giovedì 1 luglio 2010

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 07/10

Attilio Befera, direttore Agenzia delle Entrate ONERI DETRAIBILI: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

Con la circolare in commento l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su varie questioni interpretative; alcune delle quali riguardano gli oneri detraibili che il contribuente può indicare nella propria dichiarazione dei redditi.

Detrazione arredamenti

Si ricorda che il D.L. n. 5/09 ha introdotto una detrazione d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori e computer nell’ambito di una ristrutturazione edilizia.

Il legislatore in particolare ha precisato che per usufruire della detrazione in parola il contribuente deve:

clip_image001 fruire della detrazione del 36 per cento, prevista dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997, per interventi di recupero edilizio effettuati sull’abitazione alla quale i mobili e gli elettrodomestici sono destinati;

clip_image001[1] aver iniziato gli interventi di recupero edilizio a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data;

clip_image001[2] sostenere le spese per l’arredo mediante bonifico bancario o postale - da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento – tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009.

Il legislatore nel riconoscere il nuovo beneficio alle “ulteriori spese documentate”, sostenute per mobili ed elettrodomestici ha richiesto che detti beni siano acquistati nel contesto dei lavori di ristrutturazione dell’abitazione, condizione che può ritenersi verificata quando i lavori edilizi sono stati avviati. Deve ritenersi quindi sufficiente che la data di inizio lavori - risultante dalla comunicazione che deve obbligatoriamente essere inviata al centro operativo di Pescara per poter usufruire della detrazione del 36 per cento - sia anteriore all’acquisto dell’arredo ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

La detrazione in esame, riconosciuta fino ad un ammontare massimo di spesa detraibile di 10.000 euro, deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Qualora il contribuente ceda l’abitazione oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia, potrà continuare ad usufruire delle quote (di detrazione) non ancora utilizzate.

Qualora si acquistino frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, è possibile beneficiare della detrazione in commento, mentre se in tale occasione viene rottamato il vecchio apparecchio, dovrà applicarsi la detrazione prevista da un’altra norma, vigente fino al 2010, ossia la legge n. 296 del 2006. Quest’ultima disposizione ha introdotto una detrazione d’imposta del 20 per cento fino ad un importo massimo di 200 euro per ciascun apparecchio, da far valere in un’unica rata, per frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, di classe energetica non inferiore ad A+, acquistati per sostituire i vecchi elettrodomestici.

La detrazione riguarda anche le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati e nel caso in cui non ci sia coincidenza tra intestatario della fattura e soggetto che ha effettuato il bonifico, la detrazione spetta a colui che ha sostenuto la spesa.

Infine nell’ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l’arredo della medesima abitazione dall’altro, la detrazione non potrà essere riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia.

Detrazione 55%

Come noto la detrazione d’imposta del 55% riguarda le spese sostenute per il miglioramento energetico degli edifici (isolamento, infissi, caldaie a condensazione, pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua, ecc.).

A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha precisato che:

clip_image001[3] la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’ENEA, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo”. Nell’ipotesi in cui non sia richiesto il collaudo, il contribuente potrà provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). Mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione;

clip_image001[4] la detrazione spetta anche nel caso di sostituzione del portoncino d’ingresso, purché separi l’unità immobiliare dall’esterno o da locali non riscaldati;

clip_image001[5] il beneficio del 55% non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali;

clip_image001[6] non si verifica decadenza dal beneficio nelle ipotesi di mancato o irregolare invio del modello previsto per le spese relative ad interventi che proseguono oltre l’anno, da trasmettere entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui le stesse sono state sostenute. Tuttavia in tale fattispecie si rende applicabile la sanzione in misura fissa (da 258 a 2.065 euro) prevista dall’art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 471 del 1997.

Detrazione trasporto pubblico

In relazione alla detrazione del 19% delle spese sostenute per abbonamenti al trasporto pubblico, sino ad un importo massimo di 250 euro, l’Agenzia ha precisato che il predetto limite deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei familiari a carico.

Detrazione alloggi universitari

Trattasi di una detrazione dall’imposta lorda del 19 % dei canoni di locazione, per un importo non superiore a 2.633 euro, derivanti da:

clip_image001[7] contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni;

clip_image001[8] contratti di ospitalità, nonché dagli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

La detrazione non riguarda i canoni pagati a titolo di subaffitto di locali.

Detrazione interessi passivi per acquisto abitazione principale

Per quei contribuenti che hanno sottoscritto un mutuo finalizzato all’acquisto dell’abitazione principale, (rispettando determinati requisiti), è possibile fruire di un’agevolazione pari al 19% degli interessi pagati nel periodo d’imposta, sino ad un massimo di 4.000,00 euro.

Come noto, il beneficio si rende applicabile anche nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo; in tale ipotesi, chiarisce l’Agenzia, la detrazione compete anche qualora il mutuo originario avesse un solo contraente mentre il nuovo mutuo ne ha invece due. In tal caso, comunque, se uno dei due coniugi è a carico dell’altro, la detrazione spetta interamente al coniuge che ha a carico l’altro.

Infine l’Agenzia chiarisce che la detrazione viene mantenuta anche nel caso di trasferimento della residenza per motivi di lavoro in un comune limitrofo alla nuova sede di lavoro.

Spese sanitarie

La detrazione del 19% delle spese mediche sostenute nel corso del periodo d’imposta, per l’importo che eccede la franchigia di 129,11 euro spetta anche nel caso in cui il contribuente sostenga spese per prestazioni chiropratiche rese da medici in centri specializzati.

Inoltre, poiché le somme pagate al Fasi per i dirigenti in pensione non sono deducibili, eventuali rimborsi non pregiudicano la detrazione delle spese mediche sostenute. Il medesimo trattamento riguarda anche le spese sostenute dal familiare non a carico.

scadenzario, calendarioUNICO 2010 – I TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

In occasione dell’imminente appuntamento con le scadenze di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico 2010, riteniamo opportuno fornire uno strumento utile al monitoraggio dei principali adempimenti in scadenza con particolare riferimento agli istituti della rateazione e della compensazione.

SCADENZA ORDINARIA

Società di capitali

entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

Il versamento riguarda:

il saldo relativo al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione,

il primo acconto per il periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

 

Il secondo acconto sarà invece versato entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Soggetti che approvano il bilancio OLTRE I 4 MESI dalla chiusura dell’esercizio

ENTRO il giorno 16 del MESE SUCCESSIVO ALL’APPROVAZIONE del bilancio

Se il bilancio NON È APPROVATO ENTRO IL SESTO mese dalla chiusura dell’esercizio

il versamento deve comunque essere effettuato ENTRO il 16 LUGLIO

Società di persone

Entro il 16 giugno 2010

Il versamento riguarda:

il saldo relativo al periodo d’imposta 2009,

il primo acconto per il periodo d’imposta 2010.

 

Il secondo acconto sarà invece versato entro il 30 novembre 2010.

Persone Fisiche

Entro il 16 giugno 2010

Anche il saldo dell’IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio. Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell’IVA scade il 16 marzo, i contribuenti che si avvalgono della possibilità di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 16 marzo al 16 giugno, devono maggiorare tale importo dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 16 giugno al 16 luglio deve applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 16 giugno.

 

SCADENZA CON MAGGIORAZIONE

Il versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, può essere effettuato anche entro il 16 luglio 2010 (6 agosto per i contribuenti soggetti a Studi di Settore) con versamento di una maggiorazione pari allo 0,4%.

 

RATEAZIONE

Il saldo ed il primo acconto calcolati in Unico 2010 possono essere rateizzati.

Il numero massimo di rate e la loro scadenza variano a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva nonché sulla base della data del primo versamento effettuato.

La rateazione comporta l’applicazione dell’interesse in misura pari allo 0,33% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento.

Si ricorda che gli interessi da rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma vanno versati separatamente.

Soggetti TITOLARI di Partita Iva

Rata

Versamento

Interessi %

Versamento con maggiorazione (+0,40%)

Interessi %

1^

16 giugno

0,00

16 luglio

0,00

2^

16 luglio

0,33

16 agosto

0,33

3^

16 agosto

0,66

16 settembre

0,66

4^

16 settembre

0,99

18 ottobre

0,99

5^

18 ottobre

1,32

16 novembre

1,32

6^

16 novembre

1,65

   

Soggetti NON TITOLARI di Partita Iva

Rata

Versamento

Interessi %

Versamento con maggiorazione (+0,40%)

Interessi %

1^

16 giugno

0,00

16 luglio

0,00

2^

30 giugno

0,16

2 agosto

0,16

3^

2 agosto

0,49

31 agosto

0,49

4^

31 agosto

0,82

30 settembre

0,82

5^

30 settembre

1,15

2 novembre

1,15

6^

2 novembre

1,48

30 novembre

1,48

7^

30 novembre

1,81

   

Anche il saldo Iva può essere rateizzato, con le medesime scadenze già indicate relativamente al saldo e primo acconto delle altre imposte liquidate in Unico 2010.

SCADENZARIO:

Luglio:

06/07/10:

clip_image001 Versamento imposte 2009/10 senza maggiorazione per i contribuenti soggetti agli Studi di Settore;

16/07/10:

clip_image001 Versamento saldo imposte 2009 e I° acconto 2010 senza maggiorazione per i contribuenti non soggetti agli Studi di Settore;

clip_image001 Liquidazione Iva mensile;

clip_image001 Versamenti unitari.

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