domenica 1 agosto 2010

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 08/10

 

comandante guardia di finanzaACCERTAMENTI IMMOBILIARI E STUDI DI SETTORE

Recentemente l’Agenzia delle entrate è intervenuta con due circolari, la nr. 18/E e la nr. 19/E, fornendo utili chiarimenti in materia di accertamenti immobiliari e studi di settore.

ACCERTAMENTI IMMOBILIARI

In seguito alle disposizioni della Legge Comunitaria 2008 che, nell’abrogare le norme introdotte dal D.L. n. 223/06, ha ristabilito il precedente quadro normativo, l’Agenzia ha chiarito che:

clip_image001 lo scostamento dei corrispettivi dichiarati per le cessioni di beni immobili rispetto al valore normale torna a costituire elemento presuntivo semplice, con la conseguenza che trovano applicazione le disposizioni di carattere generale di cui all’articolo 39, co. 1, lettera d), del DPR n. 600 e all’articolo 54, secondo comma, del DPR n. 633/72, pertanto in relazione alle liti pendenti, gli Uffici dovranno valutare se le motivazioni degli accertamenti impugnati si dimostrino adeguate alle nuove norme (che sono retroattive) oppure, alla luce dell’intervenuta modifica normativa, si rivelino insufficienti e quindi se sia opportuno abbandonare il contenzioso. L’Agenzia precisa che la prosecuzione del contenzioso potrà avvenire qualora l’infedeltà del corrispettivo dichiarato sia sostenuta, oltre allo scostamento del prezzo rispetto al valore normale, anche da ulteriori elementi presuntivi idonei ad integrare la prova della pretesa tributaria (come, ad esempio, il valore del mutuo contratto per l’acquisto di importo superiore a quello della compravendita; l’emergere, dalle indagini finanziarie, di prezzi superiori ovvero i prezzi di cessione di altre unità dello stesso immobile);

clip_image001[1] in relazione ai nuovi accertamenti gli Uffici non potranno rettificare il valore di cessione dell’immobile dichiarato ai fini Iva o delle imposte dirette, sulla base dello scostamento tra corrispettivo dichiarato e valore normale, calcolato sulla base dei valori OMI. Tale scostamento potrà configurare un elemento presuntivo che potrebbe legittimare un accertamento fiscale solo unitamente ad altri elementi di supporto ed integrazione idonei a sostenere la pretesa del Fisco, tenuto anche conto delle ragioni rappresentate dal contribuente.

STUDI DI SETTORE

La circolare n. 19/E, fornisce chiarimenti agli Uffici per la gestione del contenzioso pendente in materia di studi di settore in seguito alle sentenze della Cassazione a sezioni Unite dello scorso dicembre 2009 che, come noto, hanno definito lo strumento dello studio di settore quale presunzione semplice, indebolendone l’utilizzabilità in sede di accertamento.

L’Agenzia sostiene che solo dopo l’avvio del contraddittorio è possibile legittimare l’accertamento derivante dallo scostamento tra i valori indicati nella dichiarazione del contribuente e l’elaborazione degli studi di settore. Pertanto, devono ritenersi viziati gli avvisi di accertamento basati sugli studi di settore applicati senza che sia stata attivata la fase del contraddittorio con il contribuente. In presenza di tale omissione, gli uffici ometteranno di coltivare le controversie.

Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia riguardano i seguenti argomenti:

clip_image001[2] la mancata indicazione delle ragioni, per le quali sono stati disattesi gli elementi di difesa del contribuente in sede di contradditorio, non configura una carenza di motivazione dell’atto stesso, sempre che tali ragioni siano comunque state esplicitate dall’ufficio in fase di contraddittorio e riportate nel relativo verbale ovvero siano comunque desumibili dal medesimo verbale, consegnato al contribuente e quindi da questi conosciuto;

clip_image001[3] qualora, a seguito dell’invito al contradditorio, il contribuente non si presenti, la motivazione dell’atto può basarsi unicamente sull’applicazione dello studio di settore, con riferimento allo standard applicato.

Viene quindi confermato che le risultanze degli studi di settore non possono essere applicate automaticamente per legittimare un accertamento fiscale, bensì, qualora il contribuente aderisca al contradditorio, rappresentano un elemento di presunzione semplice.

Diventa pertanto indispensabile conservare idonea documentazione e memoria delle motivazioni che hanno condizionato i risultati economici derivanti dall’attività d’impresa in ogni periodo d’imposta, al fine di contrastare un eventuale accertamento basato sugli studi di settore.

redditometroPIU’ SPAZIO AL REDDITOMETRO

Il redditometro, come noto, è uno strumento attraverso il quale l’Amministrazione Finanziaria può determinare il reddito complessivo sinteticamente attribuibile alle persone fisiche, utilizzando l’elaborazione derivante da una serie di indici di spesa e patrimoniali.

Il possesso di immobili, auto, barche e di altri beni o il sostenimento di significative spese, può quindi determinare l’attribuzione presuntiva di un maggior reddito a carico del contribuente, qualora quello indicato nella dichiarazione dei redditi non sia in linea con quello determinato sinteticamente in via presuntiva.

L’Amministrazione finanziaria oltre ad attingere regolarmente ai dati della Motorizzazione Civile al fine di identificare e selezionare i proprietari di auto di lusso, raccoglie, in sede di indagini locali, elementi comprovanti un determinato tenore di vita. Nei mesi appena trascorsi sono stati effettuati, per esempio, dei sopralluoghi presso i circoli ippici di competenza di ogni Ufficio, al fine di acquisire i nominativi dei proprietari di cavalli da corsa tenuti in pensione presso le strutture controllate. Analogamente sono stati richiesti alle varie agenzie di viaggi gli elenchi dei clienti che avevano, per esempio, acquistato dei pacchetti turistici superiori ad un determinato importo piuttosto consistente. Le stesse indagini sono state effettuate, presso gli istituti scolastici privati, i circoli esclusivi e le gallerie d’arte.

In estrema sintesi, possiamo affermare che il metodo di calcolo del redditometro prevede che, una volta individuati e raccolti gli elementi idonei a rappresentare determinati “consumi” dei contribuenti, gli stessi vengano trasformati in reddito presunto sulla base di precisi coefficienti previsti dalla Legge.

Alla luce degli indirizzi sopra evidenziati si ritiene opportuno in sede di dichiarazione dei redditi, valutare dati e informazioni indispensabili al fine di poter verificare la congruità della posizione di ogni contribuente in relazione al reddito sinteticamente attribuibile in base al citato “redditometro”.

SCADENZARIO:

Agosto:

02/08/10

clip_image001[2]Invio telematico modello 770/10.

06/08/10:

clip_image001[2]Versamento imposte 2009/10 con maggiorazione per i contribuenti soggetti agli Studi di Settore;

16/08/10:

clip_image001[2]Liquidazione Iva mensile;

clip_image001[2]Liquidazione Iva trimestrale;

clip_image001[2]Versamenti unitari;

clip_image001[2]Versamento saldo imposte 2009 e I° acconto 2010 con maggiorazione per i contribuenti non soggetti agli Studi di Settore;

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