lunedì 12 gennaio 2009

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 01/09

Deducibilità Irap dalle imposte sui redditi

BerlusconiA partire dall’esercizio 2008 è ammessa in deduzione, dalle imposte sui redditi (IRES e IRPEF), la quota del 10% dell’IRAP pagata nel periodo d’imposta. La suddetta misura forfetaria è idealmente riferibile all’IRAP dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, nonché del costo per il personale dipendente al netto delle deduzioni relative.

Viene inoltre prevista la possibilità di recuperare le maggiori imposte versate negli anni precedenti in presenza della totale indeducibilità dell’IRAP. A tal fine il legislatore prevede due differenti modalità di recupero delle imposte:

clip_image001 per coloro che alla data del 29.11.2008 hanno già provveduto a presentare istanza di rimborso Irpef o Ires, nei termini di 48 mesi dal pagamento, l’amministrazione dovrà eseguire i rimborsi secondo l’ordine cronologico di presentazione e nel rispetto dei limiti di spesa finora stanziati;

clip_image001[1] mentre per coloro che a tale data non hanno presentato domanda di rimborso, pur avendo pagato le imposte da non più di 48 mesi, è concessa l’opportunità di presentare telematicamente apposita istanza di rimborso.

Le modalità di presentazione delle istanze dovranno essere stabilite da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

famigliaBonus famiglia: tetto fino a 35mila euro se c'è un disabile

È stato potenziato nell'importo e nella platea dei beneficiari il bonus che raggiungerà pensionati e famiglie con figli a carico.

Il bonus che varia da un minimo di 200 a un massimo di mille euro sarà distribuito in base al reddito.

Ad averne diritto saranno i nuclei di lavoratori dipendenti con figli e i pensionati con un reddito annuo fino a 22mila euro. Per le famiglie con portatori di handicap il tetto sale fino a 35.000 euro.

Il bonus, che sarà cumulabile con la social card, verrà erogato dai sostituti d'imposta a gennaio-febbraio attraverso una detrazione.

Il beneficio sarà di 200 euro per i soggetti unici componenti di un nucleo familiare se il reddito non è superiore a 15 mila euro, di 300 euro se la famiglia è composta da due persone con un reddito di 17 mila euro l'anno, di 450 se la famiglia è composta da tre persone, sempre con un reddito di 17 mila euro all'anno.

Il bonus sarà invece di 500 euro per le famiglie di quattro componenti con un reddito di 20 mila euro, di 600 euro se i componenti la famiglia sono cinque, sempre con un reddito annuo di 20 mila euro.

Infine, alle famiglie di cinque o più componenti con un reddito di 22 mila euro verrà assegnato il bonus di mille euro.

Esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi, i titolari di partita Iva e chi ha redditi fondiari superiori a 2.500 euro.

La richiesta andrà presentata entro il 31/1/2009 con autocertificazione mediante modulo dell'Agenzia delle Entrate.

Riduzione costi amministrativi

Con l’articolo 16 del D.L. 158/08 viene prescritta l’abrogazione delle seguenti disposizioni normative:

clip_image001[2] invio telematico dei corrispettivi;

clip_image001[3] obbligo di comunicare preventivamente le compensazioni nel modello F24 eccedenti euro 10.000;

clip_image001[4] obbligo di memorizzare su supporto elettronico le operazioni effettuate tramite distributori automatici.

Esigibilità differita dell’Iva

Relativamente agli anni solari 2009, 2010 e 2011 è prevista l’applicazione della “esigibilità differita” dell’IVA anche con riferimento alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti dei soggetti che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione. Pertanto l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei corrispettivi e contemporaneamente anche detraibile da parte dell’acquirente. Sono escluse dal suddetto differimento:

clip_image001[5] le operazioni effettuate da soggetti che applicano regimi speciali IVA;

clip_image001[6] le operazioni fatte nei confronti di soggetti che assolvono l’IVA mediante l’applicazione dell’inversione contabile (reverse charge).

Tuttavia l’effettiva applicazione della disposizione è subordinata all’autorizzazione europea a seguito della quale un apposito Decreto ministeriale fisserà il volume d’affari al di sotto del quale i soggetti potranno beneficiare della stessa.

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