domenica 15 marzo 2009

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 03/09

Dichiarazione annuale Iva 2009

Agenzie delle entrate

 La dichiarazione IVA annuale, sia in forma autonoma che unificata, deve essere presentata esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La dichiarazione in forma autonoma è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti, quali:

clip_image001[2]  le società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;

       i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31.12.2008;

clip_image001[2] le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo;

clip_image001[3] i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione le operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc.;

clip_image001[4] i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;

clip_image001[5] i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione IVA per loro conto;

clip_image001[6] i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter;

clip_image001[7] particolari soggetti, qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata;

clip_image001[8] i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2008.

Il versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale va effettuato entro il 16.3.2009, sempreché l’importo dovuto sia superiore a € 10,33 (importo arrotondato in dichiarazione a € 10).

I contribuenti potranno versare quanto dovuto in un’unica soluzione, ovvero:

clip_image001[9] rateizzare l’importo dal 16 marzo al 16 novembre (con la maggiorazione dello 0,50% mensile sulle rate successive alla prima);

clip_image001[10] differire il versamento alla scadenza prevista per il saldo relativo al mod. UNICO 2009 (con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di

mese successivo al 16.3), in caso di presentazione della dichiarazione unificata.

Tassa vidimazione libri sociali per l’anno 2009

TassaLe società di capitali sono tenute, entro il prossimo 16 marzo 2009, ad effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri.

Si ricorda che l’art. 8 della L. n. 383/2001, ha eliminato “soltanto” l’obbligo della bollatura del libro giornale, del libro degli inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, lasciando quindi in vita l’onere di corrispondere la tassa per la numerazione e bollatura dei libri sociali di cui all’art. 2421 c.c., la cui tenuta è prevista per le sole società di capitali.

L’ammontare della tassa in parola, dovuta in misura forfetaria indipendentemente dal numero di libri e/o registri e dal numero delle pagine utilizzate nell’anno, varia in relazione al valore, al 1° gennaio di ogni anno, del capitale sociale o fondo di dotazione; in particolare se il capitale sociale o fondo di dotazione al 1° gennaio 2009 è:

pari o inferiore a:

euro 516.456,90

l’importo della tassa è pari a:

euro 309,87

superiore a:

euro 516.456,90

l’importo della tassa è invece pari a:

euro 516,46

Nel caso in cui, successivamente all’1.1.2009, intervenga una variazione del capitale sociale o del fondo di dotazione che influenzi l’importo della tassa di concessione, di detta variazione non se ne dovrà tener conto nell’effettuare il versamento per il 2009, in quanto la modifica assumerà rilevanza solo con riferimento a quanto dovuto per l’anno successivo (2010).

All’atto della richiesta di vidimazione dei libri successiva al 16.3.2009 sarà necessario esibire al Notaio o al Registro delle Imprese l’attestazione dell’avvenuto versamento della tassa in esame; qualora invece la vidimazione debba essere effettuata anteriormente a tale data, la prova del pagamento non può essere richiesta, non essendo ancora decorso il termine per il versamento. Il controllo dell’avvenuto versamento potrà essere eseguito dall’Amministrazione finanziaria successivamente, in sede di eventuali accertamenti o verifiche.

DenaroTrasferimenti di contante nell’ Unione

Europea

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede le misure dirette a contrastare, in attuazione del regolamento CE n. 1889 del 26 ottobre 2005, l'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario, e che si propone di istituire un adeguato sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante. Tali misure sono dirette a individuare, attraverso l'obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita da essa e sono inoltre estese ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Paesi comunitari.

Dal 1° gennaio 2009 chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. La dichiarazione può essere, in alternativa:

clip_image001[11] trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle dogane. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;

clip_image001[12] consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento.

È stata inoltre estesa la definizione di “denaro contante”, comprendendo in essa oltre alle banconote e alle monete metalliche aventi corso legale, anche tutti gli strumenti di pagamento negoziabili al portatore. Sono, invece, esclusi dall’obbligo di dichiarazione tutti i trasferimenti di vaglia postali o cambiari, assegni postali, bancari o circolari non trasferibili e riportanti il nome del soggetto beneficiario.

Le violazioni delle disposizioni in esame comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia dei 10.000 euro, con un minimo di 300 euro, oltre che il sequestro del denaro contante trasferito nel limite del 40% della somma eccedente i predetti 10.000 euro.

Posta ElettronicaObbligo di posta elettronica certificata

(PEC) per taluni soggetti

Le società di nuova costituzione sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese; mentre le società già costituite alla data del 29.11.2008 dovranno effettuare la medesima comunicazione entro tre anni dalla data di entrata in vigore del Decreto, quindi entro il 29.11.2011.

Analogamente alle società, anche i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato sono tenuti a comunicare ai rispettivi ordini o collegi l’indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento, quindi entro il prossimo 29.11.2009.

 

Via Augusto Pierantoni, n. 34 - 00139 ROMA (zona Nuvo Salario)