lunedì 7 marzo 2011

CEDOLARE SECCA

cedolare affitti L'introduzione della cedolare secca sugli affitti, prevista nel    decreto attuativo del federalismo comunale recentemente       approvato     dal Parlamento,        comporterà      un notevole vantaggio fiscale per i contribuenti.    In        luogo delle ordinarie    imposte sui redditi si pagherà        infatti      un'imposta sostitutiva pari   al   21%  del canone di affitto, che diventa il 19% per i contratti a canone concordato nelle città ad alta tensione abitativa.

Se a ciò si aggiunge che la cedolare sostituirà anche l'imposta di registro e l'imposta di bollo sui contratti di locazione, il vantaggio per i contribuenti è quasi sempre evidente. La convenienza va però tarata sul proprio reddito: mentre c'è sempre per chi affitta a canone libero, per i locatori a canone concordato scatta solo per i redditi lordi annui medio-alti, dai 28mila euro in su.

Potranno scegliere il regime sostitutivo solo le persone fisiche che non agiscono nell'esercizio dell'impresa o della professione.

Rientrano nell'ambito della cedolare le sole locazioni di abitazioni e pertinenze (per esempio il box) se locate congiuntamente al bene principale. Non vi rientrano le sublocazioni poiché queste danno luogo a redditi diversi e non a redditi fondiari.

L'opzione
L'applicazione della cedolare è facoltativa. La scelta spetta al locatore. Condizione per la validità dell'opzione è che il locatore rinunci per tutta la durata della stessa ad applicare aumenti del canone di affitto, inclusi gli aumenti Istat. La rinuncia deve essere previamente comunicata all'inquilino con lettera raccomandata. Tale disposizione è inderogabile, il che significa che eventuali accordi contrari tra le parti sono privi di effetti.La norma rinvia a un futuro provvedimento dell'agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità per l'esercizio dell'opzione. Non è chiaro quindi se la scelta debba essere fatta alla stipulazione del contratto, al pagamento degli acconti oppure in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi o, a scelta, in ciascuno di tali momenti. Poiché non è previsto il rimborso delle imposte già pagate, ciò dovrebbe comportare che se il contratto è stato già registrato, la cedolare si applicherà comunque in misura intera. L'opzione dovrebbe essere esercitata con riferimento a ciascun contratto, anche perché occorre la rinuncia all'applicazione degli aggiornamenti del canone (compreso quello Istat), che è un atto autonomo per ogni locazione.

L'imposta
L'aliquota della cedolare è pari al 21% del canone di affitto ovvero pari al 19%, se la locazione avviene a canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa. Questa imposta sostituisce l'Irpef e le addizionali all'Irpef sui redditi fondiari, nonché l'imposta di registro (2%) e l'imposta di bollo sui contratti di affitto. Va segnalato che del reddito assoggettato a cedolare si tiene comunque conto ai fini di eventuali agevolazioni di legge (Isee, detrazione per familiari a carico). L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta con le stesse modalità delle imposte sui redditi. Per l'anno 2011, l'acconto sarà in misura pari all'85% del dovuto; per il 2012 si arriva al 95 per cento.

Le sanzioni
In caso di mancata indicazione in dichiarazione dei redditi del canone di affitto, le sanzioni dovute sono raddoppiate: dal 200 al 400% dell'imposta non versata. Inoltre, nell'ipotesi di definizione dell'accertamento sia in via concordata con l'ufficio sia con acquiescenza del contribuente, non spetta alcuna riduzione di sanzioni. Ancora più pesanti le penalità in caso di mancata registrazione del contratto o di indicazione di un canone inferiore a quello reale o ancora di stipulazione di comodati fittizi. Se l'inquilino provvede di persona a registrare il contratto effettivo (adempimento di cui normalmente si fa carico il proprietario), si verificano le seguenti conseguenze: a) la durata contrattuale di quattro anni inizia a decorrere dalla registrazione, con diritto al rinnovo automatico per altri quattro anni; b) il canone di affitto viene rideterminato in misura pari al triplo della rendita catastale, sempre a decorrere dalla registrazione, un importo che, in media, è poco più di un terzo dell'affitto di mercato. La norma mira a creare un conflitto d'interessi tra inquilino (che dalla segnalazione dell'irregolarità fiscale avrebbe il vantaggio di un canone ultraribassato) e proprietario. Viene inoltre ribadito che i contratti non registrati sono nulli, ai sensi della legge 311/2004. Per evitare queste conseguenze, gli interessati devono provvedere a registrare i contratti in essere entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto sul federalismo municipale. Resta fermo il potere del fisco di esercitare i controlli ordinari con riguardo alla effettiva indicazione del canone in dichiarazione dei redditi e all'assolvimento dell'imposta di registro.

CALCOLO CEDOLARE SECCA

http://www.casa24.ilsole24ore.com/mercato-immobiliare/calcolatore/cedolare-secca-affitto.php

Fonte: Il sole 24 ore

martedì 1 marzo 2011

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 03/11

 

silvio berlusconi - presidente del consiglio

NOVITÀ DEL “DECRETO MILLEPROROGHE”

Nell’iter di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe, in vigore dal 27 febbraio 2011, sono state confermate alcune disposizioni e ne sono state introdotte delle nuove rispetto alla versione originaria del decreto. Di seguito si riepilogano le principali misure di interesse generale.

ACCESSO AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

È confermato il differimento dall’1.1 all’1.4.2011 del termine a decorrere dal quale l’accesso ai servizi erogati in rete dalla Pubblica Amministrazione sarà possibile soltanto con la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

COSTO DEL CARBURANTE IN FATTURA PER AUTO-TRASPORTATORI C/TERZI

Il D.L. n. 112/2008 ha previsto, a carico degli autotrasportatori di merci c/terzi, l’obbligo di indicare in fattura la quota del corrispettivo relativa al costo del carburante, qualora il contratto con il committente il trasporto sia stato stipulato in forma non scritta.

Ora, il Decreto in esame, elimina l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato adempimento del suddetto obbligo.

Rimane invece ferma la sanzione consistente nell’esclusione:

- fino a 6 mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;

- per 1 anno dai benefici finanziari e fiscali,

qualora le violazioni siano relative:

· al riconoscimento della quota “di costo minimo” diversa dal carburante e alla possibilità di chiedere al committente il pagamento della differenza se il costo riconosciuto è inferiore;

· alla possibilità del vettore di proporre domanda d’ingiunzione di pagamento entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei 15 giorni della richiesta di pagamento;

· al riconoscimento al vettore ed agli “operatori della filiera diversi dai vettori” degli interessi moratori, se il termine di pagamento è superiore a 60 giorni dalla data di emissione fattura.

VERSAMENTO PREMI INAIL AUTO- TRASPORTATORI C/TERZI

Per il 2011 è prorogato dal 16.2 al 16.6.2011 il termine per il versamento dei premi INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci c/terzi.

DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

È confermato anche per il 2011 il riconoscimento della deduzione forfetaria dal reddito d’impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, (art. 21, co. 1, L. n. 448/98), la cui misura sarà fissata da un apposito Decreto.

La predetta deduzione non dovrà essere considerata ai fini del calcolo dell’acconto dovuto per il 2012, il quale dovrà pertanto essere conteggiato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione in esame.

ACCATASTAMENTO IMMOBILI “FANTASMA”

Proroga al 30.4.2011 (rispetto al 31/3 previsto dal decreto) del termine entro il quale i titolari di diritti reali su immobili:

- non dichiarati in Catasto;

- dichiarati in Catasto, ma per i quali, a seguito di interventi edilizi, non è stata comunicata la variazione di consistenza o destinazione;

hanno la possibilità di presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale.

In considerazione “della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta”, il Decreto in esame prevede la notifica degli atti di attribuzione della rendita da parte dell’Agenzia del Territorio mediante affissione all’Albo pretorio del Comune di ubicazione dell’immobile.

Di tale affissione è data notizia mediante un comunicato pubblicato sulla G.U., nel sito dell’Agenzia del Territorio, nonché presso l’ufficio provinciale ed il Comune interessato.

“INTERNET POINT” / “PHONE CENTER”

Prorogata fino al 31.12.2011 la disposizione secondo la quale chiunque intenda aprire, come attività principale, un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi genere nel quale sono messi a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (internet point / phone center) deve chiedere la licenza al questore.

Inoltre, i gestori dei predetti esercizi / circoli non sono più tenuti a monitorare e archiviare le operazioni degli utenti né a procedere alla loro identificazione preventiva.

PROROGA DILAZIONE DI PAGAMENTO DEI RUOLI

E’ stata concessa la possibilità, ai contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, di ottenere uno slittamento degli originari termini di dilazione dei ruoli fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Condizioni per usufruire dell’allungamento fino a 72 rate:

- aver già ottenuto un piano i rateazione con Equitalia prima del 27.2.2011;

- mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di 2 rate a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

IMMOBILI COMPRESI IN PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIA-TI

E’ stato prorogato di 3 anni, passando da 5 a 8 anni dalla stipula dell’atto, il termine entro il quale devono essere completati gli interventi sugli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, cui è finalizzato il trasferimento ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1%.

Tale disposizione si applica agli atti pubblici formati, atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere ed alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dall’1.1.2005.

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI RIALLINEATE

E’ stata ridotta da 1/9 a 1/10 la quota massima di ammortamento deducibile, a prescindere dall’imputazione a Conto economico, relativa ai beni oggetto di riallineamento speciale. Tale nuova misura:

- è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 27.2.2011 (2011 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare);

- rileva ai fini del versamento dell’acconto delle imposte dirette e dell’IRAP per il predetto periodo d’imposta.

INVIO TELEMATICO RETRIBUZIONI E RITENUTE (MOD. “770 MENSILE”)

È confermato il differimento da gennaio a marzo 2011 del termine a decorrere dal quale i sostituti d’imposta dovranno utilizzare le nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate (c.d. “770 mensile”).

Viene altresì prevista la possibilità di disporre, con un apposito DPCM, di un’ulteriore proroga al 31.12.2011 del predetto termine.

“PRIMA” COMUNICAZIONE MOD. EAS

Gli enti non commerciali:

- già costituiti al 29.11.2008;

- costituiti dal 30.11.2008 per i quali i 60 giorni dalla costituzione sono già scaduti al 31.3.2011 (si tratta degli enti costituiti entro il 30.1.2011),

possono usufruire della proroga al 31.3.2011 per provvedere alla presentazione del “primo” mod. EAS, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette ed IVA ex artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72.

La proroga in esame consente anche di “sanare” eventuali invii tardivi del mod. EAS, ossia effettuati oltre i termini originariamente previsti.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI FISCALI PER SISMA IN ABRUZZO

A favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 6/04/09 in Abruzzo, sono state disposte:

- la proroga dall’1/01/11 al 31/12/11 del termine per la ripresa della riscossione dei tributi, contributi e premi senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in 120 rate mensili di pari importo;

- la sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra l’1/01/11 e il 31/10/11 (un DPCM stabilirà il nuovo termine di decorrenza).

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER GLI ALLUVIONATI DEL VENETO

È prorogato fino al 30.6.2011 il periodo di sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza tra il 31.10 e il 20.12.2010 a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi colpiti dalle alluvioni avvenute nella Regione Veneto nei giorni dal 31.10 al 2.11.2010.

5 PER MILLE 2011

È confermato anche per l’esercizio finanziario 2011, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010, lo stanziamento dei fondi per la ripartizione del 5‰ IRPEF in base alle scelte espresse dai contribuenti.

STUDI DI SETTORE PER IL 2011

È confermata la possibilità di disporre, con un apposito DPCM, la proroga al 31.12.2011 del termine per l’approvazione degli studi di settore per il 2011.

detrazione 55% - invio telematico per i lavori a cavallo d'annoDETRAZIONE DEL 55%: INVIO TELEMATICO PER I LAVORI A CAVALLO D’ANNO

Entro il prossimo 31 marzo i soggetti che intendono beneficiare della detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, devono obbligatoriamente comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, mediante l’apposito modello IRE, l’ammontare delle suddette spese sostenute nel periodo d’imposta 2010, qualora gli interventi non siano ancora terminati al 31 dicembre 2010 e proseguano nel 2011.

Nel caso in cui i lavori proseguano per più periodi d’imposta (quindi interessino almeno 3 anni), è necessario presentare una comunicazione per ciascun periodo d’imposta nel quale sono eseguiti lavori non terminati. Ad esempio, se gli interventi sono iniziati nel 2010, proseguono nel 2011 e si concluderanno nel 2012, con sostenimento delle relative spese nei 3 anni, dovrà essere inviata una comunicazione per il 2010 ed una per il 2011.

La presentazione della comunicazione in esame non deve essere effettuata se:

clip_image001 i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;

clip_image001[1] non sono state sostenute spese nel periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori (proseguiti nel periodo d’imposta successivo);

clip_image001[2] si tratta di spese sostenute nell’anno in cui i lavori, iniziati in periodi d’imposta precedenti, sono terminati.

Si evidenzia che in presenza di più proprietari/detentori dell’immobile che sostengono le spese e che intendono fruire della detrazione del 55%, la comunicazione può essere trasmessa soltanto da uno di essi.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro il 90° giorno successivo al termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese per interventi non ancora conclusi a quella data.

Modalità di trasmissione

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo 2011 direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Per le spese che saranno sostenute nel 2011 relativamente a lavori che proseguiranno anche nel 2012 dovrà essere presentata una nuova comunicazione telematica entro il 31 marzo 2012.

L’adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l’ulteriore obbligo, posto a carico dei soggetti che intendono fruire della detrazione del 55%, della trasmissione all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dei dati relativi agli interventi realizzati.

TARDIVA ED OMESSA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

In caso di tardiva (presentazione effettuata dopo il 31.3.2011) ovvero omessa presentazione della comunicazione in esame:

a) il beneficio non decade pertanto non è preclusa la possibilità di beneficiare della detrazione del 55%;

b) si rende applicabile la sanzione in misura fissa da 258 euro a 2.065 euro.

privacy: entro il 31 marzo 2011 aggiornamento del dpsPRIVACY: ENTRO IL 31 MARZO 2011 AGGIORNAMENTO DEL DPS

Entro il prossimo 31 Marzo 2011, i soggetti che trattano dati sensibili e/o giudiziari con strumenti elettronici, devono provvedere all’aggiornamento del Documento Programmatico sulla sicurezza (DPS).

Il Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede, infatti, che le aziende adottino delle "misure minime" di sicurezza. Tra queste misure rientra anche l’obbligo di redigere o aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) entro il 31 marzo di ogni anno, al fine di rilevare le eventuali variazioni avvenute in Azienda, che possono coinvolgere il trattamento dei dati e delle informazioni, come ad esempio l’assunzione di un nuovo dipendente, il licenziamento di uno o più dipendenti, un nuovo personal computer, un cambio d'indirizzo, il cambio della persona incaricata del trattamento dei dati, ecc.

Si tenga presente che in assenza di variazioni di rilievo è comunque necessario procedere all’aggiornamento del DPS confermando la validità dei dati indicati.

giuseppe mussari - presidente abiPROROGA LE RICHIESTE DI SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il Ministero dell'Economia, l’Associazione Bancaria Italiana e le altre rappresentanze d'impresa firmatarie dell'avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese (PMI) verso il sistema creditizio, hanno deciso di prorogare il termine per la presentazione delle istanze al prossimo 31 luglio 2011.

Il nuovo accordo siglato in data 16.02.2011 poggia principalmente su quattro pilastri:

1. la proroga al 31 luglio 2011 del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici, previsti dall’Avviso comune Abi-imprese, che non hanno usufruito della sospensione;

2. il possibile allungamento di quei finanziamenti a medio lungo termine (mutui) che hanno già avuto la sospensione, per un periodo pari alla vita residua del finanziamento e, in ogni caso, non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari;

3. la previsione secondo la quale le banche possano mettere a disposizione delle imprese, che lo richiedono, specifici strumenti di gestione del rischio di tasso relativamente ai finanziamenti per i quali si propone l’allungamento del piano di ammortamento, finalizzati a convertire il tasso di interesse del finanziamento da variabile a fisso o a fissare un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile. Tali strumenti di gestione del tasso devono avere esclusivamente finalità di copertura del rischio di tasso ed essere strettamente correlati ai finanziamenti sottostanti in termini di durata, valore nominale e parametro di indicizzazione;

4. la previsione di appositi finanziamenti per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale.

In altre parole:

a. la piccola-media impresa che non ha ancora fruito della sospensione dei debiti potrà richiedere, fino a 31/7/2011:

clip_image001la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale della rata dei mutui;

clip_image001la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing immobiliare;

clip_image001la sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing mobiliare;

clip_image001l’estensione fino a 270 giorni delle scadenze del debito bancario a breve termine, con particolare riguardo alle operazioni di anticipazioni su crediti certi ed esigibili (salvo buon fine, factoring, anticipi su fatture, ecc.), comprese quelle concesse entro la data di scadenza della presentazione della domanda;

b. qualora l’impresa abbia già fruito della moratoria per un contratto di leasing o per l’allungamento della scadenza di un credito anticipato, non potrà fruire di un’ulteriore agevolazione per il medesimo contratto;

c. le imprese che hanno già fruito della moratoria sui mutui possono, invece, richiedere l’allungamento della durata del mutuo per un periodo non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari.

d. le banche possono mettere a disposizione delle PMI che ne facciano richiesta strumenti di gestione del rischio del tasso di interesse;

e. è previsto un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni, prevedendo un apposito finanziamento o altre forme di intervento per chi realizza processi di rafforzamento patrimoniale. Si tratta di una misura già prevista nell’Avviso comune del 3 agosto 2009, resa maggiormente flessibile attraverso la previsione che l’importo del finanziamento sia “proporzionale” – anziché un “multiplo”– al capitale effettivamente versato dai soci.

CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA MORATORIA

I benefici sopra elencati previsti nell’Avviso comune del 3 agosto 2009 (ripreso dall’Accordo del 16 febbraio 2011) possono essere invocati solo dalle piccole medie imprese che soddisfano i seguenti requisiti:

1. numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;

2. fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale di attivo di bilancio minore di 43 milioni di euro).

Tali requisiti devono essere riferiti alla singola azienda, senza considerare l’eventuale partecipazione a gruppi societari.

È stato inoltre stabilito che l’accesso alla moratoria dei debiti è precluso alle imprese che, ancorché in possesso dei citati requisiti dimensionali, non rispettino anche le seguenti condizioni:

a. presenza di adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante la temporanea difficoltà ascrivibile all’attuale fase congiunturale;

b. assenza di esposizioni o rate scadute/sconfinanti, anche se parzialmente adempiute, da oltre 180 giorni dalla data della presentazione della domanda;

c. sussistenza, alla data di presentazione dell’istanza, esclusivamente di posizioni classificate “in bonis” e senza ritardi nei pagamenti, oppure assenza – nei confronti dell’istituto di credito – di posizioni passive classificabili come “ristrutturate” o “in sofferenza”.

I MUTUI E I LEASING OGGETTO DELLA SOSPENSIONE DELLE QUOTE CAPITALE

Possono beneficiare della sospensione:

clip_image001tutti i mutui di durata superiore a 18 mesi e un giorno, stipulati prima del 3 agosto 2009;

clip_image001tutti i leasing finanziari (non quelli operativi) immobiliari e mobiliari, stipulati prima del 3 agosto 2009.

L’impresa dovrà dichiarare di non avere rate scadute (non pagate o pagate parzialmente) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Durante il periodo di sospensione (12 o 6 mesi) l’impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito.

Per effetto della sospensione del pagamento delle quote capitali dei mutui e dei leasing, si attua un allungamento del piano di ammortamento degli stessi per un periodo pari a quello di sospensione, fatta salva la facoltà dell’impresa di chiedere il ricalcolo delle rate successive al pagamento delle quote capitale sospese in modo che la durata complessiva del mutuo/leasing non subisca variazioni.

professionisti, contributi volontari sempre deducibiliPROFESSIONISTI, CONTRIBUTI VOLONTARI SEMPRE DEDUCIBILI

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i contributi versati facoltativamente dai professionisti alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza sono deducibili qualunque sia la causa che origina il versamento: riscatto del corso di laurea, prosecuzione volontaria del versamento dei contributi oppure ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

immobili: obbligo del certificato energeticoIMMOBILI: OBBLIGO DEL CERTIFICATO ENERGETICO

Viene previsto che, nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari venga inserita una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. A decorrere dal prossimo 1° gennaio 2012, inoltre, gli annunci commerciali di vendita degli edifici o di loro porzioni devono riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

SCADENZARIO:

Marzo:

16/03/10:

clip_image001Liquidazione Iva mensile;

clip_image001Versamento saldo Iva 2010;

clip_image001Versamento tassa di vidimazione dei libri sociali;

clip_image001Versamenti unitari.

Via Augusto Pierantoni, n. 34 - 00139 ROMA (zona Nuvo Salario)