giovedì 10 dicembre 2009

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 12/09

 

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI: NIENTE PIU’ ACCERTAMENTI AUTOMATICI

barrosoLa legge Comunitaria 2008 ha “finalmente” posto rimedio ad una situazione di illegittimità, rispetto alle norme comunitarie, cui si erano venuti a trovare gli artt. 54 del DPR 633/72 e 39 del DPR 600/73, dopo le modifiche introdotte dal decreto “Visco-Bersani”. Pertanto, per effetto di quanto disposto dalla Comunitaria, gli uffici non potranno più rettificare le dichiarazioni dell’IVA e dei redditi delle imprese cedenti qualora il corrispettivo di vendita fatturato risulti inferiore al valore normale dell’immobile determinato secondo le quotazioni OMI.

Tolta la possibilità di fare riferimento al valore normale per accertare un maggior corrispettivo rispetto a uanto dichiarato dalle parti, l’impianto dei valori OMI e degli algoritmi di determinazione del valore dovrebbero ritenersi derubricati al rango di semplici parametri di confronto. In altre parole, nei casi in cui i corrispettivi di vendita dovessero risultare inferiori alle quotazioni OMI, queste ultime, qualora integrate da altri elementi indiziari, potrebbero costituire una “presunzione semplice” (art. 2729 cod. civ.12), con l’onere – tornato a gravare sull’Amministrazione finanziaria – di costruire un impianto probatorio connotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza in grado di legittimare un eventuale accertamento. In questo caso, la congruità e la “forza” dell’impianto probatorio sarà rimessa all’apprezzamento del giudice tributario.

L’ulteriore previsione di cui all’art. 35, co. 23-bis del decreto “Visco-Bersani”, con la quale veniva introdotta una presunzione legale relativa secondo la quale il “valore normale” dell’immobile non poteva essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato è da ritenersi non più applicabile. Infatti, venuta meno la possibilità di accertare un maggior corrispettivo sulla base del “valore normale”, dovrebbe, di conseguenza, vedersi inibita la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di riferirsi a tale valore (normale) anche per accertare maggiore materia imponibile Iva laddove l’acquirente si sia avvalso di mutui o altri finanziamenti.

E’ evidentemente però che, qualora l’importo del mutuo o del finanziamento erogato per l’acquisto di un immobile sia significativamente superiore al corrispettivo fatturato, l’ufficio ben potrà considerare tale comportamento come indiziario (e non più come prova) di possibile evasione e quindi utilizzarlo, in concorso con altri elementi, nella costruzione dell’impianto probatorio.

Da quanto sopra, dovrebbe risultare che:

clip_image001 gli atti impositivi emanati sulla scorta dei valori OMI dovrebbero essere annullati;

In questi casi è necessario presentare un’istanza di autotutela dove:

· verranno riportate le novità legislative introdotte dalla Comunitaria 2008;

· si chiederà l’annullamento dell’atto e, qualora l’ufficio non provveda all’annullamento, questo dovrà essere impugnato nei termini innanzi al giudice tributario;

clip_image001[1] in caso di pendenza in giudizio dovrebbe essere sufficiente evidenziare le novità legislative intervenute per ottenere l’estinzione del processo.

In questi casi, il giudice dovrebbe riconoscere la valenza retroattiva della norma.

modello intrastat

MODELLO INTRASTAT

A seguito dell’intervento normativo operato dalle Direttive n. 2008/8/CE e 2008/117/CE alla disciplina che regolamenta la presentazione degli elenchi intrastat e il luogo impositivo per le prestazioni di servizi, a decorrere dall’1.1.2010 è prevista l’applicazione delle seguenti nuove disposizioni, che prevedono:

a. quale luogo di imposizione delle prestazioni di servizi rese da soggetti IVA nei confronti di soggetti IVA comunitari, la sede del committente. Attualmente il criterio generale individua la territorialità dei servizi nello Stato del prestatore;

b. l’estensione dell’obbligo degli adempimenti Intrastat anche alle prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario. Attualmente l’adempimento è previsto solo per le movimentazioni (acquisti/cessioni) di beni intracomunitarie;

c. la periodicità mensile di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat, quale regola generale. Attualmente la periodicità, come regola generale, è trimestrale.

RECEPIMENTO DELLE NOVITÀ

Si precisa che le novità sopra accennate dovranno essere necessariamente recepite dal Legislatore nazionale mediante l’approvazione di specifici decreti operativi finalizzati all’adeguamento delle disposizioni interne a quelle comunitarie.

In particolare dovranno essere integrati e/o modificati:

clip_image001[2] l’articolo 7 del DPR n. 633/72 riguardante la territorialità ai fini IVA delle prestazioni di servizi;

clip_image001[3] l’articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93;

clip_image001[4] il DM 27.10.2000 contenente le modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.

CREAZIONE D’IMPRESA: COMUNICAZIONE UNICA

creazione d'impresa INPS ed INAIL sono recentemente intervenute fornendo ulteriori chiarimenti operativi relativamente alla Comunicazione Unica.

Infatti, a decorrere dal primo ottobre 2009 ha avuto inizio una fase di sei mesi (01.10.2009 – 31.03.2010) durante la quale sarà possibile iniziare ad utilizzare la Comunicazione Unica oppure continuare ad utilizzare le modalità attualmente esistenti.

Con la Comunicazione Unica le imprese, qualora ne ricorrano i presupposti, possono assolvere in via telematica a tutti gli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali connessi all'inizio dell'attività d’ impresa.

La Comunicazione Unica consente di effettuare:

clip_image001[5] la dichiarazione di inizio attività a fini IVA, ottenendo così il codice fiscale e/o la partita IVA;

clip_image001[6] la domanda di iscrizione al Registro delle imprese;

clip_image001[7] la denuncia di esercizio INAIL;

clip_image001[8] la domanda di iscrizione all'INPS;

clip_image001[9] la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

La Comunicazione unica trova applicazione anche per le denunce di variazione o di cessazione dell'attività d'impresa (questi ultimi servizi saranno però resi operativi in una fase successiva).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito internet www.registroimprese.it ove è presente la “Guida alla compilazione della Comunicazione unica d'impresa” contenente tutte le informazioni utili per gli operatori.

SCADENZARIO:

Dicembre:

16/12/09:

clip_image001[10] Liquidazione Iva mensile;

clip_image001[11] Versamenti unitari;

29/12/09:

clip_image001[12] Versamento acconto Iva mese di dicembre o IV° trimestre 2009;

lunedì 30 novembre 2009

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 11/09

 

SCUDO FISCALE: ampliamento dei reati e restrizione dei termini

 

trichet

L’art. 13-bis del decreto, anch’esso inserito in sede di conversione, (quindi, in vigore dal 5 agosto 2009), introduce una disciplina in materia di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero mediante la procedura del “rimpatrio” ovvero della “regolarizzazione”. Tale disciplina, tecnicamente meglio nota come "scudo fiscale", viene quindi riproposta per la terza volta e si occupa dei capitali esportati o detenuti all’estero in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.

Il nuovo scudo fiscale riguarda le attività finanziarie e patrimoniali detenute illecitamente all'estero al 31 dicembre 2008.

La sanatoria è subordinata al pagamento di un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illecitamente calcolata:

clip_image001    su di un rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;

clip_image001    con un'aliquota sintetica del 50% per anno, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

In altre parole, una volta determinato il valore delle attività che si intende “sanare”, si deve calcolare un reddito figurativo stabilito in modo forfetario nella misura del 2% annuo per cinque anni (quindi pari al 10%). In considerazione che l’imposta straordinaria è del 50%, l’importo dovuto per avvalersi dello scudo è, nella sostanza, pari al 5% del valore scudato.

Il rimpatrio o la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta straordinaria e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

Le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione potranno essere effettuate mediante la presentazione di una dichiarazione riservata.

E’ stato convertito in legge, il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78/2009, col quale sono state introdotte importanti modifiche allo scudo ter (si veda la nostra precedente circolare).

In particolare, le principali modifiche introdotte dal D.L. 103 alla prima versione dello scudo fiscale (art. 13-bis del richiamato D.L. 78/2009) riguardano:

clip_image001       l’ampliamento dei reati e degli illeciti coperti.

      In particolare, sotto il profilo tributario vengono “azzerati” i seguenti reati penali-tributari:

·         Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

·         Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

·         Dichiarazione infedele;

·         Omessa dichiarazione;

·         Occultamento o distruzione di documenti contabili.

        Resta invece punibile il reato di emissione di fatture false.

Vengono, inoltre, coperti anche molti reati previsti dal codice penale, agli artt. 482, 483, 484, 485, 489,    490, 491-bis e 492, e dal codice civile (tra cui l'occultamento o distruzione di documenti contabili, le  false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori). Si ricorderà che nella prima versione dello scudo, licenziata col D.L. 78/2009, gli “unici” reati coperti riguardavano la dichiarazione infedele o l’omessa dichiarazione;

clip_image001       l’estensione tra i soggetti interessati dallo scudo ai partecipati delle società controllate e collegate estere;

clip_image001       la cancellazione degli obblighi di segnalazione per le norme antiriciclaggio sui reati coperti dallo Scudo;

clip_image001       l’allungamento della lista dei reati societari e tributari protetti tra cui falso in bilancio;

clip_image001       la riduzione dei termini utili alla presentazione della dichiarazione riservata: l’adesione dovrà essere formalizzata non più entro 15 aprile 2010 ma entro il 15 dicembre 2009.

LA SCHEDA CARBURANTE PUO’ RENDERE INATTENDIBILE LA CONTABILITA’

Come noto, ai fini della detrazione IVA e della carburantededucibilità dei costi, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da parte di imprese e lavoratori autonomi devono essere certificati attraverso la compilazione dell’apposita scheda carburante, valido documento sostitutivo della fattura.

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito l’obbligatorietà della relazione tra  acquisti di carburante e attività svolta dal contribuente, in particolare tali spese devono risultare proporzionate al parco auto detenuto dal contribuente nonché al tipo di attività dallo stesso svolta. Un’eventuale sproporzione dei suddetti fattori determina l’inattendibilità delle schede e della contabilità nella quale le stesse sono annotate. Pertanto viene a configurarsi la possibilità per l'amministrazione di fornire la prova dell'infedeltà della dichiarazione anche per mezzo di semplici presunzioni, ed il conseguente onere della prova contraria si pone a carico del contribuente.

CREDITI IVA: nuove regole per la compensazione

credito iva Dal prossimo anno, la compensazione dei crediti Iva oltre i 10.000 euro potrà avvenire solo ed esclusivamente previo soddisfacimento di alcuni complessi adempimenti introdotti dalla cosiddetta “manovra anticrisi”. Ritenendo tale novità potenzialmente in grado di generare non pochi squilibri finanziari alle imprese in indirizzo, in attesa delle prevedibili (e indispensabili) istruzioni ministeriali, si ritiene utile tornare sulla questione, riepilogando in modo schematico le principali novità.

In particolare, si precisa che:

clip_image001       decorrenza:

la compensazione del credito Iva, annuale o trimestrale, di importo superiore a 10.000 euro annui, può avvenire solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito emerge;

clip_image001       modalità di compensazione

il credito Iva di importo superiore a 10.000 euro annui potrà essere compensato, su modello F24 telematico, utilizzando uno specifico “canale” che dovrà essere predisposto dall’Agenzia;

clip_image001       certificazione dell’esistenza del credito

per effettuare compensazioni di credito Iva per importi superiori a 15.000 euro annui è necessario disporre di una dichiarazione “certificata” ossia di una dichiarazione sulla quale siano apposti (alternativamente):

·     o il visto di conformità;

·     o la sottoscrizione del revisore contabile (per le società di capitali che ne sono dotate) che attesti  l’effettuazione di tutti i controlli necessari per il rilascio del visto di conformità.

In relazione a quanto sopra, è opportuno evidenziare che in presenza di un credito IVA 2009 di importo:

clip_image001       pari o inferiore a 10.000 euro non è prevista alcuna limitazione alla compensazione;

clip_image001       superiore a € 10.000 euro dovrà essere chiarito se le limitazioni operano soltanto con riferimento all’importo che supera tale limite, ossia se, per un contribuente che dispone, ad esempio, di un credito IVA pari a 60.000 euro la compensazione “esterna” (ossia compensazione del credito IVA con altre imposte) è libera fino al superamento del limite di 10.000 euro.

Per quanto riguarda la “certificazione” della dichiarazione, la norma prevede che unici soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità sono: i CAF, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, i consulenti del lavoro e gli iscritti ai ruoli dei periti ed esperti tributari tenuti dalle camere di commercio.

Dal punto di vista pratico, il visto di conformità è il risultato di una serie di attività che i soggetti abilitati dovranno espletare. Nello specifico, questi ultimi sono tenuti ad effettuare la verifica:

clip_image001      della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;

clip_image001      della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Appare pertanto evidente come le novità come sopra sinteticamente rappresentate non potranno che comportare ulteriori costi, nuove responsabilità e complicazioni al tessuto imprenditoriale e al già complesso sistema delle compensazioni.

SCADENZARIO:

Novembre:

16/11/09:

clip_image001      Liquidazione Iva mensile;

clip_image001      Liquidazione Iva trimestrale;

clip_image001      Versamenti unitari;

clip_image001      Versamento Iva saldo 2008 o IX^ rata con maggiorazione;

clip_image001      Versamento VIII^ rata imposte 2008/09 non titolari di partita Iva;

clip_image001      Versamento V^ rata imposte 2008/09 titolari di partita Iva.

venerdì 30 ottobre 2009

3. Creazione D’Impresa

Luciano Benetton 2. Definire l’idea imprenditoriale 

Definire l’idea d’impresa (business idea) è fondamentale. Una buona idea d’impresa non si può improvvisare. Non conta tanto la sua originalità (anzi, spesso le iniziative di successo non sono quelle più innovative), quanto la sua realizzabilità.

Tante trovate all’apparenza geniali, non hanno avuto in concreto applicazione pratica. 

Ad esempio, anni addietro venne inventata una pista di pattinaggio che al posto del ghiaccio aveva come fondo uno speciale materiale sintetico. Ciò comportava diversi vantaggi: costi complessivi molto più bassi, assenza di manutenzione, ecc. L’idea però non ebbe successo, perché la gente aveva piacere di pattinare sul ghiaccio.

Quindi: prima di pensare di vendere qualcosa, occorre sapere cosa desidera il cliente. 

E’ necessario partire dai suoi bisogni. E’ di fondamentale importanza produrre in base alle esigenze del consumatore e non produrre qualunque cosa (anche se di qualità) e poi cercare di venderla. 

Un’altra cosa che si può fare per verificare se la nostra idea è realizzabile, è quella di misurare il rischio. 

Non c’è impresa senza rischio: il pericolo che qualcosa vada male è connesso all’idea stessa di mettersi in proprio. Se il rischio non si può eliminare, lo si può tuttavia calcolare. 

In questa fase può essere utile fare una prima analisi di perfettibilità, che consente di valutare i punti forti e i punti deboli dell’idea d’impresa (fattori di rischio), nonché di stimare il grado di rischio complessivo. 

Nella prima fase, quella di valutazione delle attitudini, eravamo di fronte a fattori soggettivi cioè alle nostre caratteristiche personali. Ora dobbiamo invece prendere in considerazione tutti quei fattori oggettivi che influiscono sul successo della nostra attività: ad es. la localizzazione dell’iniziativa, l’andamento del mercato, la copertura finanziaria dell’investimento, la concorrenza di grandi imprese, ecc. 

Se non teniamo conto di questi fondamentali fattori di rischio alla prima crisi del mercato, si può profilare il fallimento della nostra iniziativa. 

Effettuando una prima analisi di fattibilità, invece, sarà possibile procedere – prima di essere effettivamente partiti – a tutte le “correzioni di tiro” che si renderanno necessarie. 

Spesso però, quando l’idea d’impresa è appena abbozzata non disponiamo di tutti i dati e gli elementi conoscitivi della situazione. Possiamo, ad esempio, ignorare la situazione generale della domanda del nostro prodotto, o non avere ben chiari i ruoli e le competenze dei nostri soci e collaboratori. In questo caso non saremo in grado di effettuare l’analisi di perfettibilità. 

In tal eventualità, che per altro nella realtà si verifica molto frequentemente, è auspicabile reperire le informazioni mancanti, attraverso la consultazione di banche dati o di pubblicazioni specializzate.

Fonte: Camera di Commercio di Roma

lunedì 12 ottobre 2009

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 10/09

 

TREMONTI

LA NUOVA “TREMONTI

TER  

Con il decreto legge del 1° luglio scorso, n. 78, il Governo ha emanato la consueta manovra d’estate volta ad introdurre alcune misure anti-crisi. Fra le novità di maggiore interesse si segnala una nuova “Tremonti” che giunge quindi alla sua terza edizione (c.d. Tremonti Ter).

L’art. 5 del decreto prevede, per i soli titolari di reddito di impresa, un’esclusione dalla tassazione  del 50% del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature effettuati nel periodo 1/7/2009 – 30/6/2010.

Come premesso, sono agevolati i soli titolari di reddito d’impresa con esclusione, quindi, dei soggetti titolari di altre tipologie reddituali, tra cui i lavoratori autonomi. In pratica, possono usufruire dell’incentivo in parola:

clip_image001      le imprese individuali;

clip_image001      le società di persone e soggetti equiparati (Snc, Sas);

clip_image001      le società di capitali (Spa, Sapa, S.r.l.).

Per i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, (in sintesi, si tratta di quelle imprese che gestiscono o detengono uno stabilimento o un impianto in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose in quanto esplosive, infiammabili, chimiche, cancerogene, ecc), il secondo comma dell’art. 5 del decreto prevede l’obbligo di essere in regola con le disposizioni ivi citate finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. In pratica, detti soggetti potranno usufruire della detassazione solo se saranno in grado di documentare l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.  

I beni agevolabili

La norma individua i beni agevolabili in quelli ricompresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. In particolare si tratta dei beni elencati fra quelli prodotti dalle imprese di “fabbricazione di macchinari ed apparecchiature”; pertanto solo i macchinari e le apparecchiature ricomprese all’interno della suddetta divisione potranno godere del beneficio agevolativo. Dovrà trattarsi di beni strumentali, cioè  ammortizzabili, ivi compresi quelli di costo non superiore 516,46 euro anche se integralmente spesati nell’esercizio di sostenimento. Come in passato, si ritiene che possano essere agevolabili anche i beni concessi a terzi in comodato d’uso, purché strumentali ed inerenti all’attività del comodante .

La norma tace anche sulle modalità di realizzazione degli investimenti; comunque, dovrebbero essere agevolabili non solo i beni acquistati a titolo derivativo, ma anche quelli realizzati in appalto o in economia da parte del soggetto destinatario dell’agevolazione e quelli acquisiti mediante operazioni di locazione finanziaria (leasing).

Rispetto alle precedenti versioni, l’attuale agevolazione non pare essere limitata ai soli acquisti di beni strumentali nuovi. Ora, secondo una interpretazione meramente letterale del primo comma dell’art. 5 in commento, tale restrizione non dovrebbe sussistere. Tuttavia, tenuto conto delle finalità del provvedimento, non è escluso che in sede di conversione del decreto o in sede interpretativa venga introdotta la limitazione dell’agevolazione ai soli beni nuovi; sul punto si auspica, quanto prima, un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle entrate.

Meccanismo di calcolo

L’agevolazione consiste in una variazione in diminuzione del reddito pari al 50% del valore degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta Attenzione però!! La predetta variazione (salvo modifiche da apportare in sede di conversione in legge del decreto) “vale a decorrere dal periodo d’imposta 2010”. In altre parole, la detassazione è applicabile – per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare – a partire dal periodo d’imposta 2010, quindi, in sede di Unico 2011. Laddove l’impresa sia in perdita non viene meno l’agevolazione, posto che la stessa impresa potrà portare a nuovo la maggiore perdita determinata dalla variazione in diminuzione, secondo le regole ordinarie.

Si tenga altresì presente che la detassazione produce effetto ai soli fini Irpef o Ires e non impatta sulla determinazione dell’Irap.

Revoca dell’agevolazione

La norma prevede un vincolo temporale alla cessione dei beni che hanno formato oggetto di investimento. Infatti, viene prevista la revoca dell’incentivo fiscale qualora l’imprenditore ceda a terzi o destini i beni oggetto di investimento ad attività estranee all’esercizio d’impresa, prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisto. In pratica, gli investimenti effettuati nel 2009 e nel 2010 dovranno essere mantenuti nel patrimonio dell’impresa rispettivamente fino al 31/12/2011 o al 31/12/2012.

 

DECRETO ANTI CRISI

LE ALTRE NOVITA’

DEL DECRETO

ANTI CRISI

 

Revisione dei coefficienti di ammortamento (art. 6)

Col fine di tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 il MEF provvederà alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

Da questa disposizione non ci si potrà aspettare grandi benefici in termini di minor carico fiscale in quanto, oltre al tenore letterale della norma, anche la relazione tecnica precisa che l’introduzione della revisione dei coefficienti non comporterà né variazioni alle previsioni di gettito né alcun aumento di oneri a carico del bilancio dello Stato.

Limite di compensazione dei crediti IVA (art. 10)

Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidità delle imprese, il sistema delle compensazioni fiscali sarà reso più rigoroso e verrà sostanzialmente riorganizzato.

Innanzitutto è bene precisare che le nuove disposizioni riguardano solo i crediti IVA.

Con una integrazione all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, viene stabilito che "La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione [annuale] o dell'istanza [trimestrale] da cui il credito emerge" e non più, come avveniva in passato, già a decorrere dal primo giorno del periodo successivo.

In pratica per la compensazione dei crediti IVA si dovranno osservare due diverse tempistiche:

clip_image001      i crediti per IVA non superiori a 10.000 euro, su base annua, potranno essere compensatisi (come in passato) a partire dal primo giorno successivo a quello di maturazione e senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale;

clip_image001      i crediti per IVA annuale o infrannuale di importo superiore a 10.000 euro annui potranno essere compensati “solo” a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione [annuale] o dell'istanza [trimestrale].

Qualora il contribuente intenda utilizzare in compensazione i crediti IVA di importo superiore a 10.000,00 euro, il decreto prescrive che la dichiarazione annuale rechi, alternativamente:

clip_image001      l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista iscritto all’Albo:

§ dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

§ dei consulenti del lavoro;

clip_image001      ovvero la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile (es. collegio sindacale).

Inoltre, i soggetti che intendono effettuare la compensazione, nel modello F24 del credito IVA per importi superiori a 10.000,00 euro annui, devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Per consentire un più rapido accesso alle compensazioni ed evitare eccessivi pregiudizi finanziari, è stata data la possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma anziché nell’ambito di UNICO. In questo caso, il contribuente che presenti la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio sarà esonerato dall’obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA.

Con comunicato stampa del 2 luglio scorso, l'Agenzia delle Entrate, ha precisato che le nuove disposizioni sulle compensazioni dei crediti IVA hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010. Pertanto, le novità sulle compensazioni IVA non interesseranno i versamenti in scadenza nel secondo semestre 2009. Il suddetto termine di decorrenza vale anche per gli importi derivanti dalle istanze di rimborso IVA trimestrali.

Paradisi fiscali (art. 12)

L’articolo 12 del decreto anti-crisi – al fine di dare attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati – ha introdotto una presunzione relativa in capo alle persone fisiche, alle società di persone e agli enti non commerciali relativamente agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute in Stati a fiscalità privilegiata e non dichiarate nel Quadro RW del Modello UNICO. Pertanto, ai soli fini fiscali detti investimenti e attività si presumono costituite – fatta salva la prova contraria – mediante redditi sottratti a tassazione.

Qualora il contribuente non sia in grado di fornire la prova contraria, le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. 471/1997, sono raddoppiate.

 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Con un recente studio, il Consiglio Nazionale del Notariato, ha precisato che, ferma restando la possibilità di alienare un immobile ancorché non dotato dell’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), a partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili devono comunque essere dotati dell’attestato di certificazione energetica (ACE). Fino a quando non entreranno in vigore le Linee guida nazionali, l’ACE sarà sostituito da un documento redatto e asseverato da un professionista abilitato nel quale indicare i fabbisogni di energia (e, quindi, la relativa classe di appartenenza) dell’edificio o dell’unità abitativa.

Il notaio, in occasione dei trasferimenti immobiliari dovrà informare le parti circa gli obblighi di dotazione dell’attestato degli edifici compravenduti e sollecitarle a regolamentare il rapporto, non necessariamente in sede di atto notarile.

L’obbligo di dotazione dell’attestato riguarda:

clip_image001    il costruttore per gli edifici nuovi o sensibilmente ristrutturati,

clip_image001    mentre per tutti gli altri edifici l’adempimento è a carico del venditore.

E’ data facoltà alle parti convenire di spostare tale onere in capo all’acquirente.

Da ultimo, si segnala che il costruttore che non consegni al proprietario, contestualmente all’immobile, l’originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro.

Via Augusto Pierantoni, n. 34 - 00139 ROMA (zona Nuvo Salario)