martedì 1 giugno 2010

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 06/10

 

giuseppe vegas, vice ministro economiaNUOVI LIMITI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO ABBREVIATO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere in bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei tre limiti stabiliti dalla norma.

I suddetti limiti sono stati innalzati ad opera dell’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 173/08, le cui disposizioni si sono rese applicabili ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella dell’entrata in vigore del decreto stesso, ossia il 21 novembre 2008. Pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, saranno proprio i bilanci relativi all’anno 2009 che, per usufruire della forma abbreviata, dovranno rientrare nei predetti nuovi limiti.

Di seguito si riepilogano i precedenti limiti a confronto con gli attuali:

Limiti ex art. 2435 bis c.c.

Bilancio CEE

Limiti vecchi

Limiti nuovi

Attivo dello stato patrimoniale

somma degli importi riportati alle lettere A, B, C e D dell’attivo

€ 3.650.000

€ 4.400.000

Ricavi delle vendite e prestazioni

voce A.1 del Conto

economico

€ 7.300.000

€ 8.800.000

Dipendenti occupati in media nell’anno

50

50

I nuovi limiti in esame si rendono applicabili, a norma dell’articolo 2477 c.c., anche per la nomina dell’organo di controllo, pertanto qualora per due esercizi consecutivi siano superati due dei limiti di cui all’articolo 2435 bis c.c., si renderà obbligatorio nominare il collegio sindacale, eventualmente investito anche del controllo contabile. L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

BILANCIO CONSOLIDATO

Il DLgs. 173/2008 ha incrementato anche i parametri quantitativi al di sotto dei quali la società capogruppo è esonerata dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato, rendendo generalmente più frequenti i casi di esonero.

Ai sensi dell’art. 27 co. 1 del DLgs. 127/91, così come modificato dal DLgs. 173/2008, non sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi due dei tre limiti previsti dalla norma.

Di seguito si riepilogano i precedenti limiti a confronto con gli attuali:

Limiti ex art. 27 co. 1 del DLgs. 127/91

Fino all’esercizio 2008

Dall’esercizio 2009

totale degli attivi degli Stati patrimoniali

14.600.000 euro

17.500.000 euro

totale dei ricavi delle vendite e prestazioni

29.200.000 euro

35.000.000 euro

dipendenti occupati in media durante l’esercizio

250

250

clip_image004

DETRAZIONE IRPEF DEL 36% - LAVORI SU PARTI CONDOMINIALI

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono beneficiare della detrazione Irpef del 36% le spese sostenute per gli interventi di:

clip_image001 manutenzione ordinaria e straordinaria,

clip_image001[1] risanamento conservativo,

clip_image001[2] e ristrutturazione edilizia, realizzati su tutte le parti comuni di edifici condominiali come definite dall’art. 1117, nn. 1, 2 e 3 del codice civile.

In precedenza non era chiaro se fossero agevolabili solamente gli interventi previsti dall’art. 1117 co. 1, c.c. (il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune) o anche quelli previsti dai successivi commi 2 e 3 (co. 2 - i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; co. 3 - le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini). Sulla base di tale interpretazione risulta superato l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate nella precedente Risoluzione n. 84 del 7 maggio 2007.

clip_image006ATTI E CORRISPONDENZA: OBBLIGO DI INFORMAZIONI LEGALI

Al fine di recepire nel nostro ordinamento le disposizioni introdotte dalla direttiva 2003/58/Ce in materia di requisiti di pubblicità degli atti delle società, sono stati modificati, a decorrere dal 29 luglio 2009, gli artt. 2250 e 2630 del codice civile, che prescrivono, rispettivamente, i predetti obblighi e le sanzioni previste in caso di mancato rispetto degli stessi.

L’art. 2250 c.c. prevede che negli atti e nella corrispondenza:

delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, quindi:

di TUTTE LE SOCIETA’

devono essere indicati:

- la sede della società;

- l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta;

- il numero di iscrizione;

- in seguito a scioglimento delle società, che la stessa risulta in liquidazione;

- la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta (quest’ultima prescrizione è a noma non dell’art. 2250, bensì dell’art. 2497 bis del c.c.);

delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata

deve essere indicato:

- il capitale secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio;

delle società per azioni ed a responsabilità limitata

deve essere indicata:

- la presenza di un unico socio.

Si considerano incluse nella “corrispondenza”, oltre a tutte le comunicazioni che le società recapitano a terzi su supporto cartaceo, anche tutte quelle comunicazioni che “viaggiano” telematicamente, ad esempio i messaggi di posta elettronica (e-mail e/o PEC ecc..).

Le novità apportate dalla legge n. 88/2009 riguardano:

1. l’indicazione obbligatoria delle suddette informazioni legali anche su sito Web delle società;

2. l’erogazioni di sanzioni amministrative in caso di omesso adempimento degli obblighi in esame;

3. l’accesso al Registro imprese multilingue.

Le sanzioni

A norma dell’art. 2630 del c.c., così come modificato dalla “Legge comunitaria 2008”, chiunque, omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, c.c., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2.065 euro. La sanzione è da applicare, di regola, per ciascun componente dell’organo di amministrazione.

Registro imprese multilingue

La “Comunitaria 2008” introduce inoltre, a norma del citato art. 2250, c.c., la facoltà per le società di capitali (Srl, Spa e Sapa) di pubblicare gli atti per i quali è prevista l’iscrizione o il deposito in un’apposita sezione del Registro delle imprese anche in un’altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua non sono opponibili a terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

SCADENZARIO:

Giugno:

16/06/10:

  • Liquidazione Iva mensile;
  • Versamenti unitari;
  • Versamento Iva saldo 2009;
  • Versamento saldo imposte 2009 e I° acconto 2010;
  • Versamento acconto ICI 2009;
  • Versamento diritto CCIAA.

30/06/10:

  • Presentazione telematica Mod. Unico 2010.

Nessun commento:

Via Augusto Pierantoni, n. 34 - 00139 ROMA (zona Nuvo Salario)