolto razionalmente, ma anche in modo creativo.

 

Infatti l’imprenditorialità è al tempo stesso creatività, razionalità, metodo, capacità e competenze tecniche.

 

Guidando l’aspirante imprenditore all’esame delle varie fasi che scandiscono il processo di creazione di una nuova impresa, si persegue un duplice obiettivo:

 

clip_image001       fargli conoscere la natura dei problemi ai quali potrà andare incontro;

clip_image001       proporgli una serie di metodologie che potranno aiutarlo a risolvere tali problemi.

 

Abbiamo pensato di visualizzare le varie tappe del processo di creazione d’impresa integrandole in un “percorso guidato”, in modo che ad ogni fase problematica corrisponda una specifica metodologia di intervento.

Il percorso di avviamento alla creazione di una nuova impresa può essere articolato in sette macro-fasi:

 

clip_image001       1a fase - Valutazione delle attitudini imprenditoriali

clip_image001       2a fase - Definizione dell’idea imprenditoriale

clip_image001       3a  fase - Affrontare gli adempimenti buracratici

clip_image001       4a fase - Analisi del mercato e del prodotto

clip_image001       5a fase - Organizzazione dell’azienda

clip_image001       6a fase ­- Redazione del piano d’impresa

clip_image001       7a fase – Acquisire le informazioni mancanti

 

 

1a Fase_ La valutazione delle attitudini  imprenditoriali

 

Va considerato che il “centro” dell’impresa - specialmente della microimpresa, che coincide spesso con la ditta individuale o poco più – è l’imprenditore o aspirante tale: le sue attitudini a svolgere un’attività in proprio incidono in modo determinante sul successo dell’iniziativa.

 

In questa prima fase occorre perciò richiamare l’attenzione sulle capacità personali dell’aspirante imprenditore. Queste si rivelano di grande importanza al fine di:

clip_image001       favorire uno sviluppo equilibrato del processo di creazione di una nuova impresa;

clip_image001       consentire la sopravvivenza e il consolidamento dell’impresa nei momenti successivi all’avvio.

E’ dunque essenziale, per chiunque voglia affrontare l’avventura di costituire una nuova impresa, valutare il proprio profilo dal punto di vista:

 

clip_image001       psicologico, con riferimento alla“personalità imprenditoriale” che si possiede;

 

clip_image001       tecnico, con riferimento al “mestiere” specifico nel settore di interesse.

 

Dal punto di vista psicologico, alcuni hanno come dotazione naturale delle marce in più per svolgere il “mestiere di imprenditore”: la propensione al rischio, la resistenza allo stress, la capacità di tenere sotto controllo le situazioni; ma anche la creatività, l’elasticità mentale, la capacità di stabilire buone relazioni umane, ecc.

 

Purtroppo, solo pochi hanno tutte queste doti insieme. C’è chi è capace di affrontare i rischi ma non è paziente; chi riesce a concentrarsi facilmente sul lavoro ma non è creativo, e così via.

In questa fase occorre:

 

clip_image001       individuare i “punti forti” e i “punti deboli” della propria personalità imprenditoriale;

 

clip_image001       valorizzare i primi e migliorare i secondi.

 

Infatti tutte le capacità imprenditoriali - senza eccezioni - possono essere apprese, tramite adeguati training formativi.

 

Inoltre, sapendo ad esempio di essere ricco di idee ma scarsamente dotato quanto a capacità organizzativa, l’aspirante imprenditore potrà cercarsi un socio con caratteristiche complementari alle sue: insieme faranno sicuramente più strada che da soli.

 

Imprenditori si nasce o si diventa? Imprenditori

E’ uno dei dilemmi classici. In realtà la questione se esistano o meno delle “doti naturali” per svolgere un’attività in proprio è un falso problema. E’ dimostrato infatti che imprenditori si può diventare, sia con l’esperienza che con lo studio.

 

L’imprenditore, così come un leader, non è tale sempre e comunque, ma in relazione alle situazioni, ai contesti. Essere imprenditore è sempre meno un fatto genetico, funzionale alla “personalità” e sempre più dipendente dall’apprendimento e dai propri progetti di vita. Non si può fare molto per cambiare la personalità, ma si può invece imparare a stare con gli altri, a dirigere, a rischiare, a negoziare o ad essere creativi.

 

Il nodo di questo apprendimento è la consapevolezza, senza la quale non si innesca nessun cambiamento; sottoporsi a dei test di autovalutazione delle proprie attitudini ed accettarne “con filosofia” il responso significa sapere qualcosa di più su se stessi ed iniziare, volendolo, ad imparare.

 

A ciò possono contribuire strumenti come questi; concentrare l’attenzione su cose a cui, forse, non pensiamo frequentemente costituisce un primo concreto passo verso l’apprendimento di capacità imprenditoriali.

 

 

Come valutare le proprie attitudini

Per valutare le capacità imprenditoriali esistono appositi test psicologici sviluppati da esperti con criteri scientifici: ad esempio il software “Delfi”, consultabile presso gli sportelli “Olimpo” e “Nuove Imprese” del Sistema camerale.

 

E’ necessario poi interrogarsi sulle motivazioni a mettersi in proprio e ad avviare, in particolare, quel particolare tipo di attività. Va considerato, infatti, che questa scelta può avere conseguenze molto pesanti sulla propria vita personale.

 

Mettersi in proprio infatti non significa solo cambiare attività: nella maggior parte dei casi significa anche cambiare le proprie abitudini (e in qualche misura quelle della propria famiglia). Il tempo libero verrà drasticamente ridotto, e occorrerà abituarsi a non avere orari. Ma anche i ritmi di lavoro saranno completamente diversi, così come diverse saranno le nuove responsabilità e l’assiduità dell’impegno: e tutto ciò senza che vi sia la certezza di avere successo.

 

Dal punto di vista tecnico, occorre accertarsi di possedere in grado adeguato le competenze e il know-how richiesto per svolgere quel particolare tipo di attività: ad esempio sarà molto difficile avviare un agriturismo o un’officina da meccanico senza una minima esperienza nel settore.

 

Cosa fare se non si ha esperienza

Se non si è mai operato nel comparto specifico, è consigliabile:

 

clip_image001       effettuare, ove possibile, stage presso aziende già operanti;

clip_image001       frequentare corsi di formazione professionale;

clip_image001       associarsi con persone esperte del ramo.

 

In ogni caso, oltre che conoscere le proprie caratteristiche, sarà bene dare un’occhiata a “come sono gli altri”, cioè i propri concorrenti.

 

Fonte: Camera di commercio  http://www.cameradicommercio.it/

venerdì 7 agosto 2009

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 08/09

clip_image002DEDUCIBILITA’ IRES/IRPEF del 10% dell’IRAP - ISTANZA DI RIMBORSO

 

Come noto, Il decreto “anticrisi” ha introdotto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dell’imposta regionale sulle attività produttive che colpisce il costo del lavoro e gli oneri per interessi sostenuti dalle imprese e dai professionisti, in quanto componenti negativi generalmente non ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione da assoggettare al tributo regionale.  La deduzione forfetaria, pari al 10 per cento dell’IRAP versata, può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008. In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata eduzione dell’IRAP.

 

Con un provvedimento dello scorso 6 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2008 per effetto della mancata deduzione del 10% dell’IRAP.

 

L’istanza può essere presentata esclusivamente con riferimento ai periodi d’imposta per i quali, al 29.11.2008 non fosse ancora scaduto il termine decadenziale di 48 mesi dalla data in cui è stata versata la maggiore IRPEF/IRES della quale si chiede il rimborso (generalmente i periodi d’imposta interessati sono: 2004-2005-2006 e 2007). Per calcolare l’ammontare del rimborso spettante si dovranno riliquidare le dichiarazioni dei redditi interessate. In pratica, si dovrà innanzitutto individuare l'Irap pagata dal 2004 al 2007 a titolo di saldo e acconto, verificando che negli esercizi di competenza il contribuente sia stato inciso da oneri per interessi o costi del personale (Attenzione: per quanto riguarda gli acconti, l'importo da considerare per il calcolo della deduzione non può eccedere, come per il regime applicabile dal 2008, l'Irap effettivamente dovuta per l'esercizio). Dopodiché, si dovrà procedere alla rideterminazione dell'imponibile Ires o Irpef dell'anno interessato, deducendo dall'ammontare dichiarato originariamente il 10% dell'Irap pagata. Infine si dovranno quantificare le minori imposte (comprese le addizionali regionali o comunali all'Irpef) dovute a seguito del ricalcolo del reddito imponibile, di cui si chiede il rimborso.

Relativamente agli esercizi chiusi in perdita, la deduzione calcolata comporta l'incremento dell'importo originariamente dichiarato. In questi casi, se la perdita è stata utilizzata in periodi di imposta successivi già oggetto di dichiarazione, di ciò se ne dovrà tenerne conto nella stessa istanza. Qualora invece la perdita non fosse stata utilizzata fino al 2007 (Unico 2008), il maggiore importo che risulta dalla nuova deduzione del 10% dell'Irap dovrà essere esposto nel modello Unico 2009 (rettificando l'importo originario) e potrà dunque essere compensato dall'esercizio 2008 e nei limiti del quinquennio dall'esercizio originario.

 

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito modello.

 

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata:

clip_image001      direttamente, (da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate);

clip_image001      tramite una società del gruppo, (qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario);

clip_image001      tramite i soggetti incaricati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro).

La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti devono essere effettuate utilizzando il prodotto informatico denominato “RimborsodaIrap”, reso disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

In relazione ai termini di presentazione dell’istanza di rimborso, occorre distinguere tra:

clip_image001       i contribuenti che, alla data del 29.11.2008, non avevano ancora presentato istanza di rimborso;

clip_image001       i contribuenti che, alla data del 29.11.2008, avevano già presentato istanza di rimborso.

 

I termini di presentazione, stabiliti inizialmente nel provvedimento di approvazione del modello, sono stati opportunamente differiti. In particolare, la presentazione del modello potrà essere effettuata a partire dal 14 settembre 2009 (anziché dal 12/6/2009), data nella quale sarà “aperto” il canale telematico, ed entro un termine differenziato (anch’esso differito) a seconda che il contribuente al 29 novembre 2008 abbia o meno presentato istanza di rimborso.

 

AGENTI DI COMMERCIO: POSSIBILE ESCLUSIONE DALL’IRAP

 

clip_image003A seguito di alcune controversie concernenti l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alle istanze di rimborso IRAP proposte da alcuni agenti di commercio e da un promotore finanziario, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno emesso quattro importanti sentenze che potrebbero collocare al di fuori dell’ambito di applicazione dell’IRAP quegli agenti/promotori finanziari che esercitano la propria attività in assenza di “autonoma organizzazione”.

 

E’ bene ricordare che secondo l’Agenzia sussiste “autonoma organizzazione” quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti, da valutare caso per caso:

clip_image001      impiego, “in modo non occasionale, di lavoro altrui”;

clip_image001      utilizzo di “beni strumentali eccedenti, per quantità o valore”, le necessità minime per l’esercizio dell’attività (per quanto riguarda l’utilizzo di beni strumentali, ai fini della verifica dell’autonoma organizzazione è stato osservato che la disponibilità degli stessi eccedente il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività, rileva anche qualora questi non vengano acquisiti direttamente, ma siano forniti da terzi, a qualunque titolo e a prescindere dal fatto che il loro costo sia stato già interamente dedotto).

 

Pertanto, alla luce della recente giurisprudenza, anche gli agenti di commercio ed i promotori finanziari possono valutare se assoggettare il proprio reddito ad IRAP. Qualora sia ritenuta sussistente un’autonoma organizzazione nella loro attività, l’IRAP sarà dovuta; in caso contrario si aprono tre strade:

clip_image001      già da quest’anno sarà possibile non compilare il modello IRAP e non versare l’imposta (sotto il profilo finanziario è probabilmente la scelta migliore, ma che espone il contribuente all’irrogazione di sanzioni);

clip_image001      compilare e versare l’imposta e presentare istanza di rimborso (in questo caso si evita  l’irrogazione di sanzioni ma ci si espone a tempi lunghi per il rimborso);

clip_image001      presentare specifiche istanze di rimborso anche per gli anni pregressi.

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IN ARRIVO 105.000 LETTERE A CONTRIBUENTI SOGGETTI A STUDI DI SETTORE

 

Alla vigilia del primo appuntamento relativo al versamento dell’imposta, l’Agenzia delle Entrate ripete l’esperienza degli anni scorsi, annunciando l’invio di 105.000 lettere a contribuenti soggetti agli studi di settore le cui comunicazioni, relative al triennio 2005-2007, presentano rilevanti anomalie. Le lettere riguardano contribuenti che presentano anomalie dovute alla omessa o non corretta indicazione di dati determinanti per l’applicazione degli studi stessi. Le anomalie segnalate riguardano incoerenze:

clip_image001      relative alla gestione del magazzino;

clip_image001      tra rimanenze finali ed esistenze iniziali

clip_image001      relative ai beni strumentali.

Nella lettera viene precisato che, qualora le anomalie evidenziate saranno riscontrate anche nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2008, la posizione del contribuente verrà inserita in apposite liste selettive utilizzate per i controlli fiscali.

Via Augusto Pierantoni, n. 34 - 00139 ROMA (zona Nuvo Salario)