venerdì 1 ottobre 2010

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 10/10

 

presidente inps - mastrapasquaDOPPIA CONTRIBUZIONE PER SOCI LAVORATORI E AMMINISTRATORI DI SRL

Il socio lavoratore di Srl che percepisce anche compensi in qualità di amministratore, è soggetto ad un duplice obbligo previdenziale:

clip_image001 l’iscrizione alla gestione IVS artigiani e commercianti di cui alla L. n. 662/96;

clip_image001[1] e l’iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla L. n. 335/95, per i compensi percepiti in qualità di amministratore.

Questo è quanto previsto dalla conversione in legge del D.L. n. 78/10, c.d. Manovra Correttiva del 2010.

In precedenza la questione è stata dibattuta da dottrina e giurisprudenza giungendo all’opposta conclusione secondo la quale il socio lavoratore di SRL, che percepiva compensi per l’attività di amministratore, era tenuto all’iscrizione previdenziale presso una sola gestione pensionistica, da individuarsi in base alla prevalenza del lavoro prestato dal soggetto. La tesi si basava sull’interpretazione della L. n. 662/96 che prevede, appunto, in caso di esercizio contemporaneo di più attività autonome assoggettabili all’assicurazione obbligatoria, che l’iscrizione debba effettuarsi, a cura dell’Inps, in quella prevista per l’attività alla quale il soggetto interessato si dedichi personalmente in misura prevalente.

L’Inps, invece, ha sempre preteso l’obbligo di doppia contribuzione, sostenendo che la prevalenza della prestazione non si riferisce alla Gestione separata.

A sostegno dell’unicità della gestione pensionistica era intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite, che, con sentenza n. 3240/10 del febbraio scorso, sembrava aver risolto la questione da tempo esistente.

Ora il Legislatore, escludendo i rapporti di lavoro degli iscritti alla Gestione separata dall’assoggettamento al principio della prevalenza dell’attività svolta, ha definitivamente sottoposto all’obbligo della doppia contribuzione i soci lavoratori di srl che contemporaneamente percepiscono compensi per l’attività di amministratore.

iva comunitaria - bandiere IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO: ULTIMI CHIARIMENTI

Con due documenti di prassi l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni operative per determinate operazioni con l’estero, con particolare riferimento all’inclusione o meno delle suddette negli elenchi riepilogativi Intrastat. Di seguito, si riportano i principali chiarimenti.

Verifica operazioni esenti o non imponibili in altro Stato Ue

clip_image001[2] Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese o ricevute non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

clip_image001[3] Si considera che il prestatore italiano abbia agito in buona fede nell’accertare che per la prestazione resa non sia dovuta l’imposta nello Stato membro del committente quando ha richiesto ed ottenuto una dichiarazione redatta dal medesimo committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento.

clip_image001[4] In mancanza di tale dichiarazione, il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell’elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l’imposta nello Stato membro del committente.

clip_image001[5] Non sussiste l’obbligo di documentare a mezzo fattura le prestazioni di servizi rese nei confronti di committenti comunitari, non territorialmente rilevanti ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

clip_image001[5]l’operazione non deve essere inclusa negli elenchi riepilogativi, in quanto non è dovuta l’imposta nel Paese di destinazione;

clip_image001[5]l’operazione, ove fosse territorialmente rilevante in Italia, beneficerebbe di un regime di esonero dall’obbligo di fatturazione (ad esempio, ai sensi dei citati articoli 22, primo comma, n. 6 e 36-bis del D.P.R. n. 633).

Addebito delle sole spese di trasporto in caso di invio di campioni gratuiti di merce

clip_image001[6] Le cessioni di campioni gratuiti non costituiscono cessioni intracomunitarie, in quanto prive del requisito dell’onerosità, e, conseguentemente, non devono essere riepilogate negli elenchi Intrastat.

clip_image001[7] Le spese di trasporto dei campioni gratuiti assumono autonoma rilevanza quale corrispettivo della prestazione di trasporto, e in quanto tali vanno inserite negli elenchi riepilogativi.

Operatore italiano (A) acquista servizi da committente UE (C) per conto di un altro operatore italiano (B)

clip_image001[8] Mandato con rappresentanza (A opera in nome e per conto di B): gli obblighi Intrastat ricadono sul soggetto B in quanto soggetto che riceve fattura o altro documento dal committente UE.

clip_image001[9] Mandato senza rappresentanza (A opera in nome proprio ma per conto di B): gli obblighi Intrastat ricadono sul soggetto A in quanto soggetto che riceve fattura dal committente UE (sarà poi A che riaddebiterà a B).

Operatore italiano (A) cede merce a operatore UE (B) che la fa lavorare da altro operatore italiano (C) - Triangolazione con lavorazione

clip_image001[10] L’operatore italiano A effettua una cessione intracomunitaria da inserire negli elenchi Intrastat e deve munirsi della prova dell’effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato.

clip_image001[11] L’altro operatore italiano C deve riportare la lavorazione nel registro delle lavorazioni, inserire la prestazione di servizi resa ex art. 7-ter DPR 633/72 (non territorialmente rilevante in Italia) negli elenchi e cooperare con l’operatore A per fornire la prova dell’uscita dei beni.

Operatore italiano (A) cede merce a operatore italiano (B) ma la spedisce direttamente a operatore UE (C) - Triangolazione nazionale

clip_image001[12] L’operazione tra A e B, non imponibile ai sensi dell’art. 58 c. 1 del D.L. 331/93, non va inserita negli elenchi riepilogativi.

clip_image001[13] La non imponibilità all’Iva trova applicazione solo se i beni non vengono consegnati nel territorio dello Stato ma spediti o trasportati direttamente nell’altro Stato membro:

  • per incarico del cessionario (B) a cura o a nome del fornitore (A) - (C.M. 13/1994);
  • con contratto stipulato dal cessionario verso terzi, ma su mandato e in nome del cedente (RM n. 35 del 13.05.2010).

clip_image001[14] Ai fini degli adempimenti relativi agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, l’obbligo della compilazione del modello relativo alle cessioni di beni ricade esclusivamente su B, soggetto nazionale promotore della triangolazione.

Fattura che comprende sia cessioni di beni che prestazioni di servizi

clip_image001[15] Nei casi in cui nello stesso giorno si considerino effettuate nei confronti del medesimo soggetto cessioni di beni e prestazioni di servizio di diversa natura, è possibile emettere un’unica fattura (per le operazioni attive) ovvero un’unica autofattura (per le operazioni passive). Le operazioni in questione saranno distintamente indicate nel predetto documento contabile e saranno riportate, secondo la loro natura, distintamente negli elenchi riepilogativi delle cessioni/acquisti di beni o servizi.

clip_image001[16] Tuttavia, qualora esista un nesso di accessorietà tra operazioni diverse, negli elenchi Intrastat va indicato il valore globale, sommando il corrispettivo della prestazione accessoria a quello della prestazione principale.

Acquisto di prodotti agricoli provenienti dalla UE

Solo nelle ipotesi in cui i soggetti nazionali abbiano realizzato acquisti intracomunitari, saranno tenuti alla compilazione degli elenchi Intrastat.

Registrazione trimestrale delle fatture per gli autotrasportatori

Indipendentemente dai termini di registrazione nei registri Iva, l’annotazione negli elenchi riepilogativi Intrastat deve essere effettuata nel periodo in cui l’operazione si considera eseguita.

Costruzione di stampi per conto del committente UE

clip_image001[17] La costruzione per conto di un committente comunitario di stampi da utilizzare in Italia per la produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell'altro Stato membro, è da inquadrare nell'ambito di cessioni intracomunitarie qualora:

  • tra il committente e l’operatore nazionale venga stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;
  • lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell’altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto ormai inservibile.

clip_image001[18] Qualora ricorrano le predette condizioni, la lavorazione dello stampo deve considerarsi come accessoria alla cessione dei beni. Pertanto, la suddetta prestazione non assume un’autonoma configurazione giuridica né ai fini della fatturazione, né ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat.

clip_image001[19] Ove invece non ricorrano le condizioni sopraindicate, lo sviluppo degli stampi in esame configura l’esecuzione di una prestazione di servizio generica e, come tale, da includere nei modelli riepilogativi come servizio reso.

Risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010

Esaminando il caso di una cessione di beni estratti da deposito fiscale da parte del rappresentante fiscale di un soggetto estero, l’Agenzia delle Entrate richiama quanto disposto dall’art. 17, comma 2 del DPR 633/72, secondo il quale l’IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta in Italia – rese da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia – deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.

Poiché nel caso esaminato il cedente/prestatore è non residente e il cessionario/committente è stabilito in Italia, è solo su quest’ultimo, ove soggetto passivo, che, a norma dell’articolo 17, secondo comma, ricadono gli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta.

L’Agenzia ritiene quindi che il cedente non residente, anche se ivi identificato nel territorio dello Stato non sia tenuto a nessun adempimento; (emissione fattura, annotazione della stessa e dichiarazione). Tuttavia l’Agenzia non esclude che in relazione ad una cessione interna il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa – per proprie esigenze - emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento non rilevante ai fini dell’IVA, con indicazione della circostanza che l’imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente.

SCADENZARIO:

Ottobre:

18/10/10

clip_image001[5]Liquidazione Iva mensile;

clip_image001[5]Versamenti unitari.

Via Augusto Pierantoni, n. 34 - 00139 ROMA (zona Nuvo Salario)