lunedì 9 febbraio 2009

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 02/09


Intermediazioni Cee – Trattamento Iva

Chiarito dall’amministrazione il trattamento IVA da riservare alle prestazioni di intermediazioni effettuate all’interno dell’Unione europea. In particolare viene precisato che, ai sensi della lettera f-quinquies) del quarto comma dell’articolo 7 del D.P.R. n. 633/72, le intermediazioni sono soggette all’IVA in Italia quando è ivi effettuata l’operazione principale cui l’intermediazione si riferisce. Tuttavia, qualora il committente sia un soggetto passivo identificato in un altro Stato membro, la prestazione di intermediazione si considera rilevante in tale Paese, mentre nel caso in cui il committente sia un soggetto passivo d’imposta nazionale le prestazioni di intermediazione sono territorialmente rilevanti in Italia, a nulla rilevando la circostanza che l’intermediazione sia resa da un soggetto passivo, comunitario o extracomunitario. In proposito, va rilevato che con il nuovo assetto normativo, delineato dalla direttiva 2006/112/CE, risulta estesa la portata della lettera f-quinquies) dell’articolo 7 in commento rendendo di fatto inoperativo il comma 8 dell’articolo 40 del D.L. n. 331/93 (che sostanzialmente era un duplicato della lettera f-quinquies dell’art.7). Pertanto, anche nell’ipotesi di prestazione resa da operatore comunitario, il contribuente dovrà assolvere l’imposta ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633/72 (emissione di autofattura) e non secondo le disposizioni previste dal D.L. n. 331 (integrazione della fattura emessa dal prestatore).

Novità per mutui vecchi e nuovi.

In arrivo una misura di garanzia per chi ha un mutuo immobiliare a tasso variabile.Sarà fissato un tetto massimo: Per il privato il tasso non può superare il 4% rispetto alla base storica, lo Stato interviene e si accolla la parte extra. Previsti rimborsi in sede fiscale per i costi extra sostenuti dalle banche. Diritto a trattare mutui nuovi sui tassi ufficiali di sconto.Per i nuovi mutui, invece, il tasso di base sarà costituito dal tasso stabilito dalla Banca Centrale Europea.


Riduzione delle sanzioni per ravvedimento operoso

La disposizione in esame prevede la modifica delle riduzioni da applicare alle sanzioni contenute nell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97 qualora si ricorra all’istituto del ravvedimento operoso. A tal fine la sanzione ridotta, da versare contestualmente alla regolarizzazione delle violazioni commesse, è stabilita nelle seguenti misure:

  • 1/12 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dall’omissione;

  • 1/10 del minimo, se la suddetta regolarizzazione del tributo avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  • 1/12 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

In sostanza la sanzione ridotta prevista per il ravvedimento dell’insufficiente o omesso versamento dei tributi passa dal 3,75% al 2,5% in caso di ravvedimento perfezionato entro 30 giorni e dal 6% al 3% in caso di ravvedimento perfezionato entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

Sconti sulle tariffe

Dal 1/1/2009 le famiglie economicamente svantaggiate, che hanno diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per l'energia elettrica, avranno diritto anche allo sconto sulla bolletta del gas.

La compensazione della spesa sarà riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche e in base al numero dei componenti del nucleo familiare fino a uno sconto massimo del 15%.Per il primo semestre del 2009 le variazioni tariffarie autostradali non saranno applicate.

 

Rivalutazione immobili

Per le società di capitali, enti commerciali, snc e sas che non adottano i principi contabili internazionali è riproposta la facoltà di rivalutare il valore degli immobili iscritti nel bilancio 2008, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili merce.

La rivalutazione comporta, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura:
  • del 10% per gli immobili ammortizzabili;
  • del 7% per gli immobili civili.

L’imposta così determinata dovrà essere versata in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi del periodo in cui è effettuata la rivalutazione, oppure in 3 rate annuali, con l’aggravio degli interessi fissati nella misura del 3% annuo.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione e pertanto in generale dal 2011. Qualora intervenga la cessione o l’assegnazione ai soci entro il 1° gennaio 2012, la plusvalenza (o minusvalenza) sarà quantificata con riferimento al costo dell’immobile antecedente alla rivalutazione.

Via Augusto Pierantoni, n. 34 - 00139 ROMA (zona Nuvo Salario)