mercoledì 1 settembre 2010

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 09/10

 

giulio tremontiMANOVRA ESTIVA IN PILLOLE

La Manovra estiva, nella sua versione definitiva, è suddivisa in oltre 50 articoli, di seguito si sintetizzano gli argomenti di maggior interesse e impatto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA.

Aggiornamento del catasto

Entro il 30/09/10 l’Agenzia del Territorio, dovrà trasmettere a ciascun Comune:

clip_image001 l’elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali

clip_image001[1] e i fabbricati che non risultano dichiarati al catasto immobili.

I titolari di diritti reali sugli immobili compresi negli elenchi comunicati ai comuni, dal 1° gennaio al 31/12/09, sono obbligati a presentare, entro il 31/12/10, la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali. Il medesimo obbligo grava, sempre entro il termine del 31/12/10, su coloro che siano titolari di diritti reali su immobili, che abbiano subito variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto.

E’ stato inoltre introdotto l’obbligo di indicare, a pena di nullità, per taluni atti pubblici e scritture private riguardanti fabbricati l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto. La richiesta di registrazione dei contratti verbali o scritti di locazione o affitto di immobili deve contenere l’indicazione dei dati catastali.

Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore

A decorrere dal 31.5.2010 è stato ridotto il limite per i trasferimenti di denaro contante dai 12.500 euro agli attuali 5.000 euro per singola operazione o per masse di operazioni che paiono tra loro artificiosamente frazionate. Con la suddetta disposizione viene pertanto limitato:

clip_image001[2] l’uso del denaro contante;

clip_image001[3] l’utilizzo degli assegni bancari o postali nonché degli assegni circolari e dei vaglia postali o cambiari;

clip_image001[4] l’utilizzo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Per rendere più credibili le nuove soglie, è stato revisionato il meccanismo sanzionatorio, con la previsione di incremento delle sanzioni minime e di apposite maggiorazioni per violazioni superiori a € 50.000.

Comunicazioni telematiche IVA all’Agenzia delle Entrate

Viene statuito l’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore ai 3.000 euro. La disposizione in esame abbisogna di provvedimenti attuativi, tuttavia in via informale, l’Agenzia ha anticipato che non saranno interessate dalla comunicazione le operazioni poste in essere nei confronti di privati, in quanto i dati non saranno utilizzati ai fini del redditometro. In caso di omissione della comunicazione o di dichiarazione incompleta o non veritiera, si rende applicabile la sanzione da 258 ad 2.065 euro.

Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi”

Al fine di porre in essere verifiche e controlli su una categoria di contribuenti a rischio fiscale, viene prevista una specifica introduzione nelle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell’Inps di quelle imprese che cessano l’attività entro un anno dalla loro data di inizio.

Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistemica”

Le imprese che dichiarano perdite fiscali, non imputabili all’erogazione di compensi agli amministratori e ai soci, per più di un periodo d’imposta, saranno soggette ad una vigilanza sistematica da parte dell’Amministrazione.

Il controllo non scatterà nel caso delle società che abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.

Iva: blocco delle operazioni comunitarie per 30 giorni dall’avvio della partita Iva

All’atto dell’apertura di una partita Iva, all’operatore economico viene richiesto di specificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie; le stesse operazioni resteranno comunque precluse per i successivi 30 giorni.

Salvo non riceva esplicito diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà operare con i paesi UE a decorrere dal 31° giorno.

Esecutività degli avvisi di accertamento

A decorrere dal 1.07.2011 verrà modificato l’attuale sistema di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e dell’Iva. In particolare il Fisco non emetterà più l’avviso di accertamento seguito da eventuale cartella esattoriale, bensì ci sarà l’emissione di un unico atto che, decorsi 60 giorni dalla notifica, rappresenterà già (per imposte e sanzioni) un titolo esecutivo.

Preclusione all’autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi

Dall’1.01.2011, non sarà possibile effettuare le compensazioni di crediti in F24, qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali, e sia scaduto il termine di pagamento (senza l’intervento di una sospensione giudiziale o amministrativa).

Il suddetto vincolo opera limitatamente all’importo dei debiti, per imposte e relativi oneri accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale importo sia di ammontare superiore a 1.500 euro.

In caso di inosservanza della suddetta prescrizione si applica la sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato.

Viene inoltre prevista la possibilità di effettuare la compensazione a fronte del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, demandando ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze le relative modalità.

Disposizioni antifrode nell’antiriciclaggio

Sono state previste particolari misure cautelative nonchè divieti ad operare con soggetti stranieri aventi sede in paradisi fiscali di cui non sia nota la compagine societaria.

Le ripetute o ingiustificate movimentazioni di contante, specie se di importo superiore ai 15.000 euro, saranno considerate elementi per inviare una segnalazione di operazione sospetta. Contestualmente, si provvede con un incremento del regime sanzionatorio.

Tassazione sostitutiva dei premi di produttività per il 2011

Per l’anno 2011, la quota di retribuzione erogata in attuazione di contratti collettivi anche aziendali o territoriali, e collegata ad incrementi di produttività, redditività, efficienza organizzativa, nonché all’andamento economico e agli utili d’impresa, è sottoposta a una tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nei limiti di 6.000 euro lordi annui, ed a condizione che il reddito del soggetto non superi i 40.000 euro.

Viene altresì previsto lo sgravio dei contributi dovuti sia dall’impresa che dal lavoratore, nei limiti degli stanziamenti disponibili, delle medesime somme.

L’entità dell’agevolazione fiscale e dello sgravio contributivo viene demandata ad apposito provvedimento da emanare entro il 31 dicembre 2011, sentite le parti sociali.

Riduzione degli acconti Irpef del 2011 e 2012

Con apposito DPCM verrà differito il versamento dell’acconto Irpef dovuto:

clip_image001[5] per il periodo d’imposta 2011

clip_image001[6] per il periodo d’imposta 2012.

Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto tenendo conto del differimento previsto.

limitazioni all'uso del contanteLIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE: ULTIMI CHIARIMENTI

Con la riduzione del limite per i trasferimenti di denaro contante, ad opera dell’articolo 20 del D.L. n. 78/2010, non è più possibile effettuare pagamenti in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a 5.000 euro (tale limite fino al 30.5.2010 era di 12.500 euro).

I trasferimenti che eccedono il predetto limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).

La predetta limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e trova applicazione anche per le c.d. “operazioni frazionate”, intendendo per tali quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.

Il frazionamento in più importi inferiori al limite è comunque ammesso qualora sia previsto dalla prassi commerciale ovvero in conseguenza di accordi contrattuali.

LE NUOVE REGOLE PER L’UTILIZZO DEGLI ASSEGNI

Ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 le banche e le Poste sono tenute a rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.

I suddetti moduli emessi in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, possono essere rilasciati solo a seguito di una specifica richiesta scritta alla banca ovvero alle Poste e pagando a titolo di imposta di bollo 1,50 euro per ciascun modulo di assegno bancario, circolare, vaglia postale o cambiario, richiesto in forma libera.

Ora, a seguito dei nuovi limiti detti assegni e vaglia trasferibili:

a) potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 5.000;

b) dovranno riportare, per ciascuna girata, il codice fiscale del girante, a pena di nullità.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono sempre recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Va evidenziato che agli assegni emessi all’ordine del traente (c.d. assegni “m. m.” o “a me medesimo”) non possono circolare, qualunque sia l’importo: l’unico utilizzo possibile è la girata per l’incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.

Come previsto dal MEF nella Circolare 20.3.2008, n. 33124, gli assegni emessi ante 31.5.2010, per importi pari o superiori al nuovo limite, presentati in banca successivamente a tale data vanno considerati regolari.

LE NUOVE REGOLE PER L’UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

I libretti di deposito bancari o postali al portatore devono essere utilizzati con le seguenti modalità:

clip_image001[7] il saldo non può essere pari o superiore a 5.000 euro;

clip_image001[8] per i libretti di deposito esistenti al 31.5.2010 con un saldo pari o superiore a 5.000 euro, il portatore dovrà provvedere, entro il 30.6.2011 ad estinguere il libretto ovvero a ridurne l’importo fino ad un somma inferiore al predetto limite;

clip_image001[9] in caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni.

IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO

Come evidenziato dal MEF nella Circolare n. 281178 il nuovo regime sanzionatorio si pone l’intento “di scoraggiare l’uso di strumenti di pagamento anonimi che possono favorire il riciclaggio e l’evasione fiscale”.

Le misure delle sanzioni modificate ad opera dell’articolo 20 del D.L. n.78/2010, possono essere così sintetizzate:

VIOLAZIONE

SANZIONE

Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a € 5.000

Emissione assegni irregolari

Dall’1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non inferiore a € 3.000.

N.B. Nel caso di importi superiori a € 50.000 la sanzione applicabile è compresa tra il 5% e il 40% dell’importo trasferito, fermo restando l’importo minimo della sanzione pari a € 3.000.

Tale sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante.

Libretti al portatore

· per i libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a € 5.000 si applica la sanzione dal 20% al 40% del saldo.

N.B. Nel caso di importi superiori a € 50.000 la sanzione è aumentata del 50% e pertanto la stessa va dal 30% al 60%.

· per i libretti di deposito al portatore esistenti al 31.5.2010 con saldo pari o superiore a € 5.000 per i quali entro il 30.6.2011 non si provvede alla riduzione del saldo ovvero all’estinzione, si applica la sanzione dal 10% al 20% del saldo (dal 15% al 30% nel caso di importi superiori a € 50.000).

Nell’iter di conversione in legge è stata esclusa l’applicazione delle sanzioni per le infrazioni relative alle

SCADENZARIO:

Settembre:

16/09/10:

clip_image001Liquidazione Iva mensile;

clip_image001Liquidazione Iva trimestrale;

clip_image001Versamenti unitari.

30/09/10:

clip_image001Invio telematico modello Unico 2010 e dichiarazione Irap 2010.

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