venerdì 5 giugno 2009

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 06/09

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AGEVOLAZIONI

TERREMOTATI ABRUZZO

Gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici in Abruzzo nel mese di aprile 2009 e gli ulteriori interventi urgenti di protezione civile sono recati dal Decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, conosciuto come “decreto Abruzzo”.

Oltre alla previsione della realizzazione urgente di abitazioni, della ricostruzione materiale ed economica delle realtà colpite, comprese quelle industriali, del riconoscimento di contributi e finanziamenti a famiglie, lavoratori e imprese, il decreto dispone la sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini, nonché delle comunicazioni e notifiche di atti, lo slittamento dal 6 aprile al 30 novembre 2009 di adempimenti e pagamenti fiscali in scadenza in questo periodo (sono differiti sia gli adempimenti di presentazione della dichiarazione dei redditi, modello 730/2009, Unico/2009, Iva autonoma, consolidato nazionale e mondiale, Irap 2009 e dichiarazione Ici, sia i pagamenti in scadenza nel periodo citato).

clip_image003RISOLTA LA QUESTIONE

DELLO SCOMPUTO DELLE

RITENUTE D'ACCONTO

NON CERTIFICATE

Come noto, il sostituto d’imposta (committente, mandante ecc..) preleva sul compenso corrisposto al sostituito (lavoratore autonomo, agente o rappresentante di commercio ecc..) una somma a titolo di ritenuta d’acconto sulle imposte sui redditi per poi procedere a:

clip_image001 versare la ritenuta fiscale operata;

clip_image001[1] rilasciare, a favore del sostituito, l’apposita certificazione.

Dal canto loro, i sostituiti possono scomputarsi dall'imposta le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi .

L’Amministrazione finanziaria ha poi la facoltà di escludere lo scomputo delle ritenute d'acconto qualora non risultino dalle certificazioni richieste ai contribuenti.

Con la risoluzione n. 68/E del 19 marzo scorso, l’Agenzia delle entrate si è espressa in merito alla possibilità di scomputo di ritenute non attestate da apposita certificazione, schierandosi a favore dell’orientamento che in giurisprudenza si è consolidato nel tempo, in base al quale la certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta non è considerata l’unico documento di prova delle ritenute subite.

In altri termini, qualora il contribuente non abbia ricevuto dal sostituto d’imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite, è legittimato allo scomputo delle stesse a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta:

clip_image001[2] della fattura;

clip_image001[3] della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari idonea a comprovare l’importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura.

Qualora la fattura e la suddetta documentazione siano prodotte in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi , alle stesse andrà, inoltre, allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

In questo modo, la predetta dichiarazione sostitutiva, accompagnata sia dalla fattura, in cui è generalmente indicato l’ammontare della ritenuta, sia dalla documentazione rilasciata da banche o altri operatori finanziari, assume un valore probatorio “equipollente a quello della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta”. In calce alla predetta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, il contribuente è altresì tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, “che la documentazione prodotta è riferita esclusivamente alla fattura e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d’imposta”.

clip_image005IN VIGORE DAL 28 aprile 2009

L’IVA PER CASSA

Il decreto del Ministero dell'Economia è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile, pertanto, le regole sull'IVA per cassa entrano in vigore daL 28/04/09.

La novità più importante del testo è la fissazione del tetto di 200.000 euro per discriminare i soggetti che possono beneficiare del pagamento differito al momento dell'incasso della fattura: si deve trattare di soggetti che nell'anno 2008 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a tale soglia e, in caso di inizio di attività, il tetto si riferisce al volume d'affari massimo che si prevede di realizzare.

Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che possono fruire della sospensione del pagamento sono solo quelle effettuate verso clienti soggetti passivi d'imposta. Quindi le fatture verso privati non potranno godere del beneficio in esame.

Si ricorda che l'intenzione di utilizzare il meccanismo in oggetto deve, in ogni caso, essere indicata in fattura, altrimenti si applicano le regole ordinarie di liquidazione dell'I.V.A.

Pertanto, i contribuenti che volessero attivare il meccanismo di differimento dell’iva, dovranno obbligatoriamente riportare in calce alla fattura la seguente annotazione: “operazione con imposta ad esigibilità differita ex art. 7, D.L 29/11/2008, n. 185, conv. dalla L. 28/1/2009 n. 2”

Nel contempo, i contribuenti che ricevono fatture di fornitori che hanno deciso di avvalersi del regime di differimento, sono tenuti anch’essi a “differire” la possibilità di detrarre l'I.V.A. al momento in cui eseguiranno il pagamento, anche parziale, della fattura.

Adempimenti del cedente o prestatore

Il cedente/prestatore che si è avvalso del regime in esame dovrà computare nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione le fatture emesse con l’opzione per l’esigibilità differita. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Adempimenti del cessionario/committente

Il cessionario/committente che riceve fatture con in calce l’annotazione di cui sopra, ha diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a partire dal momento in cui il corrispettivo di tali operazioni è stato pagato. Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al cessionario o committente nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione

Infine si ricorda che:

clip_image001[4] l’IVA diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cliente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive;

clip_image001[5] il regime di “differimento dell’IVA” in esame, cessa di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui è superato il limite di 200.000 euro di volume d'affari.;

clip_image001[6] questa nuova procedura di liquidazione dell'I.V.A. non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali I.V.A.;

clip_image001[7] è esclusa per le operazioni fatte nei confronti di cessionari o committenti che applicano il reverse charge.

 

clip_image007INDEDUCIBILITA’ IVA ALLARGATA SULLE

PRESTAZIONI DI VITTO E ALLOGGIO

L’Amministrazione fornisce chiarimenti sul trattamento, ai fini IRES e IRAP, dell’IVA non detratta relativa a prestazioni alberghiere ed a somministrazioni di alimenti e bevande.

In particolare, secondo l’Agenzia, l’IVA non detratta e compresa nel costo sostenuto per le prestazioni alberghiere e di ristorazione non può essere dedotta dalla base imponibile IRES e IRAP:

clip_image001[8] della società che, in possesso di fattura relativa a tali prestazioni, abbia scelto di non detrarre l’Iva per motivi di convenienza economica;

ed anche di quella che disponga di un documento (ricevuta fiscale o scontrino parlante), attestante le prestazioni in esame, in cui non risulta evidenziata l’IVA gravante sul corrispettivo pagato

 

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